Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 1970

Cassazione n. 23275/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/02/1970 avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];

1. Il primo motivo di [OSCURATO:PERSONA], con cui si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione per l'omessa qualificazione del fatto nel reato di favoreggiamento personale, è manifestamente infondato in diritto, perché la custodia per conto terzi della sostanza stupefacente, per altro dietro il corrispettivo costituito da qualche grammo per uso personale - fatto che si sarebbe concretizzato secondo la tesi della difesa - concretizza la condotta ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 di detenzione poiché dimostra la volontaria e consapevole autonoma disponibilità della sostanza.

1.1. Il ricorso è stato proposto anche per motivi non consentiti dall'art. 606 cod. proc. penj perché critica l'adeguatezza della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito proponendo alla Corte una lettura alternativa; la rilettura delle fonti di prova è estranea al sindacato di legittimità.

1.2. Del tutto irrilevante è poi ai fini della sussistenza del reato l'indicazione del nome del complice, semmai concretizzandosi il concorso di persone nel reato.

1.3. È poi inammissibile il primo motivo laddove si deduce il travisamento del fatto.

Va ribadito il principio espresso da Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01, secondo il quale anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.

1.4. Del tutto generico è il motivo quanto al travisamento della prova, posto che si propone solo una lettura alternativa delle prove.

2. Il secondo, sui vizi di violazione di legge e della motivazione sulla mancata applicazione dell'art. 73, comma 7 d.P.R. n. 309 del 1990, è inammissibile trattandosi di questione che non è stata dedotta con i motivi di appello, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata.

2.1. Il secondo motivo, con cui si deducono i vizi di violazione dì legge e della motivazione sul trattamento, è stato proposto per motivi non consentiti dall'art.606 cod. proc. pen. perché, è stata irrogata una pena base inferiore alla media edittale.

In tal caso, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo all'adeguatezza, alla congruità, alla non eccessività, all'equità e simili della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. e, così come per gli aumenti e le diminuzioni per le circostanze aggravanti ed attenuanti, l'uso del potere discrezionale del giudice è insindacabile ed è inammissibile il ricorso che tenda ad una nuova valutazione della congruità della pena.3.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 06/05/2022. [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] 5erneraro [OSCURATO:PERSONA] E, LLE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/02/1970 avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1. Il primo motivo di [OSCURATO:PERSONA], con cui si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione per l'omessa qualificazione del fatto nel reato di favoreggiamento personale, è manifestamente infondato in diritto, perché la custodia per conto terzi della sostanza stupefacente, per altro dietro il corrispettivo costituito da qualche grammo per uso personale - fatto che si sarebbe concretizzato secondo la tesi della difesa - concretizza la condotta ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 di detenzione poiché dimostra la volontaria e consapevole autonoma disponibilità della sostanza. 1.1. Il ricorso è stato proposto anche per motivi non consentiti dall'art. 606 cod. proc. penj perché critica l'adeguatezza della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito proponendo alla Corte una lettura alternativa; la rilettura delle fonti di prova è estranea al sindacato di legittimità. 1.2. Del tutto irrilevante è poi ai fini della sussistenza del reato l'indicazione del nome del complice, semmai concretizzandosi il concorso di persone nel reato. 1.3. È poi inammissibile il primo motivo laddove si deduce il travisamento del fatto. Va ribadito il principio espresso da Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01, secondo il quale anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. 1.4. Del tutto generico è il motivo quanto al travisamento della prova, posto che si propone solo una lettura alternativa delle prove. 2. Il secondo, sui vizi di violazione di legge e della motivazione sulla mancata applicazione dell'art. 73, comma 7 d.P.R. n. 309 del 1990, è inammissibile trattandosi di questione che non è stata dedotta con i motivi di appello, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata. 2.1. Il secondo motivo, con cui si deducono i vizi di violazione dì legge e della motivazione sul trattamento, è stato proposto per motivi non consentiti dall'art.606 cod. proc. pen. perché, è stata irrogata una pena base inferiore alla media edittale. In tal caso, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo all'adeguatezza, alla congruità, alla non eccessività, all'equità e simili della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. e, così come per gli aumenti e le diminuzioni per le circostanze aggravanti ed attenuanti, l'uso del potere discrezionale del giudice è insindacabile ed è inammissibile il ricorso che tenda ad una nuova valutazione della congruità della pena.3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/05/2022. [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] 5erneraro [OSCURATO:PERSONA] E, LLE
Sentenza Cassazione n. 23275/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris