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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 maggio 2026

Cassazione n. 12803/2026

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[OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro – tempore,rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], FrancescaLibanori e [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] AT di Asti, in persona del suo legalerappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n.1013/2022, pubblicata il 7 ottobre 2022;udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 23 aprile 2026 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Trapuzzano;Numero registro generale 26610/2022Numero sezionale 1043/2026Numero di raccolta generale 12803/2026Data pubblicazione 05/05/2026viste le conclusioni rassegnate nella memoria depositata dalPubblico Ministero, ai sensi dell’art. 380-bis.1., primo comma,secondo periodo, c.p.c., in persona del [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto delricorso;lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delleparti, ai sensi dell’art. 380-bis.1., primo comma, terzo periodo,c.p.c.1.– Con ricorso depositato l’8 aprile 2021, ai sensi degli artt.22 della legge n. 689/1981 e 6 del d.lgs. n. 150/2011, FrancoPatrucco e la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]proponevano opposizione, davanti al Tribunale di Asti, avversol’ordinanza-ingiunzione n. 16429 notificata il 12 marzo 2021, conla quale l’[OSCURATO:PERSONA] aveva ingiunto al Patrucco – in qualità ditrasgressore – e alla Farmacia – in qualità di obbligata in solido –il pagamento della somma di euro 6.000,00, in ragione dellaviolazione dell’art. 104, primo comma, lett. b), del d.lgs. n.219/2006 (c.d.

Codice del Farmaco), come sanzionata dall’art.148, tredicesimo comma, del medesimo decreto, per averconsentito, nella sua qualità di rappresentante legale di impresaoperante nel settore della distribuzione all’ingrosso di medicinaliad uso umano, che l’approvvigionamento dei medicinali nonavvenisse unicamente da persone o società in possesso diautorizzazione alla distribuzione all’ingrosso di medicinali, nellafattispecie consentendo che l’approvvigionamento avvenissedall’esercizio di farmacia verso l’esercizio di ingrosso di medicinaliNumero registro generale 26610/2022Numero sezionale 1043/2026Numero di raccolta generale 12803/2026Data pubblicazione 05/05/2026entrambi gestiti dall’impresa [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., come da due D.D.T. dell’11 gennaio 2016.In particolare, gli opponenti deducevano: - che lospostamento di medicinali dal magazzino della farmacia a quellooggetto dell’attività di grossista era qualificabile come mera“movimentazione interna”; - che la compatibilità tra l’attività difarmacista e quella di grossista consentiva tale spostamento,senza alcun pregiudizio per la tracciabilità delle operazioni svolte;- che, in ogni caso, non vi era alcuna consapevolezza deipresupposti della violazione contestata.Sulla base di tali premesse, chiedevano l’annullamentodell’ordinanza-ingiunzione opposta per difetto della condottasanzionata o per errore sul fatto non determinato da colpa graveo, in subordine, che la sanzione fosse rideterminata tenendo contodella lievità della violazione contestata e la trascurabilità delleconseguenze derivatene.Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA], la quale contestava lededuzioni avversarie e concludeva per il rigetto dell’opposizione.Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 122/2022,depositata il 22 febbraio 2022, rigettava la spiegata opposizione,evidenziando che la condotta consistita nel trasferimento deimedicinali dal “magazzino farmacia” al “magazzino commercioall’ingrosso” era illegittima, poiché non era consentita alcunafacoltà di operare spostamenti di medicinali, a nessun titolo,anche presso il proprio magazzino di grossista, alla stregua delladiversità e dell’autonomia tra le due attività, a prescindere dallariferibilità delle stesse al medesimo soggetto.Numero registro generale 26610/2022Numero sezionale 1043/2026Numero di raccolta generale 12803/2026Data pubblicazione 05/05/20262.– Proponevano appello avverso la pronuncia di prime cureS.n.c., lamentando: 1) che non era configurabile la condotta diapprovvigionamento, la quale avrebbe dovuto essere intesaesclusivamente come fornitura conseguente alla stipulazione di uncontratto tipico, senza che la movimentazione interna dimedicinali rendesse distinguibile l’attività di farmacista da quelladi grossista, con il correlato rispetto dei principi di tracciabilità delfarmaco e della sua immediata disponibilità; 2) che erroneamentenon era stata riconosciuta l’esimente di cui all’art. 3 della legge n.689/1981, non avendo agito l’appellante nella consapevolezzadell’illiceità della condotta tenuta, come sarebbe stato ricavabiledalla garanzia di tracciabilità delle operazioni di cessione deifarmaci e dall’inesigibilità di una diversa condotta, stantel’assenza di alcun divieto di movimentazione interna; 3) che, insubordine, avrebbe dovuto essere rideterminato l’importo dellasanzione irrogata, attesa la particolarità della violazione e la nongravità delle conseguenze derivatene; 4) che, in ogni caso,avrebbe dovuto essere riformato il capo relativo alla rifusionedelle spese di lite, poiché nessuna attività istruttoria era stataesperita nel primo grado di giudizio, alla luce della naturadocumentale della causa.Resisteva al gravame la [OSCURATO:PERSONA], la quale instava per il rigettodell’appello e la conferma della sentenza impugnata.Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello diTorino, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’impugnazionee, per l’effetto, confermava la pronuncia appellata.Numero registro generale 26610/2022Numero sezionale 1043/2026Numero di raccolta generale 12803/2026Data pubblicazione 05/05/2026A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevavaper quanto di interesse in questa sede: a) che, sebbene l’art. 5del d.l. n. 223/2006 avesse eliminato l’incompatibilità tra lefarmaci, l’art. 2 del d.lgs. n. 274/2007 aveva poi introdotto ilcomma 1-bis dell’art. 100 del Codice del Farmaco, sancendo chel’attività di distribuzione all’ingrosso di medicinali poteva esseresvolta solo nel rispetto delle disposizioni del capo, al fine discongiurare effetti distorsivi sul mercato del farmaco e ondeevitare, quindi, che l’eliminazione di tale incompatibilitàcomportasse la commercializzazione di medicinali senza garanziedi tracciabilità, con la conseguente lesione degli interessidell’erario e il potenziale pericolo per la salute pubblica; b) che,all’esito del sopralluogo effettuato il 12 gennaio 2016, i Carabinieridel N.A.S. di Alessandria avevano rilevato che ciascuna impresariferibile all’appellante aveva acquistato i medicinali dalproduttore, utilizzando il proprio codice univoco di farmaciaterritoriale, e successivamente, con una movimentazione interna,i farmaci acquistati dalla sede della rispettiva farmacia erano statitrasferiti al proprio magazzino, utilizzando all’uopo il codiceunivoco riferibile all’attività di grossista; quindi, i medicinali eranovenduti prevalentemente al distributore [OSCURATO:SOCIETA]., conmagazzino insistente nel medesimo luogo, che a sua voltacommercializzava i farmaci con altre farmacie e con distributorinazionali od europei; c) che, con nota del 15 ottobre 2015, adesito del parere reso il 2 ottobre 2015 dal Ministero della Salute,era stato esplicitato che la legge differenziava nettamentel’attività di farmacista da quella di grossista, sia dal punto di vistaNumero registro generale 26610/2022Numero sezionale 1043/2026Numero di raccolta generale 12803/2026Data pubblicazione 05/05/2026strutturale che gestionale, stante che il distributore all’ingrossodoveva rifornire le farmacie mentre la farmacia doveva dispensareesclusivamente l’utenza, sicché i medicinali acquistati dallafarmacia, utilizzando il codice univoco della stessa, avrebberodovuto essere conservati nei magazzini annessi alla farmacia,indicati nell’autorizzazione rilasciata per l’esercizio di tale attività,potendo tali medicinali essere venduti solo al pubblico; questoperché la farmacia era soggetto deputato all’erogazionedell’assistenza farmaceutica, ma non allo svolgimento dell’attivitàdi distribuzione all’ingrosso di medicinali, anche qualora ilfarmacista titolare avesse posseduto l’autorizzazione all’eserciziodi detta attività; d) che tale precisazione, lungi dal porrelimitazioni o divieti all’attività di commercializzazione all’ingrossodel farmacista a ciò autorizzato, importava unicamente che lamodalità con cui tale attività poteva svolgersi era quella delrispetto delle regole attinenti alla non commistione della venditaall’ingrosso e della vendita al dettaglio, come già esposto con notadell’11 agosto 2015, trattandosi, dunque, di un sistemafortemente caratterizzato dalla necessità di garantire il serviziopubblico ovvero la permanenza di un assortimento di medicinalisufficiente a rispondere alle esigenze di un territoriogeograficamente determinato; e) che in nessun caso il depositodel grossista poteva approvvigionarsi di medicinali dalla farmaciae l’unico movimento previsto dalla farmacia al grossista sarebbestato la restituzione, che poteva avvenire a fronte di errori difornitura o di rientri dal cliente; f) che, con riferimento poiall’interpretazione del termine “approvvigionamento”, ai sensidell’art. 1, primo comma, lett. r), del Codice del Farmaco, laNumero registro generale 26610/2022Numero sezionale 1043/2026Numero di raccolta generale 12803/2026Data pubblicazione 05/05/2026distribuzione all’ingrosso di farmaci consisteva nel procurarsi,detenere, fornire o esportare medicinali, sempre che tale fornituranon fosse stata rivolta al pubblico, mentre, ai sensi dell’art. 46 delr.d. n. 1706/1938 e dell’art. 104 del Codice del Farmaco, igrossisti potevano vendere medicinali – registrando talioperazioni, per consentire di tracciare l’attività di magazzino –solo a farmacie regolarmente autorizzate all’esercizio nonché apersone, società, enti in possesso dell’autorizzazione alladistribuzione ovvero ad altro titolo abilitati ad approvvigionarsi dimedicinali; g) che, come emerso dalle indagini dei Carabinieri delN.A.S. di Alessandria, tale passaggio di farmaci era, in ultimaistanza, finalizzato al commercio all’ingrosso con terzo grossista erisultava, pertanto, sovversivo dell’ordine logico regolante lafiliera del farmaco, che ammetteva passaggi di medicinaliunicamente dall’ingrosso al dettaglio; h) che la violazionecommessa nel caso di specie non era scusabile per errore sul fattonon determinato da colpa dell’agente, poiché il Patrucco, inqualità di farmacista ed esercente l’attività di deposito all’ingrossodi medicinali, era tenuto a conoscere la normativa del settore incui operava e a soddisfare i requisiti e gli obblighi normatividiscendenti dall’ottenimento dell’autorizzazione a svolgere siffatta3.– Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso percassazione, affidato a quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA] e laHa resistito, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA].Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, cometrascritte in epigrafe.Numero registro generale 26610/2022Numero sezionale 1043/2026Numero di raccolta generale 12803/2026Data pubblicazione 05/05/2026I ricorrenti e la controricorrente hanno depositato memorieillustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 1della legge n. 689/1981, in relazione agli artt. 100, 104, 105 e148 del d.lgs. n. 219/2006, nonché la falsa applicazione degliartt. 122 e 123 T.U.

Leggi sanitarie n. 1265/1934, gli artt. 34 e46 del r.d. n. 1706/1938, l’art. 28 della legge n. 833/1978, ilcontrasto con l’art. 1, n. 17, della direttiva 2001/83 CE, per averela Corte di merito “personificato” arbitrariamente le due attivitàconcentrate ed integrate nel medesimo soggetto imprenditoriale,distinguendole soggettivamente sulla scorta dell’affermazionesecondo cui l’esercente della farmacia, anche se autorizzatoall’esercizio dell’attività di grossista, sarebbe tenutoesclusivamente ad erogare al pubblico i medicinali, sicché nerisulterebbe vietato il trasferimento dal magazzino all’ingrosso,pur se debitamente tracciato.Osservano gli istanti che tale vincolo, invece, non sarebbeesistito nell’ordinamento e, se sussistente, non sarebbe statoviolato, in ragione del carattere interno della movimentazione,sicché l’applicazione della sanzione amministrativa avrebbeviolato il principio di legalità.2.– Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 1della legge n. 689/1981, in relazione all’art. 5-bis del d.lgs. n.540/1992, nonché la violazione dell’art. 5 della legge n.Numero registro generale 26610/2022Numero sezionale 1043/2026Numero di raccolta generale 12803/2026Data pubblicazione 05/05/20262248/1865, All.

E, con riferimento all’art. 3 del d.m. 15 luglio2004, per avere la Corte territoriale reputato che l’attribuzione didue “codici univoci” distinti al farmacista/grossista identificassedue attività separate e non integrabili verticalmente, in cuifossero possibili movimentazioni solo da “magazzino grossista” a“magazzino farmacia”, e non viceversa.Tale opinione sarebbe stata erronea, in quanto non avrebbetenuto conto che la codificazione delle attività di cui all’art. 3 deld.m. 15 luglio 2004 non aveva considerato, anche per la suarisalenza nel tempo, la nuova figura del farmacista/grossista,creata dalla legislazione successiva.Sicché il citato d.m. avrebbe dovuto essere interpretatoevolutivamente o avrebbe dovuto essere disapplicato.I due motivi – che possono essere scrutinati congiuntamente,in quanto avvinti da evidenti ragioni di connessione logica egiuridica – sono infondati.Ed invero correttamente la Corte d’appello ha chiarito che lemedesimo soggetto, devono restare separate tra loro per ladiversa finalità che nella filiera del farmaco esse sono chiamate asvolgere, distinzione che è garantita con l’attribuzione almedesimo soggetto di un codice univoco diverso, in ragionedell’attività svolta; e ciò al fine della tracciabilità del farmaco, icui movimenti vengono trasmessi alla banca dati centraleprevista dall’art. 5-bis del d.lgs. n. 540/1992 e regolamentato dald.m. 15 luglio 2004 (Cons. giust. amm. per la Regione siciliana,Sentenza n. 240 del 24/03/2021; nello stesso senso Cons.

St.,Sez. 3, Sentenza n. 5486 del 21/09//2018).Numero registro generale 26610/2022Numero sezionale 1043/2026Numero di raccolta generale 12803/2026Data pubblicazione 05/05/2026Secondo tale ultima pronuncia, vige l’obbligo di nettaseparazione tra l’attività di vendita al dettaglio – farmacia – equella di distribuzione all’ingrosso di medicinali, anche quandogestite dallo stesso soggetto, assicurando la tracciabilità tramitecodici distinti per garantire la salute pubblica e prevenire mercatiparalleli.Da ciò discende che i medicinali acquistati dalla farmacia,utilizzando il codice univoco della farmacia, debbono essereconservati nei magazzini annessi alla farmacia, quali risultanodall’autorizzazione all’esercizio della farmacia medesima, e nonpossono che essere venduti al pubblico, in quanto destinatiall’esercizio della farmacia.

Questo perché la farmacia è deputataall’erogazione dell’assistenza farmaceutica e non può svolgeretitolare possieda l’autorizzazione all’esercizio di detta attività(ormai non più incompatibile).Non è, dunque, ammissibile un esercizio congiunto eintegrato delle due attività di farmacia e di grossista.Sebbene, ai sensi dell’art. 100, comma 1-bis, del d.lgs. n.219/2006, i farmacisti e le società di farmacisti nonché le societàche gestiscono farmacie comunali possano svolgere attività didistribuzione all’ingrosso dei medicinali, tanto deve avvenire nelrispetto delle disposizioni del titolo, tra cui si iscrivono le normeche regolano le modalità di approvvigionamento in sintonia con ilcorrispondente codice univoco, allo scopo di scongiurare effettidistorsivi sul mercato del farmaco.D’altronde, ai sensi dell’art. 1, lett. r), del Codice delNumero registro generale 26610/2022Numero sezionale 1043/2026Numero di raccolta generale 12803/2026Data pubblicazione 05/05/2026distributore all’ingrosso di medicinali, ricade qualsiasi attivitàconsistente nel “procurarsi”, detenere, fornire o esportaremedicinali, salvo la fornitura di medicinali al pubblico, ivicompresa, dunque, l’acquisizione presso la farmacia al dettaglio,acquisizione vietata dal contestato art. 104, che appuntostabilisce che il grossista possa “approvvigionarsi” di medicinaliunicamente da persone o società che possiedono esse stessel’autorizzazione ovvero sono esonerate dall’obbligo di possederlaai sensi dell’art. 100, terzo comma.La sentenza evocata della Corte di giustizia UE 23 settembre2023, in causa C-47/22, Apotheke contro [OSCURATO:PERSONA] fürSicherheit im Gesundheitswesen, non interferisce con il caso inesame, non disponendo affatto la liceità dei c.d. trasferimentiinterni.

La Corte di Lussemburgo ha, in proposito, escluso che aldistributore all’ingrosso di medicinali sia consentito diapprovvigionarsi da altre persone che, in base alla normativanazionale, sono autorizzate a fornire medicinali al pubblico, manon anche, a loro volta, titolari dell’autorizzazione alladistribuzione all’ingrosso o esentati dall’obbligo di ottenerla.Ma nessun riferimento specifico ricorre in tale pronuncia circala possibilità di rifornirsi con il codice univoco della farmacia aldettaglio ai fini di soddisfare le esigenze della distribuzioneall’ingrosso, allorché lo stesso soggetto sia titolare delle dueautorizzazioni.Ottenere il canale preferenziale (in ordine ai tempi didistribuzione) per la fornitura dei medicinali da destinare alpubblico, utilizzando il codice univoco per l’esercizio dellafarmacia al dettaglio, per poi distribuire gli stessi medicinaliNumero registro generale 26610/2022Numero sezionale 1043/2026Numero di raccolta generale 12803/2026Data pubblicazione 05/05/2026all’ingrosso, integra in sé il disvalore sanzionato con l’ordinanza-ingiunzione emessa, indipendentemente dalla sussistenza di unconcreto pregiudizio all’approvvigionamento della farmacia(trattandosi, appunto, di illecito di pericolo).E ciò nella prospettiva della distribuzione dei farmaci secondoun andamento per così dire discendente, dal produttore algrossista e dal grossista al singolo farmacista, senza che siaconsentito il percorso inverso, se non nei casi indicati dalMinistero della Salute con la nota prot. n. 46884 del 2 ottobre2015 di errori di fornitura o di rientri dal cliente.3.– Con il terzo motivo i ricorrenti prospettano, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame delfatto, oggetto di discussione tra le parti, decisivo per laconfigurazione della fattispecie sanzionata, consistente nellacircostanza che la condotta della società Castoldi avrebbegarantito la tracciabilità del farmaco, quale interesse tutelatodall’ordinamento strumentalmente alla tutela dell’interesse allasalute.Obiettano gli istanti che la ratio della previsionedell’approvvigionamento, da parte del grossista, da soggettimuniti della stessa autorizzazione o non necessitanti di essaperché produttori – la cui violazione è sanzionata – sarebbequella di escludere dalla filiera soggetti non sottoposti a vigilanzasanitaria e di assicurare la tracciabilità fisica, con la conseguenzache, nel caso in cui la movimentazione fosse avvenuta nella sferagiuridica di un unico soggetto, l’interesse tutelato sarebbeconsistito nella tracciabilità fisica quale strumento atto adNumero registro generale 26610/2022Numero sezionale 1043/2026Numero di raccolta generale 12803/2026Data pubblicazione 05/05/2026assicurare l’integrità delle confezioni, la prevenzione dellafalsificazione e, in ultima istanza, la tutela della salute.Circostanza, questa, decisiva, oggetto di discussione, nonconsiderata nella motivazione della sentenza impugnata.Il motivo è inammissibile.Infatti, si ricade in un’ipotesi di “doppia conforme” ex art.348-ter, ultimo comma, c.p.c. vigente ratione temporis (normaora ripresa dall’art. 360, quarto comma, c.p.c.), a fronte di ungiudizio d’appello instaurato dopo l’11 settembre 2012, ipotesi inordine alla quale il vizio di omesso esame di fatto decisivo nonpuò essere dedotto.E tanto appunto perché nei due gradi di merito le “questionidi fatto”, relative alla integrazione dell’illecito amministrativocontestato, indipendentemente dalla tracciabilità del passaggiodei farmaci dalla farmacia al dettaglio all’ingrosso – attivitàautorizzate a favore dello stesso soggetto giuridico –, sono statedecise in base alle “stesse ragioni” e ripercorrendo il medesimoiter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggettodella causa (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 7724 del 09/03/2022;Sez. 6-3, Ordinanza n. 2506 del 27/01/2022; Sez. 6-2,Ordinanza n. 33483 del 11/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 29222del 12/11/2019; Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Sez.2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014).D’altronde, è onere del ricorrente indicare, allo scopo diescludere la declaratoria di inammissibilità, le ragioni di fattoposte a base, rispettivamente, della decisione di primo grado edella sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sonotra loro eterogenee (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5947 delNumero registro generale 26610/2022Numero sezionale 1043/2026Numero di raccolta generale 12803/2026Data pubblicazione 05/05/202628/02/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 8320 del 15/03/2022; Sez.L, Sentenza n. 20994 del 06/08/2019; Sez. 1, Sentenza n. 26774del 22/12/2016), specificazione di cui, nel corpo dell’attointroduttivo del giudizio di legittimità, non vi è traccia.4.– Con il quarto motivo i ricorrenti contestano, ai sensidell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazionedell’art. 3 della legge n. 689/1981, per avere la Corte distrettualemancato di applicare l’esimente consistente nell’errore di fatto,unitamente all’omesso esame di fatto decisivo, oggetto didiscussione, consistente nella circostanza che [OSCURATO:PERSONA] concretamente operato allo scopo di assicurare (e, difatto, avrebbe assicurato) la tracciabilità del farmaco, nonvenendo meno agli obblighi di prestare il servizio pubblico.Adducono gli istanti che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe operatonella convinzione, in buona fede, di utilizzare le autorizzazioni dicui era titolare e soprattutto di non compiere alcun atto diapprovvigionamento (cioè di acquisizione da economie terze), mauna semplice movimentazione interna alla propria strutturaimprenditoriale integrata, di cui aveva assicurato la tracciabilità.Il motivo è infondato nella parte in cui si adduce la violazionedi legge mentre è inammissibile quanto alla deduzionedell’omesso esame di un fatto in tesi decisivo (stante laricorrenza di una “doppia conforme”).In proposito, nessun elemento è stato fornito in ordine allapresunta assenza di colpa, a fronte dell’acquisizione deimedicinali da destinare alla distribuzione all’ingrosso dallafarmacia abilitata alla vendita al dettaglio, sicché non puòNumero registro generale 26610/2022Numero sezionale 1043/2026Numero di raccolta generale 12803/2026Data pubblicazione 05/05/2026sostenersi che il Patrucco sia stato esente da colpa, né èintegrata l’esimente della buona fede.Ai fini della configurazione dell’illecito amministrativo, è infattisufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza cheoccorra la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale sipresume fino alla prova della sua assenza, che deve essereofferta dal contribuente e va distinta dalla prova della buonafede, che rileva, come esimente, solo se l’agente è incorso in unerrore inevitabile, per essere incolpevole l’ignoranza deipresupposti dell’illecito e dunque non superabile con l’uso dellanormale diligenza (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2139 del30/01/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 33441 del 17/12/2019; Sez. 2,Ordinanza n. 20219 del 31/07/2018), condizioni carenti nel casodi specie, per quanto anzidetto.5.– In conseguenza delle argomentazioni esposte, il ricorsodeve essere respinto.Le spese e compensi del giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e si liquidano come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, sedovuto.

P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazionerigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, allarefusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizioNumero registro generale 26610/2022Numero sezionale 1043/2026Numero di raccolta generale 12803/2026Data pubblicazione 05/05/2026di cassazione, che liquida in complessivi euro 3.400,00, di cuieuro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 23 aprile 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro – tempore,rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], FrancescaLibanori e [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] AT di Asti, in persona del suo legalerappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n.1013/2022, pubblicata il 7 ottobre 2022;udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 23 aprile 2026 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Trapuzzano;Numero registro generale 26610/2022Numero sezionale 1043/2026Numero di raccolta generale 12803/2026Data pubblicazione 05/05/2026viste le conclusioni rassegnate nella memoria depositata dalPubblico Ministero, ai sensi dell’art. 380-bis.1., primo comma,secondo periodo, c.p.c., in persona del [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto delricorso;lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delleparti, ai sensi dell’art. 380-bis.1., primo comma, terzo periodo,c.p.c.1.– Con ricorso depositato l’8 aprile 2021, ai sensi degli artt.22 della legge n. 689/1981 e 6 del d.lgs. n. 150/2011, FrancoPatrucco e la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]proponevano opposizione, davanti al Tribunale di Asti, avversol’ordinanza-ingiunzione n. 16429 notificata il 12 marzo 2021, conla quale l’[OSCURATO:PERSONA] aveva ingiunto al Patrucco – in qualità ditrasgressore – e alla Farmacia – in qualità di obbligata in solido –il pagamento della somma di euro 6.000,00, in ragione dellaviolazione dell’art. 104, primo comma, lett. b), del d.lgs. n.219/2006 (c.d. Codice del Farmaco), come sanzionata dall’art.148, tredicesimo comma, del medesimo decreto, per averconsentito, nella sua qualità di rappresentante legale di impresaoperante nel settore della distribuzione all’ingrosso di medicinaliad uso umano, che l’approvvigionamento dei medicinali nonavvenisse unicamente da persone o società in possesso diautorizzazione alla distribuzione all’ingrosso di medicinali, nellafattispecie consentendo che l’approvvigionamento avvenissedall’esercizio di farmacia verso l’esercizio di ingrosso di medicinaliNumero registro generale 26610/2022Numero sezionale 1043/2026Numero di raccolta generale 12803/2026Data pubblicazione 05/05/2026entrambi gestiti dall’impresa [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., come da due D.D.T. dell’11 gennaio 2016.In particolare, gli opponenti deducevano: - che lospostamento di medicinali dal magazzino della farmacia a quellooggetto dell’attività di grossista era qualificabile come mera“movimentazione interna”; - che la compatibilità tra l’attività difarmacista e quella di grossista consentiva tale spostamento,senza alcun pregiudizio per la tracciabilità delle operazioni svolte;- che, in ogni caso, non vi era alcuna consapevolezza deipresupposti della violazione contestata.Sulla base di tali premesse, chiedevano l’annullamentodell’ordinanza-ingiunzione opposta per difetto della condottasanzionata o per errore sul fatto non determinato da colpa graveo, in subordine, che la sanzione fosse rideterminata tenendo contodella lievità della violazione contestata e la trascurabilità delleconseguenze derivatene.Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA], la quale contestava lededuzioni avversarie e concludeva per il rigetto dell’opposizione.Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 122/2022,depositata il 22 febbraio 2022, rigettava la spiegata opposizione,evidenziando che la condotta consistita nel trasferimento deimedicinali dal “magazzino farmacia” al “magazzino commercioall’ingrosso” era illegittima, poiché non era consentita alcunafacoltà di operare spostamenti di medicinali, a nessun titolo,anche presso il proprio magazzino di grossista, alla stregua delladiversità e dell’autonomia tra le due attività, a prescindere dallariferibilità delle stesse al medesimo soggetto.Numero registro generale 26610/2022Numero sezionale 1043/2026Numero di raccolta generale 12803/2026Data pubblicazione 05/05/20262.– Proponevano appello avverso la pronuncia di prime cureS.n.c., lamentando: 1) che non era configurabile la condotta diapprovvigionamento, la quale avrebbe dovuto essere intesaesclusivamente come fornitura conseguente alla stipulazione di uncontratto tipico, senza che la movimentazione interna dimedicinali rendesse distinguibile l’attività di farmacista da quelladi grossista, con il correlato rispetto dei principi di tracciabilità delfarmaco e della sua immediata disponibilità; 2) che erroneamentenon era stata riconosciuta l’esimente di cui all’art. 3 della legge n.689/1981, non avendo agito l’appellante nella consapevolezzadell’illiceità della condotta tenuta, come sarebbe stato ricavabiledalla garanzia di tracciabilità delle operazioni di cessione deifarmaci e dall’inesigibilità di una diversa condotta, stantel’assenza di alcun divieto di movimentazione interna; 3) che, insubordine, avrebbe dovuto essere rideterminato l’importo dellasanzione irrogata, attesa la particolarità della violazione e la nongravità delle conseguenze derivatene; 4) che, in ogni caso,avrebbe dovuto essere riformato il capo relativo alla rifusionedelle spese di lite, poiché nessuna attività istruttoria era stataesperita nel primo grado di giudizio, alla luce della naturadocumentale della causa.Resisteva al gravame la [OSCURATO:PERSONA], la quale instava per il rigettodell’appello e la conferma della sentenza impugnata.Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello diTorino, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’impugnazionee, per l’effetto, confermava la pronuncia appellata.Numero registro generale 26610/2022Numero sezionale 1043/2026Numero di raccolta generale 12803/2026Data pubblicazione 05/05/2026A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevavaper quanto di interesse in questa sede: a) che, sebbene l’art. 5del d.l. n. 223/2006 avesse eliminato l’incompatibilità tra lefarmaci, l’art. 2 del d.lgs. n. 274/2007 aveva poi introdotto ilcomma 1-bis dell’art. 100 del Codice del Farmaco, sancendo chel’attività di distribuzione all’ingrosso di medicinali poteva esseresvolta solo nel rispetto delle disposizioni del capo, al fine discongiurare effetti distorsivi sul mercato del farmaco e ondeevitare, quindi, che l’eliminazione di tale incompatibilitàcomportasse la commercializzazione di medicinali senza garanziedi tracciabilità, con la conseguente lesione degli interessidell’erario e il potenziale pericolo per la salute pubblica; b) che,all’esito del sopralluogo effettuato il 12 gennaio 2016, i Carabinieridel N.A.S. di Alessandria avevano rilevato che ciascuna impresariferibile all’appellante aveva acquistato i medicinali dalproduttore, utilizzando il proprio codice univoco di farmaciaterritoriale, e successivamente, con una movimentazione interna,i farmaci acquistati dalla sede della rispettiva farmacia erano statitrasferiti al proprio magazzino, utilizzando all’uopo il codiceunivoco riferibile all’attività di grossista; quindi, i medicinali eranovenduti prevalentemente al distributore [OSCURATO:SOCIETA]., conmagazzino insistente nel medesimo luogo, che a sua voltacommercializzava i farmaci con altre farmacie e con distributorinazionali od europei; c) che, con nota del 15 ottobre 2015, adesito del parere reso il 2 ottobre 2015 dal Ministero della Salute,era stato esplicitato che la legge differenziava nettamentel’attività di farmacista da quella di grossista, sia dal punto di vistaNumero registro generale 26610/2022Numero sezionale 1043/2026Numero di raccolta generale 12803/2026Data pubblicazione 05/05/2026strutturale che gestionale, stante che il distributore all’ingrossodoveva rifornire le farmacie mentre la farmacia doveva dispensareesclusivamente l’utenza, sicché i medicinali acquistati dallafarmacia, utilizzando il codice univoco della stessa, avrebberodovuto essere conservati nei magazzini annessi alla farmacia,indicati nell’autorizzazione rilasciata per l’esercizio di tale attività,potendo tali medicinali essere venduti solo al pubblico; questoperché la farmacia era soggetto deputato all’erogazionedell’assistenza farmaceutica, ma non allo svolgimento dell’attivitàdi distribuzione all’ingrosso di medicinali, anche qualora ilfarmacista titolare avesse posseduto l’autorizzazione all’eserciziodi detta attività; d) che tale precisazione, lungi dal porrelimitazioni o divieti all’attività di commercializzazione all’ingrossodel farmacista a ciò autorizzato, importava unicamente che lamodalità con cui tale attività poteva svolgersi era quella delrispetto delle regole attinenti alla non commistione della venditaall’ingrosso e della vendita al dettaglio, come già esposto con notadell’11 agosto 2015, trattandosi, dunque, di un sistemafortemente caratterizzato dalla necessità di garantire il serviziopubblico ovvero la permanenza di un assortimento di medicinalisufficiente a rispondere alle esigenze di un territoriogeograficamente determinato; e) che in nessun caso il depositodel grossista poteva approvvigionarsi di medicinali dalla farmaciae l’unico movimento previsto dalla farmacia al grossista sarebbestato la restituzione, che poteva avvenire a fronte di errori difornitura o di rientri dal cliente; f) che, con riferimento poiall’interpretazione del termine “approvvigionamento”, ai sensidell’art. 1, primo comma, lett. r), del Codice del Farmaco, laNumero registro generale 26610/2022Numero sezionale 1043/2026Numero di raccolta generale 12803/2026Data pubblicazione 05/05/2026distribuzione all’ingrosso di farmaci consisteva nel procurarsi,detenere, fornire o esportare medicinali, sempre che tale fornituranon fosse stata rivolta al pubblico, mentre, ai sensi dell’art. 46 delr.d. n. 1706/1938 e dell’art. 104 del Codice del Farmaco, igrossisti potevano vendere medicinali – registrando talioperazioni, per consentire di tracciare l’attività di magazzino –solo a farmacie regolarmente autorizzate all’esercizio nonché apersone, società, enti in possesso dell’autorizzazione alladistribuzione ovvero ad altro titolo abilitati ad approvvigionarsi dimedicinali; g) che, come emerso dalle indagini dei Carabinieri delN.A.S. di Alessandria, tale passaggio di farmaci era, in ultimaistanza, finalizzato al commercio all’ingrosso con terzo grossista erisultava, pertanto, sovversivo dell’ordine logico regolante lafiliera del farmaco, che ammetteva passaggi di medicinaliunicamente dall’ingrosso al dettaglio; h) che la violazionecommessa nel caso di specie non era scusabile per errore sul fattonon determinato da colpa dell’agente, poiché il Patrucco, inqualità di farmacista ed esercente l’attività di deposito all’ingrossodi medicinali, era tenuto a conoscere la normativa del settore incui operava e a soddisfare i requisiti e gli obblighi normatividiscendenti dall’ottenimento dell’autorizzazione a svolgere siffatta3.– Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso percassazione, affidato a quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA] e laHa resistito, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA].Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, cometrascritte in epigrafe.Numero registro generale 26610/2022Numero sezionale 1043/2026Numero di raccolta generale 12803/2026Data pubblicazione 05/05/2026I ricorrenti e la controricorrente hanno depositato memorieillustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 1della legge n. 689/1981, in relazione agli artt. 100, 104, 105 e148 del d.lgs. n. 219/2006, nonché la falsa applicazione degliartt. 122 e 123 T.U. Leggi sanitarie n. 1265/1934, gli artt. 34 e46 del r.d. n. 1706/1938, l’art. 28 della legge n. 833/1978, ilcontrasto con l’art. 1, n. 17, della direttiva 2001/83 CE, per averela Corte di merito “personificato” arbitrariamente le due attivitàconcentrate ed integrate nel medesimo soggetto imprenditoriale,distinguendole soggettivamente sulla scorta dell’affermazionesecondo cui l’esercente della farmacia, anche se autorizzatoall’esercizio dell’attività di grossista, sarebbe tenutoesclusivamente ad erogare al pubblico i medicinali, sicché nerisulterebbe vietato il trasferimento dal magazzino all’ingrosso,pur se debitamente tracciato.Osservano gli istanti che tale vincolo, invece, non sarebbeesistito nell’ordinamento e, se sussistente, non sarebbe statoviolato, in ragione del carattere interno della movimentazione,sicché l’applicazione della sanzione amministrativa avrebbeviolato il principio di legalità.2.– Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 1della legge n. 689/1981, in relazione all’art. 5-bis del d.lgs. n.540/1992, nonché la violazione dell’art. 5 della legge n.Numero registro generale 26610/2022Numero sezionale 1043/2026Numero di raccolta generale 12803/2026Data pubblicazione 05/05/20262248/1865, All. E, con riferimento all’art. 3 del d.m. 15 luglio2004, per avere la Corte territoriale reputato che l’attribuzione didue “codici univoci” distinti al farmacista/grossista identificassedue attività separate e non integrabili verticalmente, in cuifossero possibili movimentazioni solo da “magazzino grossista” a“magazzino farmacia”, e non viceversa.Tale opinione sarebbe stata erronea, in quanto non avrebbetenuto conto che la codificazione delle attività di cui all’art. 3 deld.m. 15 luglio 2004 non aveva considerato, anche per la suarisalenza nel tempo, la nuova figura del farmacista/grossista,creata dalla legislazione successiva.Sicché il citato d.m. avrebbe dovuto essere interpretatoevolutivamente o avrebbe dovuto essere disapplicato.I due motivi – che possono essere scrutinati congiuntamente,in quanto avvinti da evidenti ragioni di connessione logica egiuridica – sono infondati.Ed invero correttamente la Corte d’appello ha chiarito che lemedesimo soggetto, devono restare separate tra loro per ladiversa finalità che nella filiera del farmaco esse sono chiamate asvolgere, distinzione che è garantita con l’attribuzione almedesimo soggetto di un codice univoco diverso, in ragionedell’attività svolta; e ciò al fine della tracciabilità del farmaco, icui movimenti vengono trasmessi alla banca dati centraleprevista dall’art. 5-bis del d.lgs. n. 540/1992 e regolamentato dald.m. 15 luglio 2004 (Cons. giust. amm. per la Regione siciliana,Sentenza n. 240 del 24/03/2021; nello stesso senso Cons. St.,Sez. 3, Sentenza n. 5486 del 21/09//2018).Numero registro generale 26610/2022Numero sezionale 1043/2026Numero di raccolta generale 12803/2026Data pubblicazione 05/05/2026Secondo tale ultima pronuncia, vige l’obbligo di nettaseparazione tra l’attività di vendita al dettaglio – farmacia – equella di distribuzione all’ingrosso di medicinali, anche quandogestite dallo stesso soggetto, assicurando la tracciabilità tramitecodici distinti per garantire la salute pubblica e prevenire mercatiparalleli.Da ciò discende che i medicinali acquistati dalla farmacia,utilizzando il codice univoco della farmacia, debbono essereconservati nei magazzini annessi alla farmacia, quali risultanodall’autorizzazione all’esercizio della farmacia medesima, e nonpossono che essere venduti al pubblico, in quanto destinatiall’esercizio della farmacia. Questo perché la farmacia è deputataall’erogazione dell’assistenza farmaceutica e non può svolgeretitolare possieda l’autorizzazione all’esercizio di detta attività(ormai non più incompatibile).Non è, dunque, ammissibile un esercizio congiunto eintegrato delle due attività di farmacia e di grossista.Sebbene, ai sensi dell’art. 100, comma 1-bis, del d.lgs. n.219/2006, i farmacisti e le società di farmacisti nonché le societàche gestiscono farmacie comunali possano svolgere attività didistribuzione all’ingrosso dei medicinali, tanto deve avvenire nelrispetto delle disposizioni del titolo, tra cui si iscrivono le normeche regolano le modalità di approvvigionamento in sintonia con ilcorrispondente codice univoco, allo scopo di scongiurare effettidistorsivi sul mercato del farmaco.D’altronde, ai sensi dell’art. 1, lett. r), del Codice delNumero registro generale 26610/2022Numero sezionale 1043/2026Numero di raccolta generale 12803/2026Data pubblicazione 05/05/2026distributore all’ingrosso di medicinali, ricade qualsiasi attivitàconsistente nel “procurarsi”, detenere, fornire o esportaremedicinali, salvo la fornitura di medicinali al pubblico, ivicompresa, dunque, l’acquisizione presso la farmacia al dettaglio,acquisizione vietata dal contestato art. 104, che appuntostabilisce che il grossista possa “approvvigionarsi” di medicinaliunicamente da persone o società che possiedono esse stessel’autorizzazione ovvero sono esonerate dall’obbligo di possederlaai sensi dell’art. 100, terzo comma.La sentenza evocata della Corte di giustizia UE 23 settembre2023, in causa C-47/22, Apotheke contro [OSCURATO:PERSONA] fürSicherheit im Gesundheitswesen, non interferisce con il caso inesame, non disponendo affatto la liceità dei c.d. trasferimentiinterni. La Corte di Lussemburgo ha, in proposito, escluso che aldistributore all’ingrosso di medicinali sia consentito diapprovvigionarsi da altre persone che, in base alla normativanazionale, sono autorizzate a fornire medicinali al pubblico, manon anche, a loro volta, titolari dell’autorizzazione alladistribuzione all’ingrosso o esentati dall’obbligo di ottenerla.Ma nessun riferimento specifico ricorre in tale pronuncia circala possibilità di rifornirsi con il codice univoco della farmacia aldettaglio ai fini di soddisfare le esigenze della distribuzioneall’ingrosso, allorché lo stesso soggetto sia titolare delle dueautorizzazioni.Ottenere il canale preferenziale (in ordine ai tempi didistribuzione) per la fornitura dei medicinali da destinare alpubblico, utilizzando il codice univoco per l’esercizio dellafarmacia al dettaglio, per poi distribuire gli stessi medicinaliNumero registro generale 26610/2022Numero sezionale 1043/2026Numero di raccolta generale 12803/2026Data pubblicazione 05/05/2026all’ingrosso, integra in sé il disvalore sanzionato con l’ordinanza-ingiunzione emessa, indipendentemente dalla sussistenza di unconcreto pregiudizio all’approvvigionamento della farmacia(trattandosi, appunto, di illecito di pericolo).E ciò nella prospettiva della distribuzione dei farmaci secondoun andamento per così dire discendente, dal produttore algrossista e dal grossista al singolo farmacista, senza che siaconsentito il percorso inverso, se non nei casi indicati dalMinistero della Salute con la nota prot. n. 46884 del 2 ottobre2015 di errori di fornitura o di rientri dal cliente.3.– Con il terzo motivo i ricorrenti prospettano, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame delfatto, oggetto di discussione tra le parti, decisivo per laconfigurazione della fattispecie sanzionata, consistente nellacircostanza che la condotta della società Castoldi avrebbegarantito la tracciabilità del farmaco, quale interesse tutelatodall’ordinamento strumentalmente alla tutela dell’interesse allasalute.Obiettano gli istanti che la ratio della previsionedell’approvvigionamento, da parte del grossista, da soggettimuniti della stessa autorizzazione o non necessitanti di essaperché produttori – la cui violazione è sanzionata – sarebbequella di escludere dalla filiera soggetti non sottoposti a vigilanzasanitaria e di assicurare la tracciabilità fisica, con la conseguenzache, nel caso in cui la movimentazione fosse avvenuta nella sferagiuridica di un unico soggetto, l’interesse tutelato sarebbeconsistito nella tracciabilità fisica quale strumento atto adNumero registro generale 26610/2022Numero sezionale 1043/2026Numero di raccolta generale 12803/2026Data pubblicazione 05/05/2026assicurare l’integrità delle confezioni, la prevenzione dellafalsificazione e, in ultima istanza, la tutela della salute.Circostanza, questa, decisiva, oggetto di discussione, nonconsiderata nella motivazione della sentenza impugnata.Il motivo è inammissibile.Infatti, si ricade in un’ipotesi di “doppia conforme” ex art.348-ter, ultimo comma, c.p.c. vigente ratione temporis (normaora ripresa dall’art. 360, quarto comma, c.p.c.), a fronte di ungiudizio d’appello instaurato dopo l’11 settembre 2012, ipotesi inordine alla quale il vizio di omesso esame di fatto decisivo nonpuò essere dedotto.E tanto appunto perché nei due gradi di merito le “questionidi fatto”, relative alla integrazione dell’illecito amministrativocontestato, indipendentemente dalla tracciabilità del passaggiodei farmaci dalla farmacia al dettaglio all’ingrosso – attivitàautorizzate a favore dello stesso soggetto giuridico –, sono statedecise in base alle “stesse ragioni” e ripercorrendo il medesimoiter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggettodella causa (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 7724 del 09/03/2022;Sez. 6-3, Ordinanza n. 2506 del 27/01/2022; Sez. 6-2,Ordinanza n. 33483 del 11/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 29222del 12/11/2019; Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Sez.2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014).D’altronde, è onere del ricorrente indicare, allo scopo diescludere la declaratoria di inammissibilità, le ragioni di fattoposte a base, rispettivamente, della decisione di primo grado edella sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sonotra loro eterogenee (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5947 delNumero registro generale 26610/2022Numero sezionale 1043/2026Numero di raccolta generale 12803/2026Data pubblicazione 05/05/202628/02/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 8320 del 15/03/2022; Sez.L, Sentenza n. 20994 del 06/08/2019; Sez. 1, Sentenza n. 26774del 22/12/2016), specificazione di cui, nel corpo dell’attointroduttivo del giudizio di legittimità, non vi è traccia.4.– Con il quarto motivo i ricorrenti contestano, ai sensidell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazionedell’art. 3 della legge n. 689/1981, per avere la Corte distrettualemancato di applicare l’esimente consistente nell’errore di fatto,unitamente all’omesso esame di fatto decisivo, oggetto didiscussione, consistente nella circostanza che [OSCURATO:PERSONA] concretamente operato allo scopo di assicurare (e, difatto, avrebbe assicurato) la tracciabilità del farmaco, nonvenendo meno agli obblighi di prestare il servizio pubblico.Adducono gli istanti che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe operatonella convinzione, in buona fede, di utilizzare le autorizzazioni dicui era titolare e soprattutto di non compiere alcun atto diapprovvigionamento (cioè di acquisizione da economie terze), mauna semplice movimentazione interna alla propria strutturaimprenditoriale integrata, di cui aveva assicurato la tracciabilità.Il motivo è infondato nella parte in cui si adduce la violazionedi legge mentre è inammissibile quanto alla deduzionedell’omesso esame di un fatto in tesi decisivo (stante laricorrenza di una “doppia conforme”).In proposito, nessun elemento è stato fornito in ordine allapresunta assenza di colpa, a fronte dell’acquisizione deimedicinali da destinare alla distribuzione all’ingrosso dallafarmacia abilitata alla vendita al dettaglio, sicché non puòNumero registro generale 26610/2022Numero sezionale 1043/2026Numero di raccolta generale 12803/2026Data pubblicazione 05/05/2026sostenersi che il Patrucco sia stato esente da colpa, né èintegrata l’esimente della buona fede.Ai fini della configurazione dell’illecito amministrativo, è infattisufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza cheoccorra la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale sipresume fino alla prova della sua assenza, che deve essereofferta dal contribuente e va distinta dalla prova della buonafede, che rileva, come esimente, solo se l’agente è incorso in unerrore inevitabile, per essere incolpevole l’ignoranza deipresupposti dell’illecito e dunque non superabile con l’uso dellanormale diligenza (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2139 del30/01/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 33441 del 17/12/2019; Sez. 2,Ordinanza n. 20219 del 31/07/2018), condizioni carenti nel casodi specie, per quanto anzidetto.5.– In conseguenza delle argomentazioni esposte, il ricorsodeve essere respinto.Le spese e compensi del giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e si liquidano come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, sedovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazionerigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, allarefusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizioNumero registro generale 26610/2022Numero sezionale 1043/2026Numero di raccolta generale 12803/2026Data pubblicazione 05/05/2026di cassazione, che liquida in complessivi euro 3.400,00, di cuieuro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 23 aprile 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso
Sentenza Cassazione n. 12803/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris