CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 giugno 1983
Cassazione n. 09927/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/06/1983 avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Messina, con sentenza emessa il 14 gennaio 2022, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Patti il 2:3 settembre 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 646 cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, con cui si deducono il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputata e la violazione di legge in punto di mancato riconoscimento dell'art. 131 bis cod. pen., sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte d'appello: sul punto si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sul compendio probatorio a carico della predetta e sulle ragioni ostative all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.; ritenuto, pure, che i menzionati motivi sollecitano un'inammissibile ricostruzione dei fatti (sconfessata - peraltro - dalle emergenze processuali acquisite), mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici, ha già esplicitato pertinentemente le ragioni del suo convincimento; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così