CassazionedecretoSezione 5Decisione del 19 aprile 2026
Cassazione n. 10226/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re, rappresentato e difeso dall'avvocatoAvvocatura Generale Dello Stato .-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] in accomandita semplice di [OSCURATO:PERSONA] C. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dei legali rappresentanti pro tempore,rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA].-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado dell’Umbrian. 247/2024, depositata il 29/07/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23788/2024Numero sezionale 1419/2026Numero di raccolta generale 10226/2026Data pubblicazione 19/04/20261. Con avviso di liquidazione n. 2020 1T 1560, notificato in data02/03/2023, l’[OSCURATO:PERSONA] di Terni revocò l’agevolazioneprovvisoriamente applicata alla [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C. in relazioneall’acquisto di un compendio immobiliare ad uso agricolo sito in Comune diTerni, località Lagarello, posto in essere verso il corrispettivo complessivodi 525.000,00 euro, con rogito di cessione stipulato il 28/02/2020 eregistrato il successivo 09/03/2020.Il peculiare trattamento di favore, previsto dall’art. 2, comma 4-bis, dellalegge 26/02/2010 n. 25, di conversione del decreto-legge 30/12/2009 n.194 (imposte di registro e ipotecaria in misura fissa ed imposta catastalenella misura dell’1%), era stato richiesto dalla società sulla scorta dellavantata qualifica di coltivatore diretto del Sig. [OSCURATO:PERSONA], socioaccomandatario della Società acquirente e “socio qualificante” della dettacompagine in relazione alla peculiare compravendita agevolata.Impugnato dalla società [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di liquidazione, la CTP di Terniaccoglieva il ricorso con sentenza del 10.5.2019, depositata il 19.12.2023.2. L’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza innanzi alla CGT di IIgrado dell’Umbria.3. La Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell’Umbria con sentenzan. 247/1/2024 depositata il 29.7.2024 respingeva l’appello.4. Avverso la sentenza della CGT di II grado della Umbria, l’Agenzia delleEntrate ha proposto ricorso per cassazione affidandosi ad un unico motivo.5. In data 12.9.2025 è stata depositata proposta di definizione ex art.380-bis c.p.c.6. Il ricorrente ha depositato nei termini richiesta di decisione di cui alsecondo comma dell’art. 380-bis c.p.c.7. [OSCURATO:PERSONA] soc. agricola ha depositato controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 23788/2024Numero sezionale 1419/2026Numero di raccolta generale 10226/2026Data pubblicazione 19/04/20261. Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 1047/57, come integrati emodificati dalla legge n. 9/63, dell’art. 2, comma 4-bis, del d. lgs. n.99/2004, degli articoli 5 e 6 del TUIR e 2697 c.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c., in quanto la Corte di giustizia tributaria di II gradoavrebbe ritenuto provata la qualifica di coltivatore diretto del sig. [OSCURATO:PERSONA],pur in assenza dei requisiti previsti dalla legge, ossia l’abitualità della direttae manuale coltivazione dei fondi (o del diretto ed abituale governo delbestiame) ed il carattere principale di tali attività rispetto ad altre fonti direddito, quali indici imprescindibili e ulteriori rispetto all’iscrizione formaleall’INPS come coltivatore diretto.2. Il motivo non può essere accolto.2.1. Invero, come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata, laCorte di giustizia tributaria di II grado ha rigettato l’appello della Agenziadelle Entrate, ritenendo non dimostrata la perdita del ruolo di coltivatorediretto del socio [OSCURATO:PERSONA] a seguito della cessione dei terreni, considerando,in prima battuta, il mantenimento della qualifica di coltivatore direttoriconoscimento delle qualifiche di coltivatore diretto, di piccola e mediaazienda di cui al comma precedente, provvede l’organo competente allaconcessione delle provvidenze contributive e creditizie” (così nella sentenzaimpugnata), cioè l’INPS ex art. 18 della Legge 724/94.Ancora, la Corte regionale ha sottoposto a vaglio la procedura diaccertamento della predetta qualifica tramite la disamina della circolareINPS n. 227 del 28.10.1998, verificando che essa era stata rispettata.Inoltre, ha ritenuto irrilevante ai fini della perdita della qualifica dicoltivatore diretto di [OSCURATO:PERSONA] lo spossessamento del fondo, “riunito” nellasocietà agricola, in quanto tale qualifica era stata mantenuta anche dopo lavendita, come attestato dalla certificazione INPS prodotta.Numero registro generale 23788/2024Numero sezionale 1419/2026Numero di raccolta generale 10226/2026Data pubblicazione 19/04/2026Infine, la sentenza impugnata ha osservato che [OSCURATO:PERSONA] aveva dato prova diaver continuato a lavorare come coltivatore diretto nella società agricolaconferitaria e che il tempo dedicato all’attività agricola era stato prevalentee non inciso, sotto tale profilo, dall’attività remunerata tramite gli altriredditi da lavoro dipendente e/o assimilati e di partecipazione, i quali nonavevano precluso o diminuito “l’apporto agricolo” di [OSCURATO:PERSONA] alla società.2.2. Con il ricorso in cassazione avverso tale sentenza, a ben vedere, laAgenzia delle Entrate richiede, sotto l’egida della violazione di legge, unanuova valutazione nel merito delle già esaminate risultanze istruttorie.La ricorrente deduce infatti che la CGT di II grado, violando le norme dilegge richiamate, avrebbe errato, in quanto “nel caso di specie, il Sig. [OSCURATO:PERSONA] dedicava all’attività di coltivatore diretto la maggior parte del propriotempo, non avendo assolto tale onere probatorio a fronte dellacontestazione dell’Ufficio (…) Quanto precede anche in considerazione delfatto che, come documentato dallo stesso contribuente ( visura CCIAA, doc.n.5, del suo fascicolo di primo grado), è intervenuta la cessazionedell’attività di coltivatore diretto e la conseguente chiusura della relativapartita IVA del sig. [OSCURATO:PERSONA] proprio a far data dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], e laconseguente cancellazione dell’omonima impresa individuale agricola, a fardata dal successivo 24/06/2020”.2.3. Si osserva che è principio consolidato che il ricorso per cassazione nonpuò essere utilizzato per rivalutare i fatti storici vagliati dal giudice di merito,ma deve limitarsi a dedurre vizi di violazione di legge, mancanza dimotivazione o omesso esame di fatti decisivi. Il ricorso per cassazione noncostituisce un terzo grado di giudizio per contestare l'ingiustizia dellasentenza, ma è un rimedio impugnatorio a critica vincolata la cui cognizioneè determinata dalla denuncia dei vizi specifici (Cass. n. 6638/2025). È infattiinammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione delvizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta dimotivazione o di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri,Numero registro generale 23788/2024Numero sezionale 1419/2026Numero di raccolta generale 10226/2026Data pubblicazione 19/04/2026in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici così come considerati dalgiudice di merito (Cass. n. 34476/2019).2.4. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha ampiamente motivato sulfatto che il [OSCURATO:PERSONA], quale socio accomandatario della società contribuente,aveva dimostrato di essere in possesso della qualifica di coltivatore diretto,considerando non solo la certificazione rilasciata dall’INPS di iscrizione nellarelativa gestione previdenziale ed assistenziale e l’attestazione dall’AGEAper l’erogazione di contributi, ma anche i dati contenuti nel fascicoloaziendale della società, il che dimostra come l’iscrizione alla previdenzaabbia costituito, alla fine, solo una delle concorrenti ragioni poste a base delconvincimento del giudice, con ciò rendendo privo di concludenza il rilievodella non pertinenza del riferimento giurisprudenziale utilizzato dalla Corte(Cass. n. 13303/2023 sul valore presuntivo della predetta iscrizione ai finidell’agevolazione in tema di IMU).Risente del predetto limite preclusivo (di una rivalutazione, cioè, nellapresente sede del materiale probatorio offerto) anche la dedotta circostanzadella chiusura della partita IVA del [OSCURATO:PERSONA] a far data dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], appenaosservando sul punto come già nella proposta di cui all’art. 380-bis c.p.c. sisia posto in evidenza, da un lato, che tale chiusura è avvenuta dopo lastipula con rogito di cessione del 28/02/2020 e, dall’altro, che il predettoLanari, pur essendosi cancellato dalla Camera di Commercio ed avendocessato l’attività ai fini IVA, ha mantenuto, di converso, l’iscrizioneprevidenziale agricola all’INPS.In definitiva, la Corte regionale ha reputato, con apprezzamento fattualecoerente con il disposto normativo che si assume violato, che ilcontribuente, quale socio accomandatario, avesse dato prova della suaqualità di coltivatore diretto e del concreto esercizio di tale attività, sullabase di una valutazione fattuale, tra cui i dati desunti dal fascicolo aziendale(sulla cui idoneità probatoria, v, Cass. n. 3474 del 2024).Numero registro generale 23788/2024Numero sezionale 1419/2026Numero di raccolta generale 10226/2026Data pubblicazione 19/04/2026Non emerge alcuna violazione di legge connessa alla interpretazione dellenorme sostanziali richiamate, né attinente all’esistenza della motivazione in2.5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate indispositivo.2.6. La conferma della proposta di definizione del ricorso impone l’ulteriorecondanna ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c. (secondo ildisposto dell’art. 380-bis c.p.c.), anche nei confronti dell’Agenzia (v. Cass.n. 24273/2025). P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali che si liquidano in € 7.000,00, oltre a € 200,00 per esborsi e gliaccessori come per legge; condanna il ricorrente al pagamento, in favoredella controricorrente, della somma di € 3.500,00 ai sensi dell’art. 96, terzocomma, c.p.c.; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della cassadelle ammende, della somma di € 1.000,00 ai sensi dell’art. 96, quartocomma, c.p.c.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/02/2026.Il PresidenteUgo Candia