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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32627/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA] imputato in ordine a reati tributari, è inammissibile.

Tale è la censura dedotta con il primo motivo per vizio di contraddittorietà e illogicità della motivazione, secondo cui le dichiarazioni della teste Michelini sarebbero state interpretate in maniera inaccettabile, senza che sulle stesse si possa basare la condanna.

Eguali considerazioni si propongono circa la valutazione della testimonianza di Vastano e si esclude che possano consolidare la motivazione le dichiarazioni del teste Fiocca che riferirebbe elementi presuntivi e privi di valore.

Si sostiene altresì la inadeguatezza probatoria della documentazione, copiosa, acquisita in assenza della verifica dei singoli elementi contabili.

Si premette allora che sono inammissibili i motivi di ricorso «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

Nel caso di specie: 1) manca ogni puntuale confronto con gli articolati passaggi argomentativi; 2) manca ogni analitica considerazione delle valutazioni svolte in ordine ai testimoni con altrettanto puntuale illustrazione dei vizi di tali valutazioni.

Si dice in sostanza, e semplicemente, con affermazione estranea al crisma di un ricorso per cassazione, che le relative valutazioni sarebbero inaccettabili ed erronee ovvero comunque insufficienti per supportare la sentenza; 3) manca ogni analisi - precisa - a supporto della tesi della insufficienza della documentazione, in uno con ogni considerazione delle motivazioni specifiche svolte al riguardo in sentenza e con la relativa - puntuale - confutazione.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA] imputato in ordine a reati tributari, è inammissibile. Tale è la censura dedotta con il primo motivo per vizio di contraddittorietà e illogicità della motivazione, secondo cui le dichiarazioni della teste Michelini sarebbero state interpretate in maniera inaccettabile, senza che sulle stesse si possa basare la condanna. Eguali considerazioni si propongono circa la valutazione della testimonianza di Vastano e si esclude che possano consolidare la motivazione le dichiarazioni del teste Fiocca che riferirebbe elementi presuntivi e privi di valore. Si sostiene altresì la inadeguatezza probatoria della documentazione, copiosa, acquisita in assenza della verifica dei singoli elementi contabili. Si premette allora che sono inammissibili i motivi di ricorso «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Nel caso di specie: 1) manca ogni puntuale confronto con gli articolati passaggi argomentativi; 2) manca ogni analitica considerazione delle valutazioni svolte in ordine ai testimoni con altrettanto puntuale illustrazione dei vizi di tali valutazioni. Si dice in sostanza, e semplicemente, con affermazione estranea al crisma di un ricorso per cassazione, che le relative valutazioni sarebbero inaccettabili ed erronee ovvero comunque insufficienti per supportare la sentenza; 3) manca ogni analisi - precisa - a supporto della tesi della insufficienza della documentazione, in uno con ogni considerazione delle motivazioni specifiche svolte al riguardo in sentenza e con la relativa - puntuale - confutazione. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. C
Sentenza Cassazione n. 32627/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris