CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 marzo 2025
Cassazione n. 16876/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25516/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 5610/2019 depositata il 31/12/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha propostoricorso per la cassazione della sentenza Commissione tributaria regionale della Lombardia di cui in epigrafein materia di TARI. 2. IlComune di Milano ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società ricorrente ha depositato , in data 25 marzo 2025, rinunziaal ricorso, accettata dal Comune di Milano, sottoscritta dai procuratori delle parti, chiedendo dichiararsi estinto il giudizio con richiesta di compensazione delle spese di lite. 2. Per effetto della detta rinunzia al ricorso, accettata dal Comune di Milano, va dichiarata l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite in ragione dell’accordo in tal senso sottoscritto dalle parti. 3. La tipologia di pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensusanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599); P.Q.M dichiara estinto il giudizio per rinunzia al ricorso,spese compensate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in