CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 settembre 2023
Cassazione n. 48869/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza della Corte di appello di Napoli in data 23/12/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato: 1) con sentenza della Corte di appello di Napoli del 9/05/2001 alla pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione; 2) con sentenza della Corte di appello di Napoli del 5/06/2018 alla pena di 8 anni di reclusione. 1.1. In data 1/03/2021, la Procura generale presso la Corte di appello di Napoli ha emesso, nei suoi confronti, l'ordine di esecuzione n. 419/2020 SIEP in relazione alle predette pronunce di condanna. 1.2. Con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli in data 17/07/2020, i fatti giudicati con tale provvedimento sono stati ritenuti unificati dal vincolo della continuazione con il reato giudicato con la sentenza indicata al n. 2), per il quale è stata applicata, quale aumento per la continuazione, la pena di 1 anno e 10 mesi di reclusione, per un totale di 13 anni di reclusione. 1.3. [OSCURATO:PERSONA] ha successivamente chiesto la revoca dell'ordine di esecuzione, ritenendo che la pena inflitta con la sentenza sub 2) fosse già stata scontata, tenuto conto della riduzione disposta a seguito del riconoscimento della continuazione. 1.4. Con ordinanza in data 30/08/2021, la Corte di appello di Napoli quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di revoca; e con successiva ordinanza in data 23/12/2022, la stessa Corte di appello ha rigettato l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Secondo il Collegio, la sentenza del Tribunale di Napoli in data 17/07/2020 era stata riformata dalla Corte di appello di Napoli con sentenza in data 24/09/2021, che aveva riterminato la pena per la sentenza sopra indicata al n. 2) in 1 anno, 7 mesi e 10 giorni di reclusione. Inoltre, anche la sentenza di appello era stata parzialmente annullata dalla Corte di cassazione con sentenza n. 3834/2022 del 21/07/2022, proprio limitatamente all'aumento della continuazione riconosciuta rispetto ai fatti di cui alla sentenza sub 2). Per tale motivo, non essendo stata ancora rideterminata la pena per tali fatti con provvedimento definitivo, l'opposizione è stata respinta, anche tenuto conto che, con la cennata sentenza della Corte di cassazione, è ormai divenuta esecutiva anche la condanna a 8 anni, 10 mesi e 20 giorni di reclusione inflitta per gli ulteriori fatti di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli n. 6960/2021. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att.. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che l'annullamento con rinvio disposto con sentenza della Corte di cassazione in data 21/07/2022 fosse stato determinato dal deteriore trattamento sanzionatorio applicato a Caiazza rispetto ad altri imputati cui venivano mosse le medesime contestazioni, sicché la decisione non poteva comportato un aggravamento sanzionatorio, tanto che la Corte di appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio, con sentenza del 6/12/2022 ha determinato l'aumento per la continuazione per i fatti oggetto della sentenza n. 2) nella misura di 1 mese di reclusione. Né rileverebbe, rispetto alla richiesta di revoca dell'ordine di esecuzione per avvenuta estinzione della pena, la circostanza che sia intervenuta una pronuncia definitiva rispetto all'accertamento della responsabilità per nuovi fatti, in relazione ai quali dovrebbe attendersi la definitiva determinazione della pena inflitta. 3. In data 29/09/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha correttamente rilevato che la rideterminazione della pena in conseguenza del sopraggiungere di una nuova condanna, inflitta con sentenza della Corte di appello di Napoli del 6/12/2022, non può ancora ritenersi definitiva, posto che la relativa decisione è stata annullata con rinvio dalla Corte di cassazione e che il giudizio di rinvio non è stato ancora definito con pronuncia non più impugnabile; e che, dunque, non vi è, rispetto alla pena inflitta per la sentenza n. 2), un nuovo titolo esecutivo, che potrà essere emesso solo quando la citata sentenza della Corte di appello di Napoli del 6/12/2022 diverrà esecutiva, con l'emissione di un nuovo ordine di esecuzione. 3. Il ricorso, tuttavia, ha eluso totalmente tale decisivo argomento, limitandosi a richiamare la recente emissione di una nuova sentenza di ccngnizione in sede di giudizio rinvio dopo il parziale annullamento in sede di legittimità, senza considerare che la rimodulazione della pena inflitta per i fatti oggetto della predetta sentenza, avvenuta in sede rescissoria, non è ancora definitiva, sicché non è possibile addivenire ad alcuna revoca del precedente ordine di esecuzione, rimasto allo stato non inciso da una vicenda processuale non ancora conclusasi. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] MOTIVIDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa gamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de