CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 21475/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (To) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (To) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (TO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (To) il 23/9/971 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Torino; visti gli atti, il provvedimento impu gnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni dei difensori degli indagati, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Torino rigettava l'appello cautelare proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea avverso il decreto del 21/7/2022 con il quale il G.i.p. dello stesso Ufficio aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo di un impianto di depurazione di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]., oggetto di un procedimento - a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] - per violazione degli artt. 323, 450 cod. pen., 44, 71, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, 181, comma 1-bis, d. Igs. 22 gennaio 2004, n. 42, 90, d. Igs. 9 aprile 2008, n. 81. 2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea, deducendo l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, oltre alla contraddittorietà della motivazione. La stessa censura, poi, è mossa quanto al periculum dei reati di cui alle lett. a), b) e c), escluso dal Tribunale. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso risulta inammissibile. 5. L'art. 325 cod. proc. pen., in tema di ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di sequestro preventivo di beni dei quali la confisca è facoltativa o obbligatoria, dispone che, contro le ordinanze emesse in sede di riesame o di appello, possa proporre ricorso (oltre all'imputato, al suo difensore ed all'avente diritto alla restituzione) il "pubblico ministero", senza alcuna ulteriore specificazione. Senza così riprodurre il dettato del primo comma dell'art. 311 del codice di rito, in tema di ricorso per cassazione avverso i provvedimenti, di riesame e di appello, sulle misure cautelari personali, che legittima a proporlo sia il pubblico ministero presso il tribunale che ha pronunciato l'ordinanza impugnata, sia il pubblico ministero che ha chiesto l'applicazione della misura di cautela (consentendo, peraltro, a quest'ultimo, seppure solo nel caso di riesame, ai sensi del comma 8 bis dell'art. 309, di partecipare all'udienza in camera di consiglio in luogo del rappresentante della pubblica accusa presso il tribunale distrettuale). 6. Analoga norma, tuttavia, non è stata dettata per le misure cautelari reali, così che la costante giurisprudenza di questa Corte ha affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per il riesame proposto dal pubblico ministero che ha disposto il sequestro probatorio, in quanto la legittimazione spetta al solo ufficio requirente presso l'organo la cui decisione viene impugnata, dovendosi applicare la regola generale della legittimazione ad impugnare dell'organo della pubblica accusa presso l'organo giudiziario che ha pronunciato il provvedimento (tra le molte, Sez. 5, n. 18822 del 15/2/2018, PG/[OSCURATO:PERSONA], Rv. 272858; Sez. 3, n. 47142 del 7/11/2012, PG/Cuffaro, Rv. 253869; Sez. 3, n. 25882 del 26/5/2010, PM/Giacobi, Rv. 248055). 6.1. D'altronde, lo stesso art. 325, nel richiamare le regole di procedura dettate nell'art. 311, fa riferimento ai soli commi 3, 4 e 5, non al comma 1 che - come già richiamato - consente il ricorso in cassazione al pubblico ministero che ha chiesto la misura. 6.2. Tanto premesso, il Collegio osserva che, nel caso di specie, il Procuratore della Repubblica di Ivrea ha impugnato l'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame di Torino aveva rigettato l'appello - proposto dallo stesso Pubblico Ministero - avverso un decreto reiettivo della richiesta di sequestro preventivo di un immobile. 7. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile