CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 2024
Cassazione n. 41065/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 582-585 e 612 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce l'inosservanza del termine a comparire di cui all'art. 601 comma 3 cod. proc. pen., è manifestamente infondato alla luce del principio sancito dalle Sezioni Unite (decisione assunta all'udienza del 27/06/24 diffusa in pari con informazione provvisoria) secondo cui la disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni (anziché in venti) il termine a comparire nel giudizio di appello, è applicabile agli atti d'impugnazione proposti a far data dal 1 luglio 2024 (mentre nella specie l'appello è anteriore a detta data); Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che si duole dell'omessa declaratoria della prescrizione maturata prima della sentenza di appello, è manifestamente infondato, in quanto: i reati si sono consumati in data 15 febbraio 2015; il termine prescrizionale per ciascuno di essi è pari ad anni sette e mesi 6; vanno computati 650 giorni di sospensione (correttamente indicati a pag. 11 della sentenza impugnata: 273 giorni per l'astensione delle [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 13/10/2017, 60 giorni per legittimo impedimento del difensore dal 21/02/2018 al 04/07/2018, 60 giorni per legittimo impedimento del difensore dal 13/02/2019 al 15/05/2019, 64 giorni di sospensione Covid-19 in relazione all'udienza del 25 marzo 2020, 60 giorni per legittimo impedimento del difensore dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 07/12/2022, e 133 giorni per rinvio chiesto dalla difesa dal 18/01/2023 al 31/05/2023); il termine prescrizionale sarebbe decorso in data 24 maggio 2024, successiva alla pronuncia della sentenza di appello; Chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle amme