CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 marzo 2026
Cassazione n. 10994/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] nato a (TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 06/10/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di Marsalaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza impugnata il Gip del Tribunale di Marsala ha applicato aisensi dell’art. 444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due ed euro 340.000,00(pena condizionalmente sospesa) dallo stesso richiesta in relazione ai reati di cui agli artt.12, co. 1 e 3 lett. a e b lett. b, tui;Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 129 e533 cod. proc. pen.;Rilevato che le doglianze non sono previste quali motivi di ricorso in quanto il comma2 bis dell’art. 448 cod. proc. pen. prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenzapronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. sia ammissibile esclusivamente per motivirichiesta e la sentenza”; c. “all’erronea qualificazione giuridica del fatto”; d. “all’illegalità dellapena o della misura di sicurezza” irrogata;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi nonconsentiti;Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili dicolpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila afavore della cassa delle ammende.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 10994/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4272/2026MARCO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 40139/2025TERESA GRIECOALDO NATALINIha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] nato a (TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 06/10/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di Marsalaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza impugnata il Gip del Tribunale di Marsala ha applicato aisensi dell’art. 444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due ed euro 340.000,00(pena condizionalmente sospesa) dallo stesso richiesta in relazione ai reati di cui agli artt.12, co. 1 e 3 lett. a e b lett. b, tui;Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 129 e533 cod. proc. pen.;Rilevato che le doglianze non sono previste quali motivi di ricorso in quanto il comma2 bis dell’art. 448 cod. proc. pen. prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenzapronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. sia ammissibile esclusivamente per motivirichiesta e la sentenza”; c. “all’erronea qualificazione giuridica del fatto”; d. “all’illegalità dellapena o della misura di sicurezza” irrogata;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi nonconsentiti;Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili dicolpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila afavore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]