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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2022

Cassazione n. 06495/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna alla pena ritenuta di giustizia per il reato di furto pluriaggravato di un motoveicolo.

A motivi di ricorso si duole della mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 648 cod. pen., rappresentando che il lasso temporale intercorso tra la sottrazione ed il ritrovamento del motociclo rubato nella disponibilità dell'imputato legittimerebbe la diversa qualificazione giuridica.

Il ricorso è inammissibile.

Il motivo è generico e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dalla Corte di merito e disattesi sulla base di logiche considerazioni e corrette argomentazioni giuridiche.

Si è messo in rilievo, in sentenza, che l'intervallo di tempo trascorso tra il furto il ritrovamento del motoveicolo - pari a circa due giorni - non è rilevante ai fini dell'accoglimento della richiesta difensiva: non solo si è trattato di un lasso di tempo breve, ma al momento dell'arresto dell'imputato si è accertata la presenza, nel bauletto del motoveicolo, di oggetti ivi custoditi prima del furto dal proprietario (due caschi ed una catena).

Tale circostanza ha indotto la Corte di merito a ritenere logicamente che debba escludersi l'ipotesi della ricettazione, fornendo una giustificazione idonea a sostenere l'inquadramento giuridico del fatto nell'ambito del furto.

In tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez.

U. n. 930 del 13 dicembre 1995, Clarke, Rv. 203428; da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 11/02/2021, Rv. 280601 - 01: "In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito").

Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 gennaio 2022 Il Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna alla pena ritenuta di giustizia per il reato di furto pluriaggravato di un motoveicolo. A motivi di ricorso si duole della mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 648 cod. pen., rappresentando che il lasso temporale intercorso tra la sottrazione ed il ritrovamento del motociclo rubato nella disponibilità dell'imputato legittimerebbe la diversa qualificazione giuridica. Il ricorso è inammissibile. Il motivo è generico e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dalla Corte di merito e disattesi sulla base di logiche considerazioni e corrette argomentazioni giuridiche. Si è messo in rilievo, in sentenza, che l'intervallo di tempo trascorso tra il furto il ritrovamento del motoveicolo - pari a circa due giorni - non è rilevante ai fini dell'accoglimento della richiesta difensiva: non solo si è trattato di un lasso di tempo breve, ma al momento dell'arresto dell'imputato si è accertata la presenza, nel bauletto del motoveicolo, di oggetti ivi custoditi prima del furto dal proprietario (due caschi ed una catena). Tale circostanza ha indotto la Corte di merito a ritenere logicamente che debba escludersi l'ipotesi della ricettazione, fornendo una giustificazione idonea a sostenere l'inquadramento giuridico del fatto nell'ambito del furto. In tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U. n. 930 del 13 dicembre 1995, Clarke, Rv. 203428; da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 11/02/2021, Rv. 280601 - 01: "In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito"). Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2022 Il Consigliere es
Sentenza Cassazione n. 06495/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris