CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2023
Cassazione n. 21806/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: 030 VINCENT nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 6 luglio 2022, confermava la condanna pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Ravenna, in data 13 dicembre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di rapina. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la qualificazione giuridica del fatto in termini di rapina, e ne invoca la derubricazione in quello di furto in concorso formale col delitto di minaccia, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla corte di appello, che a pagina 3 ha difatti evidenziato come dall'istruttoria fosse pacificamente emerso l'esercizio della minaccia da parte del prevenuto allo scopo di assicurarsi l'impunità per la precedente sottrazione avvenuta immediatamente prima, secondo lo schema della rapina impropria, così sconfessando l'alternativa ricostruzione difensiva riproposta in questa sede; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente