Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2023

ECLI:EU:T:2023:443
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022TO0424_INF

Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 25 luglio 2023 – D’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/BCE (causa T‑424/22) ( 1 ) «Ricorso per risarcimento danni – Politica economica e monetaria – Dichiarazione della presidente della BCE nel corso di una conferenza stampa – Ripartizione delle competenze tra gli organi della BCE – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Nesso causale – Ricorso manifestamente infondato in diritto»

1. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illegittimità – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Disposizioni riguardanti la definizione e l’attuazione degli obiettivi della politica monetaria dell’Unione e dei compiti del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e della Banca centrale europea (BCE) – Dichiarazione della presidente della BCE nel corso di una conferenza stampa – Insussistenza (Artt. 127 e 340, commi 2 e 3, TFUE; Protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, artt. 3, 10, 11, 12, 13 e 38; decisione della Banca centrale europea 2004/257, artt. 17.2 e 17.3) (v. punti 18‑20, 23‑33, 39)

2. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Nesso causale – Danni subiti a seguito di un comportamento illecito della Banca centrale europea (BCE) – Dichiarazione della presidente della BCE nel corso di una conferenza stampa – Mancanza di uno dei presupposti – Ricorso manifestamente infondato in diritto (Art. 340, comma 3, TFUE) (v. punti 34, 37‑39) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] sono condannati alle spese. ( 1 ) GU C 340 del 5.9.2022 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TO0424_INF Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 25 luglio 2023 – D’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/BCE (causa T‑424/22) ( 1 ) «Ricorso per risarcimento danni – Politica economica e monetaria – Dichiarazione della presidente della BCE nel corso di una conferenza stampa – Ripartizione delle competenze tra gli organi della BCE – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Nesso causale – Ricorso manifestamente infondato in diritto» 1. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illegittimità – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Disposizioni riguardanti la definizione e l’attuazione degli obiettivi della politica monetaria dell’Unione e dei compiti del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e della Banca centrale europea (BCE) – Dichiarazione della presidente della BCE nel corso di una conferenza stampa – Insussistenza (Artt. 127 e 340, commi 2 e 3, TFUE; Protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, artt. 3, 10, 11, 12, 13 e 38; decisione della Banca centrale europea 2004/257, artt. 17.2 e 17.3) (v. punti 18‑20, 23‑33, 39) 2. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Nesso causale – Danni subiti a seguito di un comportamento illecito della Banca centrale europea (BCE) – Dichiarazione della presidente della BCE nel corso di una conferenza stampa – Mancanza di uno dei presupposti – Ricorso manifestamente infondato in diritto (Art. 340, comma 3, TFUE) (v. punti 34, 37‑39) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] sono condannati alle spese. ( 1 ) GU C 340 del 5.9.2022 .
Sentenza Corte di giustizia UE/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris