Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2023
ECLI:EU:T:2023:443
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TO0424_INF
Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 25 luglio 2023 –
D’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/BCE
(causa T‑424/22) (
1
)
«Ricorso per risarcimento danni – Politica economica e monetaria – Dichiarazione della presidente della BCE nel corso di una conferenza stampa – Ripartizione delle competenze tra gli organi della BCE – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Nesso causale – Ricorso manifestamente infondato in diritto»
1.
Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illegittimità – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Disposizioni riguardanti la definizione e l’attuazione degli obiettivi della politica monetaria dell’Unione e dei compiti del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e della Banca centrale europea (BCE) – Dichiarazione della presidente della BCE nel corso di una conferenza stampa – Insussistenza
(Artt. 127 e 340, commi 2 e 3, TFUE; Protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, artt. 3, 10, 11, 12, 13 e 38; decisione della Banca centrale europea 2004/257, artt. 17.2 e 17.3)
(v. punti 18‑20, 23‑33, 39)
2.
Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Nesso causale – Danni subiti a seguito di un comportamento illecito della Banca centrale europea (BCE) – Dichiarazione della presidente della BCE nel corso di una conferenza stampa – Mancanza di uno dei presupposti – Ricorso manifestamente infondato in diritto
(Art. 340, comma 3, TFUE)
(v. punti 34, 37‑39)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto.
2)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] sono condannati alle spese.
(
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)
GU C 340 del 5.9.2022
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