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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 giugno 2022

Cassazione n. 29203/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 25775-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 154, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona 2022 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente 2309 domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 326, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 478/2016 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 10/05/2016 R.G.N. 600/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G.25775/2016 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Salerno, confermando la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], dipendente del Monte dei [OSCURATO:SOCIETA] (d'ora in avanti M.P.S.) dal 1969 al 1989, transitato, in seguito alla cessazione del servizio di riscossione tributi da parte della Banca, senza soluzione di continuità, alle dipendenze della [OSCURATO:SOCIETA]. ove aveva prestato servizio fino al 2003, data di collocazione in quiescenza; il ricorrente rivendicava di aver diritto, al compimento del 60° anno di età, all'integrazione della pensione in base alla Convenzione sottoscritta il 5.09.1985 fra il M.P.S. e le organizzazioni sindacali di compari°, la quale contemplava un sistema integrativo aziendale delle pensioni INPS/Fondo speciale, in favore dei dipendenti addetti alla gestione esattoriale i quali, cessati dal servizio dopo il 14.02.1985, vantassero un'anzianità contributiva di almeno 15 anni; la Corte territoriale ha, in particolare, rilevato che la prima pronuncia si fondava su due rationes decidendi autonome, attraverso le quali veniva, per un verso, affermata l'inapplicabilità della disciplina pattizia alla fattispecie, per altro verso, asserito che, pur volendo ritenerne l'applicabilità, la stessa non avrebbe potuto comunque sortire effetti favorevoli sulla posizione previdenz iale dell'appellante, in quanto questi non aveva dimostrato di non poter godere del trattamento pensionistico nella misura garantita senza bisogno dell'integrazione; ha, quindi, valorizzato tale seconda ratio decidendi in base al consolidato principio della ragione più liquida; la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi; la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato controricorso, illustrato da successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA]: col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3, n. 4, n. 5 cod. proc. civ., il ricorrente lamenta "Violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.- Nullità della sentenza - Omesso esame di un fatto decisivo"; sostiene di aver dedotto in appello l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto, sulla base di un'interpretazione letterale della Convenzione, ll'insussistenza del diritto, ma che la Corte d'appello, invocando impropriamente il criterio della ragione più liquida, avrebbe omesso di valutare la domanda attorea, statuendo sul quantum senza pronunciarsi sull'an della pretesa; col secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3, cod. proc. civ., denuncia "Violazione di norme di diritto applicabilli alla fattispecie, artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e succ.

Convenzione e Regolamento 5.09.1985 sottoscritta dal datore di lavoro e dalle 00.SS. - Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c."; contesta di non aver offerto la prova del possesso dei requisiti per beneficiare dell'integrazione; sostiene di aver provato anzianità contributiva e misura del trattamento globale attraverso conteggi analitici non contestati dalla società; lamenta che la Corte territoriale abbia erroneamente interpretato le norme della Convenzione richiamate in epigrafe, affermando falsamente che esse prevedono che in diritto all'integrazione è subordinato alla circostanza che la pensione, da sola, non raggiunga il trattamento minimo garantito; il primo motivo va dichiarato inammissibile in quanto contiene una mescolanza di mezzi d'impugnazione; secondo la costante giurisprudenza di legittimità, "In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l'omessa motivazione, che richiede l'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d'ufficio, e l'insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d'appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro.

Infatti, l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse." (Cass. n.26874 del 2018; cfr. altresì Cass. n.3554 del 2017 e Cass. n. 18021 del 2016); la censura ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ. risulta, in ogni caso, inammissibilmente prospettata in presenza di una doppia conforme; in base al pacifico orientamento di questa Corte, "Nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall'art. 54, comma 3, del d.l. in. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse."(Cass. n.26774 del 2016; Cass. n. 19001 del 2016; Cass. n. 5528 del 2014); il secondo motivo è parimenti inammissibile; anzitutto la Convenzione richiamata dalla parte ricorrente ha natura di fonte privatistica di disciplina e, pertanto, sarebbe stata, nel caso, suscettibile di censura per erronea interpretazione dei canoni ermeneutici contrattuali, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.; il sindacato di legittimità per violazione di legge ex art. 360, co.1, n. 3 del codice di rito in riferimento alla violazione delle norme di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ. sarebbe stato, invero, proponibile anche nei confronti di atti di natura privatistica, quali sono la convenzione e il regolamento in epigrafe, ma a condizione che i motivi di ricorso non si fossero limitati a contrapporre una diversa interpretazione rispetto a quella del provvedimento gravato, ma avessero prospettato, sotto molteplici profili, l'inadeguatezza della motivazione anche con riferimento alle norme del codice civile di ermeneutica negoziale, intese, tuttavia, alla stregua di canoni esterni di commisurazione dell'esattezza e congruità della motivazione stessa (cfr., da ultimo, Cass. n 27541 del 2020, nonché Cass. n.4460 del 2020); infine, le doglianze del ricorrente neppure paiono idonee a scalfire la ratio decidendi della sentenza d'appello, ove il rigetto della domanda fonda principalmente sull'assenza di prova, da parte di [OSCURATO:PERSONA], del mancato conseguimento del trattamento pensionistico nella misura minima garantita senza bisogno dell'integrazione; in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione dell'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della

I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricors

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 25775-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 154, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona 2022 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente 2309 domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 326, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 478/2016 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 10/05/2016 R.G.N. 600/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G.25775/2016 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Salerno, confermando la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], dipendente del Monte dei [OSCURATO:SOCIETA] (d'ora in avanti M.P.S.) dal 1969 al 1989, transitato, in seguito alla cessazione del servizio di riscossione tributi da parte della Banca, senza soluzione di continuità, alle dipendenze della [OSCURATO:SOCIETA]. ove aveva prestato servizio fino al 2003, data di collocazione in quiescenza; il ricorrente rivendicava di aver diritto, al compimento del 60° anno di età, all'integrazione della pensione in base alla Convenzione sottoscritta il 5.09.1985 fra il M.P.S. e le organizzazioni sindacali di compari°, la quale contemplava un sistema integrativo aziendale delle pensioni INPS/Fondo speciale, in favore dei dipendenti addetti alla gestione esattoriale i quali, cessati dal servizio dopo il 14.02.1985, vantassero un'anzianità contributiva di almeno 15 anni; la Corte territoriale ha, in particolare, rilevato che la prima pronuncia si fondava su due rationes decidendi autonome, attraverso le quali veniva, per un verso, affermata l'inapplicabilità della disciplina pattizia alla fattispecie, per altro verso, asserito che, pur volendo ritenerne l'applicabilità, la stessa non avrebbe potuto comunque sortire effetti favorevoli sulla posizione previdenz iale dell'appellante, in quanto questi non aveva dimostrato di non poter godere del trattamento pensionistico nella misura garantita senza bisogno dell'integrazione; ha, quindi, valorizzato tale seconda ratio decidendi in base al consolidato principio della ragione più liquida; la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi; la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato controricorso, illustrato da successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA]: col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3, n. 4, n. 5 cod. proc. civ., il ricorrente lamenta "Violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.- Nullità della sentenza - Omesso esame di un fatto decisivo"; sostiene di aver dedotto in appello l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto, sulla base di un'interpretazione letterale della Convenzione, ll'insussistenza del diritto, ma che la Corte d'appello, invocando impropriamente il criterio della ragione più liquida, avrebbe omesso di valutare la domanda attorea, statuendo sul quantum senza pronunciarsi sull'an della pretesa; col secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3, cod. proc. civ., denuncia "Violazione di norme di diritto applicabilli alla fattispecie, artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e succ. Convenzione e Regolamento 5.09.1985 sottoscritta dal datore di lavoro e dalle 00.SS. - Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c."; contesta di non aver offerto la prova del possesso dei requisiti per beneficiare dell'integrazione; sostiene di aver provato anzianità contributiva e misura del trattamento globale attraverso conteggi analitici non contestati dalla società; lamenta che la Corte territoriale abbia erroneamente interpretato le norme della Convenzione richiamate in epigrafe, affermando falsamente che esse prevedono che in diritto all'integrazione è subordinato alla circostanza che la pensione, da sola, non raggiunga il trattamento minimo garantito; il primo motivo va dichiarato inammissibile in quanto contiene una mescolanza di mezzi d'impugnazione; secondo la costante giurisprudenza di legittimità, "In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l'omessa motivazione, che richiede l'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d'ufficio, e l'insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d'appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse." (Cass. n.26874 del 2018; cfr. altresì Cass. n.3554 del 2017 e Cass. n. 18021 del 2016); la censura ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ. risulta, in ogni caso, inammissibilmente prospettata in presenza di una doppia conforme; in base al pacifico orientamento di questa Corte, "Nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall'art. 54, comma 3, del d.l. in. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse."(Cass. n.26774 del 2016; Cass. n. 19001 del 2016; Cass. n. 5528 del 2014); il secondo motivo è parimenti inammissibile; anzitutto la Convenzione richiamata dalla parte ricorrente ha natura di fonte privatistica di disciplina e, pertanto, sarebbe stata, nel caso, suscettibile di censura per erronea interpretazione dei canoni ermeneutici contrattuali, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.; il sindacato di legittimità per violazione di legge ex art. 360, co.1, n. 3 del codice di rito in riferimento alla violazione delle norme di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ. sarebbe stato, invero, proponibile anche nei confronti di atti di natura privatistica, quali sono la convenzione e il regolamento in epigrafe, ma a condizione che i motivi di ricorso non si fossero limitati a contrapporre una diversa interpretazione rispetto a quella del provvedimento gravato, ma avessero prospettato, sotto molteplici profili, l'inadeguatezza della motivazione anche con riferimento alle norme del codice civile di ermeneutica negoziale, intese, tuttavia, alla stregua di canoni esterni di commisurazione dell'esattezza e congruità della motivazione stessa (cfr., da ultimo, Cass. n 27541 del 2020, nonché Cass. n.4460 del 2020); infine, le doglianze del ricorrente neppure paiono idonee a scalfire la ratio decidendi della sentenza d'appello, ove il rigetto della domanda fonda principalmente sull'assenza di prova, da parte di [OSCURATO:PERSONA], del mancato conseguimento del trattamento pensionistico nella misura minima garantita senza bisogno dell'integrazione; in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione dell'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricors
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