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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 febbraio 2023

Cassazione n. 24754/2026

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calce al ricorso;- ricorrente -controdall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce alcontroricorso;- controricorrente e ricorrente incidentale -avverso il DECRETO N. 1702/2023 del [OSCURATO:PERSONA],depositato il 24/2/2023;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del13/7/2026;1.1.

Il giudice delegato ha respinto la domanda con laquale la Amco-[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale“cessionaria del credito di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.”, ha chiestol’ammissione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] inNumero registro generale 6748/2023Nu2m ero sezionale 3101/2026Numero di raccolta generale 24754/2026Data pubblicazione 25/08/2026liquidazione s.r.l. per la somma di €. 4.396.840,47, incollocazione pignoratizia.1.2.

Il giudice delegato, in particolare, dopo aver rilevatoche: - “la società [OSCURATO:PERSONA] era insolvente quanto meno dal 2009e ciò è divenuto evidente a partire dal marzo 2009 quando risultain [OSCURATO:PERSONA] la revoca da parte [OSCURATO:PERSONA] di credito di euro 2.500.000 per il perdurare dellosconfinamento da più di 180 giorni”; - “dalla lettura dellaCentrale Rischi emerge inoltre che da gennaio 2008 vi sonocontinui sconfinamenti in fido accordato e revoche di fidoaccordato sia per [OSCURATO:PERSONA], sia per [OSCURATO:PERSONA]”; - “tale situazione permane inalterata negli annisuccessivi”; - “anche le altre società del gruppo a cuiapparteneva la [OSCURATO:SOCIETA]., con le quali la fallita intratteneva, difatto, gli unici rapporti commerciali, erano in palese stato diinsolvenza”; ha, in sostanza, ritenuto che: - “la condotta dellabanca, che malgrado il palese stato di insolvenza, ha concessocredito alla fallita, configura condotta illecita che non consentealla stessa, ex art. 2035 cc, … di richiedere la restituzione delcredito abusivamente concesso alla fallita”.1.3.

Il giudice delegato, poi, ha ritenuto che, in ogni caso,non poteva essere riconosciuto il privilegio richiesto dall’istantesul rilievo che: - “i contratti di pegno invocati da contropartesono nulli e/o inopponibili al fallimento”; - “la lettera di pegnoapparentemente data 29.12.2010 risulta”, infatti, “priva di datacerta, la lettera di pegno apparentemente datata 30.03.2012,l’integrativa di pegno del 14.06.2013 e del 27.09.2013,riportano il timbro postale in un foglio bianco non riferibile alcontenuto delle rispettive lettere di pegno”; - inoltre, “i pretesipegni, in forza dell’art. 5 della lettera di pegno, configuranopegno omnibus”, che è, di conseguenza, “inopponibile alfallimento ovvero nullo”.Ric. 2023, n. 6748 - Sez. 1 – CC del 13 luglio 2026Numero registro generale 6748/2023Nu3m ero sezionale 3101/2026Numero di raccolta generale 24754/2026Data pubblicazione 25/08/20262.1.

L’Amco-[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. haproposto opposizione allo stato passivo, insistendo perl’ammissione al passivo della somma di €. 4.396.840,47, incollocazione pignoratizia.2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito all’opposizione in quantoinammissibile e infondata.2.3.

Il tribunale, con il decreto in epigrafe, haparzialmente accolto l’opposizione, ammettendo l’istante alpassivo del Fallimento per la somma di €. 4.396.840,47, incollocazione chirografaria.2.4.

Il tribunale, per quanto ancora rileva, ha,innanzitutto, respinto l’eccezione con la quale il Fallimento avevadedotto che le pretese azionate dall’opponente derivano da unaabusiva concessione di credito da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.sul rilievo che: - “al tempo della sottoscrizione dei finanziamenti(si tratta dei finanziamenti dal dicembre 2010 al settembre 2013e delle aperture di credito dal marzo 2012 al giugno 2013) dallasocietà poi fallita … e da [OSCURATO:PERSONA] (che ha concesso ifinanziamenti alla fallita)”, la banca aveva posto in essere “unacondotta illecita”; - tali “condotte illecite”, configurabili in terminidi “abusiva concessione del credito” ovvero di “inadempimento”da parte della banca “al dovere di erogare credito e rilasciaregaranzie nel rispetto della normativa di settore (art. 5 TUB)”,“non consentono alla opponente ex art. 2035 c.c. … di chiederela restituzione del credito abusivamente concesso”.2.5.

Il tribunale ha, per contro, ritenuto che: - le“condotte illecite prospettate dal Fallimento non possono essereaccertate neppure in via incidentale (vedi l’eccezione sollevatadalla curatela)”; - tali condotte, infatti, “riguardano soggetti chenon sono presenti in giudizio”; - del resto, il “giudizio ex art. 99l.fall.”, per la “peculiarità del suo oggetto”, “teso esclusivamentead accertare il diritto del creditore concorsuale di partecipare alRic. 2023, n. 6748 - Sez. 1 – CC del 13 luglio 2026Numero registro generale 6748/2023Nu4m ero sezionale 3101/2026Numero di raccolta generale 24754/2026Data pubblicazione 25/08/2026concorso”, e la “specialità del rito”, “che si conclude condecisione che ha efficacia solo endo-concorsuale”, “esclude lapossibilità di cumulare … domande di accertamento o dicondanna da trattare secondo rito ordinario”; - d’altra parte,“non risultano univoci elementi a conferma della prospettazionedella Curatela (onerata della prova dei propri assunti) inparticolare quanto all’elemento soggettivo dell’assunta condottaillecita da parte della Banca (che va ribadito non è presente ingiudizio) che ha ceduto il credito alla … opponente”; - “manca”,infatti, “un titolo che accerti in via definitiva la sussistenza dellacondotta illecita di abusiva concessione del credito”; - “allo statogli elementi indicati dalla curatela a sostegno dell’assuntacondotta illecita hanno un valore meramente indiziario e talelacuna rende di per sé non accoglibile la prospettazione dellaopponente”; - “le prove testimoniali dedotte dalla curatela nonsono”, del resto, “ammissibili avendo ad oggetto valutazionioppure fatti provabili documentalmente, oppure circostanzegeneriche, non circostanziate nello spazio, tempo e personepresenti” mentre “risulta irrilevante l’acquisizione ex art. 213 cpcdei documenti indicati nell’atto di citazione atto prodotto qualedoc. 7 curatela”; - infine, “la CTU non è ammissibile in quantoesplorativa a fronte di condotte non adeguatamente provatespecie dal punto di vista dell’elemento soggettivo per le ragionisuindicate”.2.6.

Il tribunale, infine, ha accolto l’eccezione di nullitàdelle “lettere di pegno” prodotte in giudizio dall’opponente, sulrilievo che “l’indicazione del credito garantito” ivi esposta è “deltutto generica e indeterminata” e non consente, pertanto, di“collegare le lettere di pegno ai rapporti” dedotti dall’opponentea fondamento della domanda.Ric. 2023, n. 6748 - Sez. 1 – CC del 13 luglio 2026Numero registro generale 6748/2023Nu5m ero sezionale 3101/2026Numero di raccolta generale 24754/2026Data pubblicazione 25/08/20263.1.

L’Amco-[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., conricorso notificato il 24/3/2023, ha chiesto, per due motivi, lacassazione del decreto.3.2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorsodepositato in data 27/4/2023, nel quale, per due motivi, haproposto ricorso incidendale.3.3.

La ricorrente principale ha, a sua volta, replicato concontroricorso, nel quale ha, tra l’altro, dedotto che: - “data lapeculiarità del giudizio di opposizione allo stato passivo comedisciplinato dalla Legge Fallimentare, ciascuno dei rimedi di cuiall’art. 99 LF può essere azionato solo in via principale dalsoggetto legittimato, sicché non è concepibile la possibilità di farvalere un proprio diritto nel contesto dell’impugnazione propostada altro soggetto, promuovendo, successivamente,un’impugnazione incidentale”; - “l’impugnazione incidentaletardiva, da qualunque parte provenga, va dichiaratainammissibile laddove l’interesse alla sua proposizione nonpossa ritenersi insorto per effetto dell’impugnazione principale”,laddove, nel caso in esame, “appare evidente, che l’interesse adimpugnare il provvedimento del Tribunale di Vicenza è sorto, noncon il deposito del Ricorso per Cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA]pa, ma bensì con il deposito e la comunicazione del Decreto delTribunale di Vicenza oggi gravato”.3.4.

Le parti hanno depositato memorie.3.5.

La ricorrente principale, in particolare, ha, tra l’altro,ribadito che “il ricorso incidentale proposto dalla Curatela delRAGIONI DELLA DECISIONE4.1.

La Corte, intanto, ritiene che l’eccezione, con la qualela società ricorrente ha dedotto la tardività e l’inammissibilità delricorso incidentale proposto dal Fallimento, è senz’altroinfondata.Ric. 2023, n. 6748 - Sez. 1 – CC del 13 luglio 2026Numero r6eg istro generale 6748/2023Numero sezionale 3101/2026Numero di raccolta generale 24754/2026Data pubblicazione 25/08/20264.2.

Il controricorso del Fallimento, che contiene il ricorsoincidentale (art. 371, comma 1°, c.p.c.), è stato, infatti,depositato in giudizio, secondo quanto prescritto dall’art. 370,comma 1°, c.p.c., nel testo in vigore ratione temporis, in data27/4/2023, vale a dire entro il termine di quaranta giorni dallanotificazione (eseguita il 24/3/2023) del ricorso principale.4.3.

La considerazione è dirimente perché solo in casod’inammissibilità del ricorso principale (che la ricorrenteprincipale non ha, evidentemente, alcun interesse a fardichiarare) sarebbe decisiva la tardività del ricorso incidentalerispetto alla comunicazione del decreto impugnato.4.4.

In tema di giudizio di cassazione, invero, la tardivitàdel ricorso incidentale, ai fini della sua inefficacia ai sensi dell’art.334, comma 2°, c.p.c. (e cioè quale conseguenza della“declaratoria” d’inammissibilità del ricorso principale) può essereapprezzata con riferimento alla data di comunicazione del decretoa cura della cancelleria, ai sensi dell’art. 99, comma 12°, l.fall.(Cass. n. 19795 del 2024).4.5.

Viceversa, nell’ipotesi (come quello di specie) in cui ilricorso principale (non) risulta (manifestamente in)ammissibile enon può essere, dunque, (e in ogni caso) “dichiarato” come tale,il ricorso incidentale del Fallimento, in quanto contenuto in uncontroricorso depositato nel termine di quaranta giorni dallanotificazione del ricorso principale (artt. 370, comma 1°, e 371,comma 1°, c.p.c.), resta esaminabile pur se depositato oltre iltermine di trenta giorni dalla comunicazione del decretoimpugnato (art. 99, comma 12°, l.fall.).4.6.

Ora, come questa Corte ha ripetutamente affermato:- in tema di ricorso per cassazione, il principio di salvaguardiadell’ordine logico nella trattazione delle questioni, secondo ilcriterio di graduazione che impone prima lo scrutinio di quelleintrodotte con il ricorso principale e poi di quelle di cui al ricorsoRic. 2023, n. 6748 - Sez. 1 – CC del 13 luglio 2026Numero r7eg istro generale 6748/2023Numero sezionale 3101/2026Numero di raccolta generale 24754/2026Data pubblicazione 25/08/2026incidentale, può cedere al cospetto delle esigenze sottese alprincipio della ragionevole durata del processo, sicché lequestioni sollevate a mezzo del ricorso incidentale possonoformare oggetto di esame prioritario quando la loro definizione,rendendo ultroneo l’esame delle questioni sollevate con il ricorsoprincipale, consenta una più sollecita definizione della vicenda ingiudizio in base al principio della ragione più liquida (Cass. n.14039 del 2021); - tale principio, enunciato anche in fattispeciedi rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentalecondizionato (Cass. n. 23531 del 2016; Cass. n. 9671 del 2018),può essere esteso all’ipotesi, come quella in esame, di ricorsoincidentale tardivo, con parti solo parzialmente vittoriose (e,dunque, nella stessa misura, reciprocamente soccombenti),fondato su questione di merito (e cioè, nella specie, la nullità delcontratto dedotto quale fondamento del diritto di creditoazionato) a carattere pregiudiziale rispetto a quella (come ilrango privilegiato di tale credito) affrontata dal ricorso principale,indipendentemente da ogni valutazione sulla fondatezza diquest’ultimo ricorso; - in effetti, sin dal momento in cui, con laproposizione del ricorso principale, si rende incerta la vittoria nelmerito, sorge l’interesse che rende ammissibile il ricorsoincidentale e ne giustifica l’esame secondo l’ordine logico dellequestioni indicato dall’art. 276, comma 2°, c.p.c. (applicabile, aisensi dell’art. 141 disp.att. c.p.c., anche nel giudizio dicassazione) e dall’art. 279, comma 2°, n. 3 e n. 4, c.p.c.; - ilricorso incidentale tardivo, proposto dalla parte parzialmentesoccombente su questioni di merito decise in senso ad essasfavorevole nel precedente grado di merito (come la sussistenzadel contratto invocato dall’altra parte a fondamento del creditodalla stessa azionato), può essere, dunque, esaminato e decisocon priorità (rispetto al ricorso principale, che ne invochi lacollocazione privilegiata), quando sia fondato su una ragione piùRic. 2023, n. 6748 - Sez. 1 – CC del 13 luglio 2026Numero r8eg istro generale 6748/2023Numero sezionale 3101/2026Numero di raccolta generale 24754/2026Data pubblicazione 25/08/2026liquida, che consenta di modificare l’ordine delle questioni datrattare, in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e dieconomia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost. (cfr. Cass.n. 7236 del 2026, in motiv.).4.7.

E neppure rileva, ai fini dell’eccepita inammissibilitàdel ricorso incidentale del Fallimento, il fatto che il curatore nonaveva proposto, nel giudizio di opposizione a suo tempointrodotto dalla ricorrente principale, l’impugnazione previstadall’art. 98, comma 3°, l.fall.4.8.

Non v’è dubbio, in effetti, che: - l’opposizione aldecreto di esecutività dello stato passivo, così come disciplinataa seguito del d.lgs. n. 169/2007, ancorché abbia naturaimpugnatoria, costituendo il rimedio avverso la decisione delgiudice delegato, non è un giudizio di appello; - il relativoprocedimento, invero, è integralmente disciplinato dalla leggefallimentare, la quale prevede che, avverso il decreto diesecutività dello stato passivo, possano essere proposte solol’opposizione (da parte dei creditori o dei titolari di diritti su beni),l’impugnazione (da parte del curatore o di creditori) avverso uncredito ammesso ovvero la revocazione (art. 99 l.fall.); -ciascuno di tali rimedi, peraltro, può essere utilizzato, dalsoggetto legittimato, esclusivamente entro il termine di cuiall’art. 99 l.fall., restando, per contro, inconfigurabileun’impugnazione incidentale, tardiva o tempestiva, atteso che,ove il termine sia ancora pendente, non può che essere propostal’impugnazione a sé spettante, mentre, se sia ormai decorso, siè decaduti dalla possibilità di contestare autonomamente ladichiarazione di esecutività dello stato passivo (Cass. n. 24489del 2016; Cass. n. 21581 del 2018); - in caso di opposizione allostato passivo, proposta dal creditore che sia stato ammesso alconcorso solo parzialmente, è, pertanto, inammissibilel’impugnazione incidentale tardiva del curatore, poiché, comeRic. 2023, n. 6748 - Sez. 1 – CC del 13 luglio 2026Numero r9eg istro generale 6748/2023Numero sezionale 3101/2026Numero di raccolta generale 24754/2026Data pubblicazione 25/08/2026detto, avverso il decreto di esecutività dello stato passivo sonoesperibili solo i mezzi di impugnazione specificamente individuatidal legislatore, da proporsi entro il termine perentorio di cuiall’art. 99 l.fall., le cui previsioni costituiscono una disciplinaautosufficiente, incompatibile con la possibilità di applicare l’art.334 c.p.c., tenuto conto che soltanto con l’art. 206, comma 4,c.c.i.i., il legislatore, con norma innovativa, ha espressamenteammesso la proponibilità dell’impugnazione incidentale anche seper essa è decorso il termine di decadenza per la suaproposizione in via principale (Cass. n. 3147 del 2023).4.9.

Tale principio, tuttavia, vale solo (ovviamente) per ilgiudizio di opposizione allo stato passivo che si svolge innanzi altribunale, nel senso cioè che, a fronte del decreto con il quale ilgiudice delegato abbia ammesso il creditore allo stato passivosolo parzialmente, “il curatore che intenda contestare il relativoaccertamento … deve”, appunto, “impugnare la dichiarazione diesecutività dello stato passivo nel termine di rito” (Cass. n. 3147del 2023, in motiv.; Cass. n. 9928 del 2018): ma non anche,come invece pretende la ricorrente principale, per affermare cheil Fallimento, una volta che (come nel caso in esame) le eccezionisollevate dallo stesso nel giudizio di opposizione (comel’eccezione di nullità dei titoli contrattuali posti dall’istante asostegno della sua domanda di ammissione) siano state respintedal tribunale, non possa, in seguito, proporre ricorso (se del caso,in via incidentale: art. 371 c.p.c.) per la cassazione del decretopronunciato da quest’ultimo.4.10.

Né, infine, rileva, sempre ai fini della contestataammissibilità del ricorso incidentale del Fallimento, il fatto chel’interesse di quest’ultimo alla cassazione del decreto, avendo adoggetto il rigetto dell’eccezione (che lo stesso aveva sollevato) dinullità dei titoli contrattuali posti a fondamento della domanda diammissione dell’opponente, era, in realtà, sorto già con laRic. 2023, n. 6748 - Sez. 1 – CC del 13 luglio 2026Numero1 re0g istro generale 6748/2023Numero sezionale 3101/2026Numero di raccolta generale 24754/2026Data pubblicazione 25/08/2026pronuncia del decreto da parte del tribunale.4.11.

Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di affermareche l’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche seriguarda un capo della decisione (l’ammissione del credito allostato passivo in collocazione chirografaria) diverso da quellooggetto del gravame principale (la collocazione privilegiata delcredito ammesso), dovendosi consentire alla parte (come ilcuratore), che avrebbe accettato la decisione (e cioèl’ammissione in chirografo), di contrastare l’iniziativa dellacontroparte, volta a rimettere in discussione (con l’ammissionein previlegio pignoratizio) l’assetto di interessi derivante dallapronuncia impugnata (cfr. Cass. n. 7236 del 2026, in motiv.;Cass. n. 25469 del 2025; Cass. n. 15100 del 2024; Cass. n.26139 del 2022; Cass. n. 25285 del 2020; Cass. n. 14596 del2020; Cass. n. 15770 del 2018; Cass. n. 1870 del 2018).4.12.

Con il primo motivo e il secondo motivo di ricorsoincidentale, da esaminare (come detto) in via preliminare rispettoal ricorso principale (perché investono la dedotta nullità deicontratti costitutivi dei crediti azionati e, dunque, l’esistenzastessa del credito ammesso), il Fallimento, lamentando laviolazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.,e il vizio di omessa motivazione, in relazione all’art. 360 n. 5c.p.c., ha censurato il decreto impugnato: a) nella parte in cui iltribunale ha ritenuto di non potersi pronunciare sull’eccezionecon la quale l’opposto aveva dedotto che il credito azionatodall’opponente derivava da un’abusiva erogazione da parte diVeneto Banca, ritenendo che fosse a tal fine necessaria lapartecipazione di quest’ultima al giudizio di opposizione allo statopassivo, senza, tuttavia, considerare che, anche nel corso di talegiudizio, l’accertamento incidentale di una condotta abusiva dellabanca erogatrice del credito non richiede la chiamata in giudiziodella stessa; b) nella parte in cui il tribunale ha rigettatoRic. 2023, n. 6748 - Sez. 1 – CC del 13 luglio 2026Numero registro generale 6748/20231Nu1m ero sezionale 3101/2026Numero di raccolta generale 24754/2026Data pubblicazione 25/08/2026l’eccezione del Fallimento opposto di irripetibilità del creditoazionato a norma dell’art. 2035 c.c., omettendo, tuttavia, difornire, in ordine a tale statuizione, una motivazionecomprensibile, “risultando oscuro il nesso tra la mancanzasupposta di indici univoci dell’elemento soggettivo in capo allabanca e la mancanza di un titolo definitivo che accerti la condottaillecita della banca medesima e tra essi e l’esistenza di elementisolo indiziari di tale condotta illecita”, laddove, per contro, unacondotta illecita, pur se di rilievo penale, può sempre essereaccertata incidentalmente dal giudice civile anche tramiteelementi indiziari.4.13.

I motivi, da trattare congiuntamente, sono fondati.4.14.

Il tribunale, come visto, ha rigettato l’eccezione (dinullità dei titoli contrattuali posti a fondamento del creditoazionato) sollevata dal Fallimento opposto (in quanto, a suo dire,stipulati dalla banca, che ha poi ceduto il credito all’opponente,pur a fronte del “palese stato di insolvenza” in cui versava lasocietà poi fallita, con conseguente “aumento dell’esposizionedebitoria” di quest’ultima, “la quale fin dal 2009 avrebbe dovutocessare l’attività”) sul rilievo, in sostanza, che: - le “condotteillecite prospettate dal Fallimento non possono essere accertateneppure in via incidentale (vedi l’eccezione sollevata dallacuratela)” poiché “riguardano soggetti” (come la “Banca … cheha ceduto il credito alla … opponente”) “che non sono presenti ingiudizio”, “teso esclusivamente ad accertare il diritto del creditoreconcorsuale di partecipare al concorso” a mezzo di una “decisioneche ha efficacia solo endo-concorsuale”; - “gli elementi indicatidalla curatela a sostegno dell’assunta condotta illecita”, inmancanza di “un titolo che accerti in via definitiva la sussistenzadella condotta illecita di abusiva concessione del credito”,“hanno”, “allo stato”, “un valore meramente indiziario”, “e talelacuna rende di per sé non accoglibile la prospettazione dellaRic. 2023, n. 6748 - Sez. 1 – CC del 13 luglio 2026Numero registro generale 6748/20231Nu2m ero sezionale 3101/2026Numero di raccolta generale 24754/2026Data pubblicazione 25/08/2026opponente”.4.15.

Tali statuizioni sono giuridicamente errate.4.16.

Intanto, l’accertamento in via incidentale della(dedotta) illiceità penale della condotta dei (funzionari) dellabanca che ha erogato i finanziamenti posti (dal cessionario delpresunto credito) a fondamento della domanda di ammissione alpassivo, non è in alcun modo incompatibile né con il giudizio diopposizione allo stato passivo (artt. 98 e 99 l.fall.), né, più ingenerale, con il giudizio di verificazione dei crediti vantati neiconfronti del fallito (artt. 93 e ss. l.fall.).4.17.

Il giudice delegato (artt. 95, comma 3°, primo esecondo periodo, e 96, comma 1°, l.fall.), infatti, al pari deltribunale fallimentare (art. 99, comma 9° e comma 11°, l.fall.),ha tutti i poteri (prima istruttori e poi cognitori) per stabilire,anche a mezzo di (soli) indizi (purché, secondo le regole generali,gravi, precisi e concordanti): - se l’erogazione dei dedottifinanziamenti costituisca, o meno, un fatto illecito penale, con laconseguente nullità dei contratti che siano stati l’espressione perviolazione di norma imperativa; - se, dunque, la banca (o ilcessionario del presunto credito: ceduto come tale, con tutti glieventuali vizi del relativo titolo costitutivo) abbia il credito allarestituzione delle somme erogate, oppure se, al contrario,l’erogazione delle somme oggetto di finanziamento abbiaintegrato (oltre che un’attribuzione eseguita in forza di un titolonullo, anche) una prestazione eseguita, ai fini previsti dall’art.2035 c.c., in offesa al buon costume.4.18.

Il decreto impugnato: lì dove ha ritenuto che le“condotte illecite prospettate dal Fallimento non possono essereaccertate neppure in via incidentale”, e, sulla base di tale rilievo,ha rigettato l’eccezione di nullità dei titoli contrattuali posti afondamento del credito, che il Fallimento aveva sollevato, ha, insostanza, (consapevolmente: ma, nondimeno, illegittimamente)Ric. 2023, n. 6748 - Sez. 1 – CC del 13 luglio 2026Numero registro generale 6748/20231Nu3m ero sezionale 3101/2026Numero di raccolta generale 24754/2026Data pubblicazione 25/08/2026omesso di pronunciarsi su tale eccezione pur avendone, in realtà,il potere, nonché il dovere, ed ha, di conseguenza, violato ilprincipio, posto dall’art. 112 c.p.c., per cui il giudice (anchefallimentare) ha il dovere di pronunciarsi, oltre che sulla domanda(di ammissione), anche su tutte le eccezioni sollevate dalle parti,compreso il curatore, come inequivocamente stabilito, per ilgiudice delegato, dall’art. 95, comma 1°, secondo periodo, ecomma 3°, primo periodo, l.fall., e, per il tribunale, dall’art. 99,comma 2°, n. 4, e comma 7°, l.fall.5.1.

Il ricorso incidentale dev’essere, quindi, accolto.5.2.

Il ricorso principale, censurando l’ammissione delcredito in collocazione chirografaria, anziché privilegiata, risulta,di conseguenza, assorbito, al pari dei residui motivi del ricorsoincidentale, che riguardano la nullità del pegno.5.3.

Il decreto impugnato, in relazione ai motivi accolti,dev’essere, per l’effetto, cassato con rinvio, per un nuovo esame,al tribunale di Vicenza che, in differente composizione,provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.MLa Corte così provvede: accoglie il primo e il secondo motivodel ricorso incidentale, assorbiti gli altri e il ricorso principale;cassa il decreto impugnato con rinvio, per un nuovo esame, altribunale di Vicenza che, in differente composizione, provvederàanche sulle spese del presente giudizio.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 13 luglio 2026.Il PresidenteRic. 2023, n. 6748 - Sez. 1 – CC del 13 luglio 2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
calce al ricorso;- ricorrente -controdall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce alcontroricorso;- controricorrente e ricorrente incidentale -avverso il DECRETO N. 1702/2023 del [OSCURATO:PERSONA],depositato il 24/2/2023;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del13/7/2026;1.1. Il giudice delegato ha respinto la domanda con laquale la Amco-[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale“cessionaria del credito di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.”, ha chiestol’ammissione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] inNumero registro generale 6748/2023Nu2m ero sezionale 3101/2026Numero di raccolta generale 24754/2026Data pubblicazione 25/08/2026liquidazione s.r.l. per la somma di €. 4.396.840,47, incollocazione pignoratizia.1.2. Il giudice delegato, in particolare, dopo aver rilevatoche: - “la società [OSCURATO:PERSONA] era insolvente quanto meno dal 2009e ciò è divenuto evidente a partire dal marzo 2009 quando risultain [OSCURATO:PERSONA] la revoca da parte [OSCURATO:PERSONA] di credito di euro 2.500.000 per il perdurare dellosconfinamento da più di 180 giorni”; - “dalla lettura dellaCentrale Rischi emerge inoltre che da gennaio 2008 vi sonocontinui sconfinamenti in fido accordato e revoche di fidoaccordato sia per [OSCURATO:PERSONA], sia per [OSCURATO:PERSONA]”; - “tale situazione permane inalterata negli annisuccessivi”; - “anche le altre società del gruppo a cuiapparteneva la [OSCURATO:SOCIETA]., con le quali la fallita intratteneva, difatto, gli unici rapporti commerciali, erano in palese stato diinsolvenza”; ha, in sostanza, ritenuto che: - “la condotta dellabanca, che malgrado il palese stato di insolvenza, ha concessocredito alla fallita, configura condotta illecita che non consentealla stessa, ex art. 2035 cc, … di richiedere la restituzione delcredito abusivamente concesso alla fallita”.1.3. Il giudice delegato, poi, ha ritenuto che, in ogni caso,non poteva essere riconosciuto il privilegio richiesto dall’istantesul rilievo che: - “i contratti di pegno invocati da contropartesono nulli e/o inopponibili al fallimento”; - “la lettera di pegnoapparentemente data 29.12.2010 risulta”, infatti, “priva di datacerta, la lettera di pegno apparentemente datata 30.03.2012,l’integrativa di pegno del 14.06.2013 e del 27.09.2013,riportano il timbro postale in un foglio bianco non riferibile alcontenuto delle rispettive lettere di pegno”; - inoltre, “i pretesipegni, in forza dell’art. 5 della lettera di pegno, configuranopegno omnibus”, che è, di conseguenza, “inopponibile alfallimento ovvero nullo”.Ric. 2023, n. 6748 - Sez. 1 – CC del 13 luglio 2026Numero registro generale 6748/2023Nu3m ero sezionale 3101/2026Numero di raccolta generale 24754/2026Data pubblicazione 25/08/20262.1. L’Amco-[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. haproposto opposizione allo stato passivo, insistendo perl’ammissione al passivo della somma di €. 4.396.840,47, incollocazione pignoratizia.2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito all’opposizione in quantoinammissibile e infondata.2.3. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, haparzialmente accolto l’opposizione, ammettendo l’istante alpassivo del Fallimento per la somma di €. 4.396.840,47, incollocazione chirografaria.2.4. Il tribunale, per quanto ancora rileva, ha,innanzitutto, respinto l’eccezione con la quale il Fallimento avevadedotto che le pretese azionate dall’opponente derivano da unaabusiva concessione di credito da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.sul rilievo che: - “al tempo della sottoscrizione dei finanziamenti(si tratta dei finanziamenti dal dicembre 2010 al settembre 2013e delle aperture di credito dal marzo 2012 al giugno 2013) dallasocietà poi fallita … e da [OSCURATO:PERSONA] (che ha concesso ifinanziamenti alla fallita)”, la banca aveva posto in essere “unacondotta illecita”; - tali “condotte illecite”, configurabili in terminidi “abusiva concessione del credito” ovvero di “inadempimento”da parte della banca “al dovere di erogare credito e rilasciaregaranzie nel rispetto della normativa di settore (art. 5 TUB)”,“non consentono alla opponente ex art. 2035 c.c. … di chiederela restituzione del credito abusivamente concesso”.2.5. Il tribunale ha, per contro, ritenuto che: - le“condotte illecite prospettate dal Fallimento non possono essereaccertate neppure in via incidentale (vedi l’eccezione sollevatadalla curatela)”; - tali condotte, infatti, “riguardano soggetti chenon sono presenti in giudizio”; - del resto, il “giudizio ex art. 99l.fall.”, per la “peculiarità del suo oggetto”, “teso esclusivamentead accertare il diritto del creditore concorsuale di partecipare alRic. 2023, n. 6748 - Sez. 1 – CC del 13 luglio 2026Numero registro generale 6748/2023Nu4m ero sezionale 3101/2026Numero di raccolta generale 24754/2026Data pubblicazione 25/08/2026concorso”, e la “specialità del rito”, “che si conclude condecisione che ha efficacia solo endo-concorsuale”, “esclude lapossibilità di cumulare … domande di accertamento o dicondanna da trattare secondo rito ordinario”; - d’altra parte,“non risultano univoci elementi a conferma della prospettazionedella Curatela (onerata della prova dei propri assunti) inparticolare quanto all’elemento soggettivo dell’assunta condottaillecita da parte della Banca (che va ribadito non è presente ingiudizio) che ha ceduto il credito alla … opponente”; - “manca”,infatti, “un titolo che accerti in via definitiva la sussistenza dellacondotta illecita di abusiva concessione del credito”; - “allo statogli elementi indicati dalla curatela a sostegno dell’assuntacondotta illecita hanno un valore meramente indiziario e talelacuna rende di per sé non accoglibile la prospettazione dellaopponente”; - “le prove testimoniali dedotte dalla curatela nonsono”, del resto, “ammissibili avendo ad oggetto valutazionioppure fatti provabili documentalmente, oppure circostanzegeneriche, non circostanziate nello spazio, tempo e personepresenti” mentre “risulta irrilevante l’acquisizione ex art. 213 cpcdei documenti indicati nell’atto di citazione atto prodotto qualedoc. 7 curatela”; - infine, “la CTU non è ammissibile in quantoesplorativa a fronte di condotte non adeguatamente provatespecie dal punto di vista dell’elemento soggettivo per le ragionisuindicate”.2.6. Il tribunale, infine, ha accolto l’eccezione di nullitàdelle “lettere di pegno” prodotte in giudizio dall’opponente, sulrilievo che “l’indicazione del credito garantito” ivi esposta è “deltutto generica e indeterminata” e non consente, pertanto, di“collegare le lettere di pegno ai rapporti” dedotti dall’opponentea fondamento della domanda.Ric. 2023, n. 6748 - Sez. 1 – CC del 13 luglio 2026Numero registro generale 6748/2023Nu5m ero sezionale 3101/2026Numero di raccolta generale 24754/2026Data pubblicazione 25/08/20263.1. L’Amco-[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., conricorso notificato il 24/3/2023, ha chiesto, per due motivi, lacassazione del decreto.3.2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorsodepositato in data 27/4/2023, nel quale, per due motivi, haproposto ricorso incidendale.3.3. La ricorrente principale ha, a sua volta, replicato concontroricorso, nel quale ha, tra l’altro, dedotto che: - “data lapeculiarità del giudizio di opposizione allo stato passivo comedisciplinato dalla Legge Fallimentare, ciascuno dei rimedi di cuiall’art. 99 LF può essere azionato solo in via principale dalsoggetto legittimato, sicché non è concepibile la possibilità di farvalere un proprio diritto nel contesto dell’impugnazione propostada altro soggetto, promuovendo, successivamente,un’impugnazione incidentale”; - “l’impugnazione incidentaletardiva, da qualunque parte provenga, va dichiaratainammissibile laddove l’interesse alla sua proposizione nonpossa ritenersi insorto per effetto dell’impugnazione principale”,laddove, nel caso in esame, “appare evidente, che l’interesse adimpugnare il provvedimento del Tribunale di Vicenza è sorto, noncon il deposito del Ricorso per Cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA]pa, ma bensì con il deposito e la comunicazione del Decreto delTribunale di Vicenza oggi gravato”.3.4. Le parti hanno depositato memorie.3.5. La ricorrente principale, in particolare, ha, tra l’altro,ribadito che “il ricorso incidentale proposto dalla Curatela delRAGIONI DELLA DECISIONE4.1. La Corte, intanto, ritiene che l’eccezione, con la qualela società ricorrente ha dedotto la tardività e l’inammissibilità delricorso incidentale proposto dal Fallimento, è senz’altroinfondata.Ric. 2023, n. 6748 - Sez. 1 – CC del 13 luglio 2026Numero r6eg istro generale 6748/2023Numero sezionale 3101/2026Numero di raccolta generale 24754/2026Data pubblicazione 25/08/20264.2. Il controricorso del Fallimento, che contiene il ricorsoincidentale (art. 371, comma 1°, c.p.c.), è stato, infatti,depositato in giudizio, secondo quanto prescritto dall’art. 370,comma 1°, c.p.c., nel testo in vigore ratione temporis, in data27/4/2023, vale a dire entro il termine di quaranta giorni dallanotificazione (eseguita il 24/3/2023) del ricorso principale.4.3. La considerazione è dirimente perché solo in casod’inammissibilità del ricorso principale (che la ricorrenteprincipale non ha, evidentemente, alcun interesse a fardichiarare) sarebbe decisiva la tardività del ricorso incidentalerispetto alla comunicazione del decreto impugnato.4.4. In tema di giudizio di cassazione, invero, la tardivitàdel ricorso incidentale, ai fini della sua inefficacia ai sensi dell’art.334, comma 2°, c.p.c. (e cioè quale conseguenza della“declaratoria” d’inammissibilità del ricorso principale) può essereapprezzata con riferimento alla data di comunicazione del decretoa cura della cancelleria, ai sensi dell’art. 99, comma 12°, l.fall.(Cass. n. 19795 del 2024).4.5. Viceversa, nell’ipotesi (come quello di specie) in cui ilricorso principale (non) risulta (manifestamente in)ammissibile enon può essere, dunque, (e in ogni caso) “dichiarato” come tale,il ricorso incidentale del Fallimento, in quanto contenuto in uncontroricorso depositato nel termine di quaranta giorni dallanotificazione del ricorso principale (artt. 370, comma 1°, e 371,comma 1°, c.p.c.), resta esaminabile pur se depositato oltre iltermine di trenta giorni dalla comunicazione del decretoimpugnato (art. 99, comma 12°, l.fall.).4.6. Ora, come questa Corte ha ripetutamente affermato:- in tema di ricorso per cassazione, il principio di salvaguardiadell’ordine logico nella trattazione delle questioni, secondo ilcriterio di graduazione che impone prima lo scrutinio di quelleintrodotte con il ricorso principale e poi di quelle di cui al ricorsoRic. 2023, n. 6748 - Sez. 1 – CC del 13 luglio 2026Numero r7eg istro generale 6748/2023Numero sezionale 3101/2026Numero di raccolta generale 24754/2026Data pubblicazione 25/08/2026incidentale, può cedere al cospetto delle esigenze sottese alprincipio della ragionevole durata del processo, sicché lequestioni sollevate a mezzo del ricorso incidentale possonoformare oggetto di esame prioritario quando la loro definizione,rendendo ultroneo l’esame delle questioni sollevate con il ricorsoprincipale, consenta una più sollecita definizione della vicenda ingiudizio in base al principio della ragione più liquida (Cass. n.14039 del 2021); - tale principio, enunciato anche in fattispeciedi rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentalecondizionato (Cass. n. 23531 del 2016; Cass. n. 9671 del 2018),può essere esteso all’ipotesi, come quella in esame, di ricorsoincidentale tardivo, con parti solo parzialmente vittoriose (e,dunque, nella stessa misura, reciprocamente soccombenti),fondato su questione di merito (e cioè, nella specie, la nullità delcontratto dedotto quale fondamento del diritto di creditoazionato) a carattere pregiudiziale rispetto a quella (come ilrango privilegiato di tale credito) affrontata dal ricorso principale,indipendentemente da ogni valutazione sulla fondatezza diquest’ultimo ricorso; - in effetti, sin dal momento in cui, con laproposizione del ricorso principale, si rende incerta la vittoria nelmerito, sorge l’interesse che rende ammissibile il ricorsoincidentale e ne giustifica l’esame secondo l’ordine logico dellequestioni indicato dall’art. 276, comma 2°, c.p.c. (applicabile, aisensi dell’art. 141 disp.att. c.p.c., anche nel giudizio dicassazione) e dall’art. 279, comma 2°, n. 3 e n. 4, c.p.c.; - ilricorso incidentale tardivo, proposto dalla parte parzialmentesoccombente su questioni di merito decise in senso ad essasfavorevole nel precedente grado di merito (come la sussistenzadel contratto invocato dall’altra parte a fondamento del creditodalla stessa azionato), può essere, dunque, esaminato e decisocon priorità (rispetto al ricorso principale, che ne invochi lacollocazione privilegiata), quando sia fondato su una ragione piùRic. 2023, n. 6748 - Sez. 1 – CC del 13 luglio 2026Numero r8eg istro generale 6748/2023Numero sezionale 3101/2026Numero di raccolta generale 24754/2026Data pubblicazione 25/08/2026liquida, che consenta di modificare l’ordine delle questioni datrattare, in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e dieconomia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost. (cfr. Cass.n. 7236 del 2026, in motiv.).4.7. E neppure rileva, ai fini dell’eccepita inammissibilitàdel ricorso incidentale del Fallimento, il fatto che il curatore nonaveva proposto, nel giudizio di opposizione a suo tempointrodotto dalla ricorrente principale, l’impugnazione previstadall’art. 98, comma 3°, l.fall.4.8. Non v’è dubbio, in effetti, che: - l’opposizione aldecreto di esecutività dello stato passivo, così come disciplinataa seguito del d.lgs. n. 169/2007, ancorché abbia naturaimpugnatoria, costituendo il rimedio avverso la decisione delgiudice delegato, non è un giudizio di appello; - il relativoprocedimento, invero, è integralmente disciplinato dalla leggefallimentare, la quale prevede che, avverso il decreto diesecutività dello stato passivo, possano essere proposte solol’opposizione (da parte dei creditori o dei titolari di diritti su beni),l’impugnazione (da parte del curatore o di creditori) avverso uncredito ammesso ovvero la revocazione (art. 99 l.fall.); -ciascuno di tali rimedi, peraltro, può essere utilizzato, dalsoggetto legittimato, esclusivamente entro il termine di cuiall’art. 99 l.fall., restando, per contro, inconfigurabileun’impugnazione incidentale, tardiva o tempestiva, atteso che,ove il termine sia ancora pendente, non può che essere propostal’impugnazione a sé spettante, mentre, se sia ormai decorso, siè decaduti dalla possibilità di contestare autonomamente ladichiarazione di esecutività dello stato passivo (Cass. n. 24489del 2016; Cass. n. 21581 del 2018); - in caso di opposizione allostato passivo, proposta dal creditore che sia stato ammesso alconcorso solo parzialmente, è, pertanto, inammissibilel’impugnazione incidentale tardiva del curatore, poiché, comeRic. 2023, n. 6748 - Sez. 1 – CC del 13 luglio 2026Numero r9eg istro generale 6748/2023Numero sezionale 3101/2026Numero di raccolta generale 24754/2026Data pubblicazione 25/08/2026detto, avverso il decreto di esecutività dello stato passivo sonoesperibili solo i mezzi di impugnazione specificamente individuatidal legislatore, da proporsi entro il termine perentorio di cuiall’art. 99 l.fall., le cui previsioni costituiscono una disciplinaautosufficiente, incompatibile con la possibilità di applicare l’art.334 c.p.c., tenuto conto che soltanto con l’art. 206, comma 4,c.c.i.i., il legislatore, con norma innovativa, ha espressamenteammesso la proponibilità dell’impugnazione incidentale anche seper essa è decorso il termine di decadenza per la suaproposizione in via principale (Cass. n. 3147 del 2023).4.9. Tale principio, tuttavia, vale solo (ovviamente) per ilgiudizio di opposizione allo stato passivo che si svolge innanzi altribunale, nel senso cioè che, a fronte del decreto con il quale ilgiudice delegato abbia ammesso il creditore allo stato passivosolo parzialmente, “il curatore che intenda contestare il relativoaccertamento … deve”, appunto, “impugnare la dichiarazione diesecutività dello stato passivo nel termine di rito” (Cass. n. 3147del 2023, in motiv.; Cass. n. 9928 del 2018): ma non anche,come invece pretende la ricorrente principale, per affermare cheil Fallimento, una volta che (come nel caso in esame) le eccezionisollevate dallo stesso nel giudizio di opposizione (comel’eccezione di nullità dei titoli contrattuali posti dall’istante asostegno della sua domanda di ammissione) siano state respintedal tribunale, non possa, in seguito, proporre ricorso (se del caso,in via incidentale: art. 371 c.p.c.) per la cassazione del decretopronunciato da quest’ultimo.4.10. Né, infine, rileva, sempre ai fini della contestataammissibilità del ricorso incidentale del Fallimento, il fatto chel’interesse di quest’ultimo alla cassazione del decreto, avendo adoggetto il rigetto dell’eccezione (che lo stesso aveva sollevato) dinullità dei titoli contrattuali posti a fondamento della domanda diammissione dell’opponente, era, in realtà, sorto già con laRic. 2023, n. 6748 - Sez. 1 – CC del 13 luglio 2026Numero1 re0g istro generale 6748/2023Numero sezionale 3101/2026Numero di raccolta generale 24754/2026Data pubblicazione 25/08/2026pronuncia del decreto da parte del tribunale.4.11. Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di affermareche l’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche seriguarda un capo della decisione (l’ammissione del credito allostato passivo in collocazione chirografaria) diverso da quellooggetto del gravame principale (la collocazione privilegiata delcredito ammesso), dovendosi consentire alla parte (come ilcuratore), che avrebbe accettato la decisione (e cioèl’ammissione in chirografo), di contrastare l’iniziativa dellacontroparte, volta a rimettere in discussione (con l’ammissionein previlegio pignoratizio) l’assetto di interessi derivante dallapronuncia impugnata (cfr. Cass. n. 7236 del 2026, in motiv.;Cass. n. 25469 del 2025; Cass. n. 15100 del 2024; Cass. n.26139 del 2022; Cass. n. 25285 del 2020; Cass. n. 14596 del2020; Cass. n. 15770 del 2018; Cass. n. 1870 del 2018).4.12. Con il primo motivo e il secondo motivo di ricorsoincidentale, da esaminare (come detto) in via preliminare rispettoal ricorso principale (perché investono la dedotta nullità deicontratti costitutivi dei crediti azionati e, dunque, l’esistenzastessa del credito ammesso), il Fallimento, lamentando laviolazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.,e il vizio di omessa motivazione, in relazione all’art. 360 n. 5c.p.c., ha censurato il decreto impugnato: a) nella parte in cui iltribunale ha ritenuto di non potersi pronunciare sull’eccezionecon la quale l’opposto aveva dedotto che il credito azionatodall’opponente derivava da un’abusiva erogazione da parte diVeneto Banca, ritenendo che fosse a tal fine necessaria lapartecipazione di quest’ultima al giudizio di opposizione allo statopassivo, senza, tuttavia, considerare che, anche nel corso di talegiudizio, l’accertamento incidentale di una condotta abusiva dellabanca erogatrice del credito non richiede la chiamata in giudiziodella stessa; b) nella parte in cui il tribunale ha rigettatoRic. 2023, n. 6748 - Sez. 1 – CC del 13 luglio 2026Numero registro generale 6748/20231Nu1m ero sezionale 3101/2026Numero di raccolta generale 24754/2026Data pubblicazione 25/08/2026l’eccezione del Fallimento opposto di irripetibilità del creditoazionato a norma dell’art. 2035 c.c., omettendo, tuttavia, difornire, in ordine a tale statuizione, una motivazionecomprensibile, “risultando oscuro il nesso tra la mancanzasupposta di indici univoci dell’elemento soggettivo in capo allabanca e la mancanza di un titolo definitivo che accerti la condottaillecita della banca medesima e tra essi e l’esistenza di elementisolo indiziari di tale condotta illecita”, laddove, per contro, unacondotta illecita, pur se di rilievo penale, può sempre essereaccertata incidentalmente dal giudice civile anche tramiteelementi indiziari.4.13. I motivi, da trattare congiuntamente, sono fondati.4.14. Il tribunale, come visto, ha rigettato l’eccezione (dinullità dei titoli contrattuali posti a fondamento del creditoazionato) sollevata dal Fallimento opposto (in quanto, a suo dire,stipulati dalla banca, che ha poi ceduto il credito all’opponente,pur a fronte del “palese stato di insolvenza” in cui versava lasocietà poi fallita, con conseguente “aumento dell’esposizionedebitoria” di quest’ultima, “la quale fin dal 2009 avrebbe dovutocessare l’attività”) sul rilievo, in sostanza, che: - le “condotteillecite prospettate dal Fallimento non possono essere accertateneppure in via incidentale (vedi l’eccezione sollevata dallacuratela)” poiché “riguardano soggetti” (come la “Banca … cheha ceduto il credito alla … opponente”) “che non sono presenti ingiudizio”, “teso esclusivamente ad accertare il diritto del creditoreconcorsuale di partecipare al concorso” a mezzo di una “decisioneche ha efficacia solo endo-concorsuale”; - “gli elementi indicatidalla curatela a sostegno dell’assunta condotta illecita”, inmancanza di “un titolo che accerti in via definitiva la sussistenzadella condotta illecita di abusiva concessione del credito”,“hanno”, “allo stato”, “un valore meramente indiziario”, “e talelacuna rende di per sé non accoglibile la prospettazione dellaRic. 2023, n. 6748 - Sez. 1 – CC del 13 luglio 2026Numero registro generale 6748/20231Nu2m ero sezionale 3101/2026Numero di raccolta generale 24754/2026Data pubblicazione 25/08/2026opponente”.4.15. Tali statuizioni sono giuridicamente errate.4.16. Intanto, l’accertamento in via incidentale della(dedotta) illiceità penale della condotta dei (funzionari) dellabanca che ha erogato i finanziamenti posti (dal cessionario delpresunto credito) a fondamento della domanda di ammissione alpassivo, non è in alcun modo incompatibile né con il giudizio diopposizione allo stato passivo (artt. 98 e 99 l.fall.), né, più ingenerale, con il giudizio di verificazione dei crediti vantati neiconfronti del fallito (artt. 93 e ss. l.fall.).4.17. Il giudice delegato (artt. 95, comma 3°, primo esecondo periodo, e 96, comma 1°, l.fall.), infatti, al pari deltribunale fallimentare (art. 99, comma 9° e comma 11°, l.fall.),ha tutti i poteri (prima istruttori e poi cognitori) per stabilire,anche a mezzo di (soli) indizi (purché, secondo le regole generali,gravi, precisi e concordanti): - se l’erogazione dei dedottifinanziamenti costituisca, o meno, un fatto illecito penale, con laconseguente nullità dei contratti che siano stati l’espressione perviolazione di norma imperativa; - se, dunque, la banca (o ilcessionario del presunto credito: ceduto come tale, con tutti glieventuali vizi del relativo titolo costitutivo) abbia il credito allarestituzione delle somme erogate, oppure se, al contrario,l’erogazione delle somme oggetto di finanziamento abbiaintegrato (oltre che un’attribuzione eseguita in forza di un titolonullo, anche) una prestazione eseguita, ai fini previsti dall’art.2035 c.c., in offesa al buon costume.4.18. Il decreto impugnato: lì dove ha ritenuto che le“condotte illecite prospettate dal Fallimento non possono essereaccertate neppure in via incidentale”, e, sulla base di tale rilievo,ha rigettato l’eccezione di nullità dei titoli contrattuali posti afondamento del credito, che il Fallimento aveva sollevato, ha, insostanza, (consapevolmente: ma, nondimeno, illegittimamente)Ric. 2023, n. 6748 - Sez. 1 – CC del 13 luglio 2026Numero registro generale 6748/20231Nu3m ero sezionale 3101/2026Numero di raccolta generale 24754/2026Data pubblicazione 25/08/2026omesso di pronunciarsi su tale eccezione pur avendone, in realtà,il potere, nonché il dovere, ed ha, di conseguenza, violato ilprincipio, posto dall’art. 112 c.p.c., per cui il giudice (anchefallimentare) ha il dovere di pronunciarsi, oltre che sulla domanda(di ammissione), anche su tutte le eccezioni sollevate dalle parti,compreso il curatore, come inequivocamente stabilito, per ilgiudice delegato, dall’art. 95, comma 1°, secondo periodo, ecomma 3°, primo periodo, l.fall., e, per il tribunale, dall’art. 99,comma 2°, n. 4, e comma 7°, l.fall.5.1. Il ricorso incidentale dev’essere, quindi, accolto.5.2. Il ricorso principale, censurando l’ammissione delcredito in collocazione chirografaria, anziché privilegiata, risulta,di conseguenza, assorbito, al pari dei residui motivi del ricorsoincidentale, che riguardano la nullità del pegno.5.3. Il decreto impugnato, in relazione ai motivi accolti,dev’essere, per l’effetto, cassato con rinvio, per un nuovo esame,al tribunale di Vicenza che, in differente composizione,provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.MLa Corte così provvede: accoglie il primo e il secondo motivodel ricorso incidentale, assorbiti gli altri e il ricorso principale;cassa il decreto impugnato con rinvio, per un nuovo esame, altribunale di Vicenza che, in differente composizione, provvederàanche sulle spese del presente giudizio.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 13 luglio 2026.Il PresidenteRic. 2023, n. 6748 - Sez. 1 – CC del 13 luglio 2026
Decreto Cassazione n. 24754/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris