CassazionedecretoSezione 2Decisione del 18 gennaio 2022
Cassazione n. 03245/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3909-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] D'ITALIA, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositato il 29/09/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso articolato in due motivi avverso il decreto n.8284/2017 della Corte d’appello di Roma, del 29 settembre 2017. 2. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] d’Italia. 3. Il giudizio trae origine dal procedimento amministrativo sanzionatorio avviato dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, con ispezione 8 luglio/11 agosto 2010, nei confronti della CAMMO – Cassa di mutualità Morcone -società cooperativa a responsabilità limitata, all’esito del quale vennero contestate ad ex esponenti aziendali, fra i quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], inesatte segnalazioni all’organo di vigilanza (art. 106 co. 6 TUB; circ. 273 del 5 gennaio 2009), nonché omesse segnalazioni alle competenti autorità (art. 112 TUB). Il procedimento si concluse con delibera dell’11 agosto 2011, che irrogava una sanzione pari ad € 40.000,00. Contro tale provvedimento proposero opposizione Antonella di Mella e [OSCURATO:PERSONA] dapprima innanzi al TAR Lazio e poi, a seguito di riassunzione, davanti alla Corte d’appello di Roma. Gli opponenti dedussero plurimi profili di illegittimità del provvedimento sanzionatorio, tra cui: il mancato rispetto del termine per la conclusione del procedimento ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/90; la propria carenza di responsabilità in ordine ai fatti contestati; il mancato rispetto del principio di proporzionalità; la violazione delle norme che regolano il potere sanzionatorio attribuito alla [OSCURATO:PERSONA] d'Italia; l’eccesso di potere; il travisamento dei fatti; la contraddittorietà del provvedimento; la violazione e falsa applicazione dell’art. 37 d.lgs. n. 231/2007 e dell’art. 112 TUB, nonché del principio tempus regit actum. 4) La Corte d’appello di Roma, per quanto qui rilevi, ha affermato che: a) il termine di conclusione del procedimento doveva considerarsi rispettato perché: lo stesso andava individuato alla stregua del regolamento [OSCURATO:PERSONA] d’Italia 25 giugno 2008, che ha previsto un termine di 240 giorni decorrenti dalla scadenza di quello per la presentazione delle controdeduzioni; la data alla quale si doveva far riferimento era quella di adozione del provvedimento e non quella di notifica del medesimo ai destinatari, secondo quanto disposto dal predetto regolamento; si trattava comunque di termine non perentorio; b) sui sindaci incombono obblighi informativi ai sensi degli artt. 52 e 112 TUB, che postulano doveri di monitoraggio, accertamento e controllo aventi ad oggetto violazioni di norme ed irregolarità nella gestione –incluso il mero sospetto di fatti anomali –e finalizzati ad attivare l’organo di vigilanza; non vale ad escludere la responsabilità dei sindaci l’aver richiamato l’attenzione del c.d.a. su una serie di situazioni sospette né il fatto che al collegio sindacale fossero stati trasmessi dati contabili falsati, dal momento che il controllo contabile costituisce solo uno degli obblighi dei sindaci, dovendosi altrimenti ritenersi gli stessi responsabili ove non dimostrano di essersi concretamente adoperati per consentire l’individuazione delle irregolarità e averle segnalate all’organo di vigilanza; l’elemento psicologico degli opponenti deve presumersi a norma dell’art. 3 della L. n. 689/1981; l’ammontare della sanzione non poteva ritenersi sproporzionato, attesa la gravità delle violazioni (perdite non segnalate per oltre 2,6 milioni di euro, pressoché totale abbattimento del patrimonio da bilancio e riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo di cui all’art. 106 TUB, sistematica inosservanza dei canoni di erogazione e gestione dei finanziamenti, restituzione a vista degli importi versati dai soci a titolo di sottoscrizione di capitale sociale, effettuazione non consentita di attività di raccolta del risparmio); c) il richiamo all’art. 106 TUB doveva ritenersi corretto, trovando tale norma applicazione al procedimento sanzionatorio in oggetto nella formulazione antecedente alla modifica del 2010; l’obbligo dei sindaci di informare senza indugio la [OSCURATO:PERSONA] d’Italia delle irregolarità nella gestione doveva già ritenersi compreso nella formulazione dell’art. 52 applicabile ratione temporis ; doveva ritenersi consentita e dotata di sufficiente specificità la motivazione per relationem del provvedimento impugnato; la pretesa adeguatezza del fondo svalutazione crediti a coprire le sofferenze non costituiva difesaconferente rispetto al rilievo della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia che aveva ad oggetto la sussistenza di perdite non evidenziate per oltre 2,6 milioni di euro ed era altresì da addebitarsi al collegio sindacale la responsabilità per l’inefficienza del sistema contabile adottato dalla CAMMO; d) non era conferente la censura inerente alla prescrizione da parte di [OSCURATO:PERSONA] d’Italia soltanto con provvedimento del 10 marzo 2011 degli obblighi in tema di organizzazione di controlli antiriciclaggio interni, in quanto l’obbligo di istituire ed alimentare l’archivio informatico risultava introdotto sin dall’inizio nella normativa antiriciclaggio. 3.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. I ricorrenti hanno depositato memoria. 4. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] allega in rubrica la violazione e falsa applicazione “di norme di diritto”. Nell’esposizione della censura si citano poi l’art. 2 l. n. 241/1990 e l’art. 14 l n. 689/1981. I ricorrenti censurano il decreto impugnato nella parte in cui ha ritenuto non applicabile il termine generale di conclusione del procedimento indicato dall’art. 2 della legge n. 241/1990 ed invocano il termine di 90 giorni previsto dall’art 14 della legge n. 689/1981. 4.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Per un verso, la censura non supera lo scrutino ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., quanto alla consolidata interpretazione giurisprudenziale che esclude l’applicabilità del generale termine di conclusione del procedimento ex art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nei procedimenti per l'applicazione di sanzioni amministrative conseguenti alla violazione di norme contenute nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, piuttosto regolati dai termini previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (fra le tante, Cass. Sez. 2, 04/03/2015, n. 4363; fi no a Cass. Sez. U , 27/04/2006, n. 9591). Per altro verso, i ricorrenti invocano ora l’applicabilità del diverso termine di decadenza per la notifica degli estremi della violazione previsto dall'art. 14 della l. n. 689 del 1981, certamente operante per le sanzioni amministrative irrogate dalla [OSCURATO:PERSONA] d'Italia (da ultimo, Cass. Sez. 2, 19/02/2019, n. 4820). Trattasi di questione di diritto che non è stata affrontata nel provvedimento impugnato, senza che i ricorrenti indichino specificamente, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in quale atto del pregresso giudizio di merito tale eccezione era stata formulata. Ciò fa concludere per la novità della questione di diritto, come tale non rilevabile per la prima volta nel giudizio di legittimità, in quanto postula lo svolgimento di ulteriori accertamenti di fatto circa la tempestività della notificadella violazione, e dunque circa la conclusione della fase di accertamento di tutti gli elementi dell'illecito, comprensiva, altresì, della valutazione di congruità del tempo occorrente all’amministrazione per ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari. 5.Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] allega l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 co.1 n. 5 c.p.c., per non aver la Corte d’appello esplicitato con quali modalità la [OSCURATO:PERSONA] d’Italia abbia quantificato in oltre 2,6 milioni di euro le perdite non segnalate ed oggetto di contestazione. 5.1. Anche questo motivo è inammissibile. La Corte d’appello di Roma ha indicato in oltre € 2,6 milioni l’importo delle perdite non segnalate per rispondere alla censura degli opponenti circa la proporzionalità e l’adeguatezza delle sanzioni inflitte. I ricorrenti non soddisfano l’onere, imposto sempre dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., di indicare “come” e “quando” il “fatto storico” dell’importo, asseritamente minore, delle perdite non segnalate era stato oggetto di discussione processuale tra le parti, né chiariscono la "decisività" di tale dato. 7. Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido i ricorrenti a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 3.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso