CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 32463/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la Corte di appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione dilegge e vizio di motivazione in relazione all'accoglimento della richiesta diconcordato in appello e al contestuale diniego della sostituzione della penadetentiva con pena sostitutiva, è manifestamente infondato;Rilevato che la richiesta di sostituzione della pena detentiva breve con unapena sostitutiva può essere formulata anche nell'ambito del procedimento diconcordato sui motivi di appello di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., comemodificato dall'art. 2 del d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, purché la sostituzionecostituisca oggetto dell'accordo intervenuto tra le parti (Sez. 2, n. 8396 del04/02/2025, Santonocito, Rv. 287579-01);Rilevato, altresì, che questa Corte ha affermato che, in caso di concordatosulla pena con rinuncia ai motivi ai sensi dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc.pen., il giudice di appello non è tenuto a disporre la sostituzione della penadetentiva breve con una pena sostitutiva ove tale applicazione non abbia formatooggetto di specifico accordo tra le parti negli esatti termini (Sez. 6, n. 23960 del21/05/2025, Forte, Rv. 288295-01);Osservato che dalla motivazione della sentenza impugnata emerge che laCorte territoriale ha rigettato la richiesta di sostituzione della pena detentiva conil lavoro di pubblica utilità o con la detenzione domiciliare, rilevando sial'insussistenza dei relativi presupposti applicativi sia il fatto che tale richiesta nonfosse stata inclusa nell'accordo concordatario;Rilevato, conseguentemente, che il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]