CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2024
Cassazione n. 40380/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 43/RG 16747 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990. Egli denuncia violazione di legge, per avere la sentenza omesso di qualificare il fatto come detenzione di stupefacenti ad uso personale, in assenza di elementi sintomatici della cessione, o comunque ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, anche contestando il trattamento sanzionatorio applicato 2. Il ricorso è inammissibile in quanto interamente reiterativo degli stessi motivi cui la Corte di appello ha fornito ampia e congrua argomentazione con la quale vi è solo un generico confronto. La sentenza impugnata, infatti, ha reso specifica ed adeguata motivazione sul punto, valorizzando, in modo non parcellizzato, i plurimi elementi, indicati a pag. 3 e 4 (primo tra tutti la suddivisione in dosi davanti ad un locale con banconote di piccolo taglio), dai quali evincere la detenzione a fini di spaccio della sostanza trovata indosso al ricorrente davanti al locale in cui è stato arrestato a seguito di informazione confidenziale, anche con esclusione dell'ipotesi lieve alla luce del rilevante quantitativo di principio attivo dal quale risultavano ricavabili 200 dosi circa. Si tratta di valutazione nient'affatto arbitraria, ma completa e congrua, non sindacabile in questa sede. 3.11 motivo di ricorso relativo alla quantificazione della pena è generico in quanto la sentenza impugnata ha escluso l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che non costituiscono un diritto dell'imputato e richiedono elementi favorevoli non rappresentati, sui reiterati e gravi precedenti penali di Quaranta, tanto da rendere equa quella inflitta. 4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (yds. Corte Cost., sant. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 settembre 2024 L