CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 novembre 1982
Cassazione n. 06352/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/11/1982 avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Torino, con sentenza ex art. 599 bis cod.proc.pen. in data 13 settembre 2023, riduceva nei termini concordati tra le parti la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di appropriazione indebita e tentata estorsione allo stesso ascritti. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso il difensore dell'imputato, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. con riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è pro osto per motivi non consentiti e deve, pertanto, essere dichiarato pro Ed invero deve esse 1e ricordato come in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01). E nel caso di specie il ricorso investe la questione della qualificazione giuridica dei fatti pur rinunciata dall'imputato in sede di concordato sulla pena. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 10 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA] E EST. IL PRESIDENTE sergikBejlani [OSCURATO:PERSONA] CANCEU_ARIA SECONDA SEZIONE PENALE1 3 FEB