CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 21255/2023
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di merito ha erroneamente ritenuto che la prova competesse al danneggiato, mentre era invece il danneggiante, custodedella cosa, a dover dimostrare il caso fortuito . Il motivo è inammissibile in quanto non coglie la ratiodella decisioneimpugnata. Va premesso, anche se non è motivo di ricorso, che non necessariamente la fattispecie ricade nella previsionedell’articolo 2051 c.c., come ritenuto da parti e giudici delle fasi precedenti: altro essendo il danno dovuto al cosiddetto dinamismo della cosa, altro essendo il danno dovuto ad attività colpevole dell’uomo, come il difetto di manutenzione della cosa; inoltre , il nesso di causalità può ritenersi provato non necessariamente quando è certo che un danno derivi da una determinata condotta, ma, per come ormai ripetutame nte asserito da questa Corte, anche quando è più probabile che noche lo sia. Detto questo , nel caso di responsabilità da cose in custodia , grava sul danneggiato la prova del nesso di causalità tra il “dinamismo “ della cosa ed il pregiudizio subito a c a us a di ess a ; mentre è carico del custode la prova liberatoria. Nella fattispecie, la corte ha ritenuto non sufficientemente provata non già quest’ultima situazione, (ossia il fortuito, la condizione che avrebbe liberato il custodeda responsabilità ), bensì p roprio la sussistenza de l nesso causale; la corte di merito ha ritenuto, con giudizio qui non sindacabile , nel suo accertamentoin fatto, ma sindacabile quanto alla regola della sufficienza causale (motivo non svolto),che dalla CTU non è emerso che i danni siano stati causati dalla incuria nella manutenzione: ha dunque ritenuto non provato il nesso causale, e la prova incombeva alla danneggiata, non già al custode. Nella decisione impugnata invece non si fa questione di prova liberatoria, che presuppone dimostrato il nessocausale, cosi che la circostanza denunciata con il motivo di ricorso-ossia che tale prova (liberatoria) compete al custode - non coglie la ratiodella sentenza impugnata. Il ricorso va dichiarato inammissibile. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di 2000,00 euro, oltre 200,00 euro di rimborsi, ed oltre spese generali. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari