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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 ottobre 2024

Cassazione n. 02486/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; letta la memoria depositata il 15/10/2024 dal difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che il 3/6/2024 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale cittadino in ordine al reato di danneggiamento aggravato, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia.

A sostegno del ricorso, con unico motivo di impugnazione, ha dedotto la nullità del giudizio cartolare di secondo grado non essendo stato notificato al difensore il decreto di citazione a giudizio e non essendo stato posto a conoscenza della data di udienza attraverso la comunicazione delle conclusioni scritte del Procuratore Generale.

Le notifiche sarebbero state effettuate, invece, ad altro difensore, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e del foro di Bergamo, all'indirizzo pec "[OSCURATO:EMAIL]" mentre il ricorso era stato proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] della Casa, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], titolare di altra pec "[OSCURATO:EMAIL] Il ricorso è fondato, in quanto dall'esame degli atti a cui il giudice dì legittimità ha accesso quando, come nel presente caso, sono sollevate questioni di natura processuale (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), emerge che, effettivamente, nel giudizio di appello il decreto di citazione a giudizio è stato notificato all'indirizzo pec "pietro.dellacasamilano.pecavvocati.it" , proprio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Bergamo, persona diversa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] della Casa, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e titolare di altra pec "[OSCURATO:EMAIL]", indirizzo soltanto simile a quello presso il quale l'atto è stato notificato, difettando il punto tra le parole "pietro" e "dellacasa" La sentenza impugnata va, pertanto annullata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte territoriale, in quanto l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, per essere leso il diritto dell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Sez.

U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598).

P.Q.M.

Annullalla sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Milano per il giudizio.

Così deciso il 16 ottobre 2024 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; letta la memoria depositata il 15/10/2024 dal difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che il 3/6/2024 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale cittadino in ordine al reato di danneggiamento aggravato, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia. A sostegno del ricorso, con unico motivo di impugnazione, ha dedotto la nullità del giudizio cartolare di secondo grado non essendo stato notificato al difensore il decreto di citazione a giudizio e non essendo stato posto a conoscenza della data di udienza attraverso la comunicazione delle conclusioni scritte del Procuratore Generale. Le notifiche sarebbero state effettuate, invece, ad altro difensore, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e del foro di Bergamo, all'indirizzo pec "[OSCURATO:EMAIL]" mentre il ricorso era stato proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] della Casa, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], titolare di altra pec "[OSCURATO:EMAIL] Il ricorso è fondato, in quanto dall'esame degli atti a cui il giudice dì legittimità ha accesso quando, come nel presente caso, sono sollevate questioni di natura processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), emerge che, effettivamente, nel giudizio di appello il decreto di citazione a giudizio è stato notificato all'indirizzo pec "pietro.dellacasamilano.pecavvocati.it" , proprio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Bergamo, persona diversa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] della Casa, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e titolare di altra pec "[OSCURATO:EMAIL]", indirizzo soltanto simile a quello presso il quale l'atto è stato notificato, difettando il punto tra le parole "pietro" e "dellacasa" La sentenza impugnata va, pertanto annullata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte territoriale, in quanto l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, per essere leso il diritto dell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598). P.Q.M. Annullalla sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Milano per il giudizio. Così deciso il 16 ottobre 2024 Il Consigliere estensor
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