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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 38846/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Udito il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], Avv.[OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso, depositando conclusioni e nota spese; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv.[OSCURATO:PERSONA]' in sostituzione degli Avv.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]', la quale ha insistito nei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta del 21/12/2020, che aveva confermato la condanna dell'imputata per i reati di cui agli artt. 81, 110 cod.pen., 44 lett. c) D.P.R. n.380 /2001 (capo a), 110 e 631 cod.pen. (capo b) e 81, 110 e 633 cod.pen. (capo c). 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce la violazione ed erronea applicazione di legge con riferimento all'art.44 DPR 380/2001 in quanto la Corte di appello aveva ritenuto che la ricorrente, in quanto proprietaria del terreno ove si era consumato il presunto abuso fosse responsabile del reato edilizio contestato, senza spendere neppure una parola in ordine all'effettiva conoscenza e partecipazione da parte di quest'ultima al presunto abuso realizzato sul terreno di sua proprietà, malgrado la stessa avesse commissionato ad una ditta specializzata semplicemente la pulitura e messa in sicurezza del terreno. 1.2 II difensore lamenta che la decisione della Corte di appello appariva ancor più meritevole di censura nella parte in cui aveva affermato la responsabilità della Randazzo per i reati di cui ai capi b) e c) dell'imputazione, visto che non vi era prova certa dell'avvenuta rimozione o alterazione dei termini o della presunta invasione del terreno confinante, essendo rimasti inalterati i confini esistenti tra le due proprietà Randazzo e Trovato: la decisione della Corte di appello si era basata esclusivamente sulla dichiarazione resa da Trovato, che era in contrasto con una serie di elementi di segno radicalmente opposto, tra i quali il dato inconfutabile che Trovato non aveva mai intrapreso alcuna azione in sede civilistica nei confronti della Randazzo, mai aveva eccepito alcuno sconfinamento ed aveva chiarito di non aver mai perso il possesso del proprio terreno; inoltre, lo stesso teste Dassaro, che aveva effettuato il sopralluogo in sede di indagini, aveva confermato di non aver mai verificato con certezza il lamentato sconfinamento. 1.3 Il difensore eccepisce che la Corte di appello aveva omesso ogni argomentazione in merito al trattamento sanzionatorio, limitandosi a confermare la correttezza delle valutazioni operate dal giudice di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2.1 Si deve infatti rilevare come secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep.• 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti.

Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta)" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584).

Nel caso in esame, la Corte di appello ha risposto alla censura, riproposta con il ricorso per cassazione, osservando che i lavori erano stati commissionati dalla Randazzo alla ditta Gangi e che era la Randazzo proprietaria del terreno e quindi titolare in ordine ad ogni modificazione del bene, per cui la qualità della Randazt di proprietaria-committente la rendeva responsabile dell'abuso edilizio; del resto già nella sentenza di primo grado, a pag. 10, si dava atto che "è stato appurato in dibattimento, sia dall'esame dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] che dalla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], che i lavori furono commissionati dalla di lui cognata (signora Randazzo) e fu utilizzata una ruspa", e la Randazzo non ha mai dedotto alcunchè in merito all'affermazione che i lavori da lei commissionati erano diversi da quelli poi eseguiti. 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, si deve rilevare come, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte nel giudizio di legittimità rimane comunque esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito (vedi sul punto Sez.2, sentenza n. 31978 del 14/06/2006, Rv. 234910); in questa sede non è consentito dedurre il travisamento del fatto, essendo precluso al giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, ma solo il travisamento della prova, ove il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano.Nel caso di specie è stato invece dedotto il travisamento di un fatto, trattandosi di censure che riguardano non tanto un oggetto definito e non opinabile, ma l'interpretazione da attribuire in ordine al contenuto delle dichiarazioni del testimoni sentiti ed alla attendibilità della persona offesa.

Con specifico riguardo a tale aspetto, il collegio condivide la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.

Peraltro questa Corte, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri, si esprime in termini di "opportunità" e non di "necessità", lasciando al giudice dì merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto; costituisce infatti principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv.227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232).

Contraddizioni che non si rinvengono nel caso in esame, nel quale la Corte di appello ha fornito congrua motivazione della attendibilità del racconto della persona offesa, sottolineando in particolare che quanto dallo stesso dichiarato è stato riscontrato dagli accertamenti effettuati tramite sopralluogo dagli agenti della polizia giudiziaria; del tutto irrilevante è poi il mancato ricorso da parte di Trovato ad azioni civili a tutela della sua proprietà, spiegato da Trovato nel corso del suo esame (come da verbalizzazione della sua testimonianza prodotta dalla difesa). 1.3 Relativamente al trattamento sanzionatorio, la Corte di appello ha correttamente osservato che le censure sullo stesso erano del tutto generiche; infatti, nell'atto di appello la difesa aveva chiesto di tenere conto "del minimo edittale, delle circostanze soggettive ed oggettive dell'agente, del contesto in cui origina la vicenda, in aderenza ai criteri direttivi degli artt. 133 e 133 bis c.p.", evidenziando come dato specifico soltanto lo stato di incensuratezza dell'imputata.

Quanto alla prescrizione, eccepita soltanto nel corso della discussione orale, a fronte della precisa elencazione delle sospensioni del termine di prescrizione nelle diverse udienze, contenuta nella sentenza di appello, a seguito delle quali si concludeva che il termine di prescrizione doveva essere fissato al 5 agosto 2021, sarebbe stato onere del difensore contestare in maniera specifica le singole sospensioni; pertanto, poiché l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (vedi Sez. 2, Sentenza n. 28848 del 08/05/2013, Rv. 256463), l'eccezione di prescrizione non può essere accolta.

2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

In virtù del principio di soccombenza, l'imputata deve essere condannata al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, Condanna inoltre l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], liquidate in C 3.510,00 oltre accessori di legge.

Così deciso il 19/10/20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Udito il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], Avv.[OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso, depositando conclusioni e nota spese; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv.[OSCURATO:PERSONA]' in sostituzione degli Avv.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]', la quale ha insistito nei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta del 21/12/2020, che aveva confermato la condanna dell'imputata per i reati di cui agli artt. 81, 110 cod.pen., 44 lett. c) D.P.R. n.380 /2001 (capo a), 110 e 631 cod.pen. (capo b) e 81, 110 e 633 cod.pen. (capo c). 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce la violazione ed erronea applicazione di legge con riferimento all'art.44 DPR 380/2001 in quanto la Corte di appello aveva ritenuto che la ricorrente, in quanto proprietaria del terreno ove si era consumato il presunto abuso fosse responsabile del reato edilizio contestato, senza spendere neppure una parola in ordine all'effettiva conoscenza e partecipazione da parte di quest'ultima al presunto abuso realizzato sul terreno di sua proprietà, malgrado la stessa avesse commissionato ad una ditta specializzata semplicemente la pulitura e messa in sicurezza del terreno. 1.2 II difensore lamenta che la decisione della Corte di appello appariva ancor più meritevole di censura nella parte in cui aveva affermato la responsabilità della Randazzo per i reati di cui ai capi b) e c) dell'imputazione, visto che non vi era prova certa dell'avvenuta rimozione o alterazione dei termini o della presunta invasione del terreno confinante, essendo rimasti inalterati i confini esistenti tra le due proprietà Randazzo e Trovato: la decisione della Corte di appello si era basata esclusivamente sulla dichiarazione resa da Trovato, che era in contrasto con una serie di elementi di segno radicalmente opposto, tra i quali il dato inconfutabile che Trovato non aveva mai intrapreso alcuna azione in sede civilistica nei confronti della Randazzo, mai aveva eccepito alcuno sconfinamento ed aveva chiarito di non aver mai perso il possesso del proprio terreno; inoltre, lo stesso teste Dassaro, che aveva effettuato il sopralluogo in sede di indagini, aveva confermato di non aver mai verificato con certezza il lamentato sconfinamento. 1.3 Il difensore eccepisce che la Corte di appello aveva omesso ogni argomentazione in merito al trattamento sanzionatorio, limitandosi a confermare la correttezza delle valutazioni operate dal giudice di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2.1 Si deve infatti rilevare come secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep.• 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta)" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584). Nel caso in esame, la Corte di appello ha risposto alla censura, riproposta con il ricorso per cassazione, osservando che i lavori erano stati commissionati dalla Randazzo alla ditta Gangi e che era la Randazzo proprietaria del terreno e quindi titolare in ordine ad ogni modificazione del bene, per cui la qualità della Randazt di proprietaria-committente la rendeva responsabile dell'abuso edilizio; del resto già nella sentenza di primo grado, a pag. 10, si dava atto che "è stato appurato in dibattimento, sia dall'esame dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] che dalla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], che i lavori furono commissionati dalla di lui cognata (signora Randazzo) e fu utilizzata una ruspa", e la Randazzo non ha mai dedotto alcunchè in merito all'affermazione che i lavori da lei commissionati erano diversi da quelli poi eseguiti. 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, si deve rilevare come, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte nel giudizio di legittimità rimane comunque esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito (vedi sul punto Sez.2, sentenza n. 31978 del 14/06/2006, Rv. 234910); in questa sede non è consentito dedurre il travisamento del fatto, essendo precluso al giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, ma solo il travisamento della prova, ove il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano.Nel caso di specie è stato invece dedotto il travisamento di un fatto, trattandosi di censure che riguardano non tanto un oggetto definito e non opinabile, ma l'interpretazione da attribuire in ordine al contenuto delle dichiarazioni del testimoni sentiti ed alla attendibilità della persona offesa. Con specifico riguardo a tale aspetto, il collegio condivide la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. Peraltro questa Corte, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri, si esprime in termini di "opportunità" e non di "necessità", lasciando al giudice dì merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto; costituisce infatti principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv.227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232). Contraddizioni che non si rinvengono nel caso in esame, nel quale la Corte di appello ha fornito congrua motivazione della attendibilità del racconto della persona offesa, sottolineando in particolare che quanto dallo stesso dichiarato è stato riscontrato dagli accertamenti effettuati tramite sopralluogo dagli agenti della polizia giudiziaria; del tutto irrilevante è poi il mancato ricorso da parte di Trovato ad azioni civili a tutela della sua proprietà, spiegato da Trovato nel corso del suo esame (come da verbalizzazione della sua testimonianza prodotta dalla difesa). 1.3 Relativamente al trattamento sanzionatorio, la Corte di appello ha correttamente osservato che le censure sullo stesso erano del tutto generiche; infatti, nell'atto di appello la difesa aveva chiesto di tenere conto "del minimo edittale, delle circostanze soggettive ed oggettive dell'agente, del contesto in cui origina la vicenda, in aderenza ai criteri direttivi degli artt. 133 e 133 bis c.p.", evidenziando come dato specifico soltanto lo stato di incensuratezza dell'imputata. Quanto alla prescrizione, eccepita soltanto nel corso della discussione orale, a fronte della precisa elencazione delle sospensioni del termine di prescrizione nelle diverse udienze, contenuta nella sentenza di appello, a seguito delle quali si concludeva che il termine di prescrizione doveva essere fissato al 5 agosto 2021, sarebbe stato onere del difensore contestare in maniera specifica le singole sospensioni; pertanto, poiché l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (vedi Sez. 2, Sentenza n. 28848 del 08/05/2013, Rv. 256463), l'eccezione di prescrizione non può essere accolta. 2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. In virtù del principio di soccombenza, l'imputata deve essere condannata al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, Condanna inoltre l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], liquidate in C 3.510,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 19/10/20
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