CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 ottobre 2024
Cassazione n. 26520/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto Numero registro generale 19650/2023Numero sezionale 3302/2024Numero di raccolta generale 26520/2024Data pubblicazione 11/10/2024REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri Magistrati OggettoSEPARAZIONE* * PresidenteDIVORZIO* * Consigliere Ud 12/09/2024 CC* * Relatore* * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 19650/2023 R G proposto da* * * rappresentato e difesodall avvocato * * * * * unitamente all avvocato [OSCURATO:PERSONA] * * ricorrentecontro* * * rappresentata e difesa dall avvocato* * * controricorrenteavverso SENTENZA di CORTE D APPELLO MILANO n 1006/2023depositata il 24/03/2023Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024dal Consigliere * ** disposto Numero registro generale 19650/2023Numero sezionale 3302/2024Numero di raccolta generale 26520/2024Data pubblicazione 11/10/2024La Corte d appello di Milano con sentenza n 1006/2023pubblicata il 24/3/2023 ha respinto l appello di * ** nei confronti di * * * avverso ladecisione del Tribunale di Como del settembre 2021 con la quale siera dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonioconcordatario contratto nel gennaio 1978 tra il * e la* coniugi separatisi con decreto del 2008 di omologa dellaseparazione consensuale in cui si era previsto l obbligo del maritodi corrispondere alla moglie € 1 500 00 mensili rivalutabili secondo* a titolo di mantenimento per quanto qui interessa e si erafissato l assegno divorzile in € 1 720 00 mensiliIn particolare i giudici di appello richiamati i presupposti di cuiall art 5 l div come interpretati dal giudice di legittimità hannoritenuto che avuto riguardo alla funzione compensativa eperequativa dell assegno divorzile nella specie doveva essereconfermata la decisone impugnata sia con rifermento all andebeatur che con riferimento al quantum debeatur dovuto a taletitolo dal * alla ex moglieIn particolare la Corte d appello ha rilevato che vi è disparitàreddituale tra gli ex coniugi percependo il * un reddito inmedia dal 2014 al 2018 di 70 000 00 ridottosi negli anni 2019 e2020 ad € 18 000 00 circa in conseguenza del diverso regimefiscale scelto dalla società dallo stesso amministrata dovendoanche tenersi conto degli utili societari rimasti elevati negli ultimianni e sempre distribuiti tranne nel 2019 senza tuttavia che fissestata offerta dimostrazione quanto alla mancata distribuzione intale anno di una permanente contrazione del reddito socialeconsiderato l incremento del valore della società e della quotasociale del * la * percepisce solo il reddito costituitodal suo mantenimento e non gode della casa coniugale dallasentenza di primo grado di divorzio e che il matrimonio era durato2 di 15* disposto Numero registro generale 19650/2023Numero sezionale 3302/2024Numero di raccolta generale 26520/202429 anni con separazione intervenuta nel 2007 per volontà delData pubblicazione 11/10/2024marito la * ha 63 anni vi era un contributo dalla stessafornito alla conduzione della vita familiare e alla formazione delpatrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi «eximpiegata poi casalinga per la cura e crescita dei tre figliaccudimento suocero zii materni del marito oltre che del propriopadre assenza del marito giustificata/necessitata dalla volontà del* di seguire l attività di famiglia che operava nel settoreedile»Avverso la suddetta pronuncia * * * proponericorso per cassazione notificato il 25/9/2023 affidato a duemotivi nei confronti di * * * che resiste concontroricorsoRAGIONI DELLA DECISIONE1 Il ricorrente lamenta a con il primo motivo ex art 360 n 3c p c la violazione e falsa applicazione di norma di diritto ed inparticolare dell art 5 comma VI della legge 898/70 per difetto deipresupposti di legge per il riconoscimento dell assegno divorzilenon avendo la Corte territoriale verificato se la disparità tra lecondizioni economiche tra le parti in causa dipendesse dalle sceltedi conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanzadi matrimonio ed avendo omesso totalmente di considerare unaltro elemento pacifico acquisito in corso di causa e cioè che lasig ra * non solo fosse proprietaria al 50% con il ricorrente delcompendio immobiliare dove abitava ma aveva la possibilità diospitare anche due dei figli che ancora convivevano con lei b conil secondo motivo ex art 360 n 3 c p c la violazione e falsaapplicazione dell art 5 comma 6 della legge 898/70 per erroneadecisione sui criteri di quantificazione dell assegno essendo statoriconosciuto in capo alla ex moglie non solo lo stesso importostabilito in sede di separazione ma esso addirittura era statocalcolato con la rivalutazione * cosicché in sostanza nessuna3 di 15* disposto Numero registro generale 19650/2023Numero sezionale 3302/2024Numero di raccolta generale 26520/2024differenza vi è tra l assegno di mantenimento in sede diData pubblicazione 11/10/2024separazione che risponde a ben noti criteri di garanzia delmedesimo tenore di vita goduto dal coniuge beneficiario in sede dimatrimonio rispetto a quei criteri di assistenza e compensazioneche connotano l assegno divorzile non avendo la Corte di meritotenuto conto del patrimonio immobiliare di cui è titolare la sig ra* né valorizzato il fatto che il ricorrente aveva dimostratodocumentalmente che il suo reddito aveva subito un considerevoleabbattimento a seguito di decisioni societarie delle quali non eracertamente responsabile2 La prima censura è infondataIn ordine ai presupposti per il riconoscimento dell assegno divorzilela Corte d appello ha statuito in maniera conforme ai principi didiritto affermati da questa Corte a partire dall arresto delle SezioniUnite del 2018 [OSCURATO:PERSONA] n 11 7 2018 n 18287 al fine di indicareun percorso interpretativo che tenesse conto dell esigenzariequilibratrice sottolineata dalle Sezioni Unite del 1990 e dellanecessità di «attualizzare il diritto al riconoscimento dell assegno didivorzio anche in relazione agli standards europei» in coerenza conil quadro costituzionale di riferimento con superamento delladistinzione tra criterio attributivo e criteri determinatividell assegno di divorzioSi è quindi affermato che il giudice deve accertare l adeguatezzadei mezzi «attraverso l applicazione dei criteri di cui alla primaparte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si devetener conto per la relativa attribuzione e determinazione ed inparticolare alla luce della valutazione comparativa delle condizionieconomico patrimoniali delle parti in considerazione del contributofornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e allaformazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli exconiugi in relazione alla durata del matrimonio e all età dell aventediritto» I criteri di cui all art 5 comma 6 in esame costituiscono4 di 15* disposto Numero registro generale 19650/2023Numero sezionale 3302/2024Numero di raccolta generale 26520/2024nel loro complesso il parametro di riferimento tanto dellaData pubblicazione 11/10/2024valutazione relativa all an debeatur quanto di quella relativa alquantum debeatur l accertamento dell inadeguatezza dei mezzieconomici a disposizione del richiedente prescritto ai fini dellaprima operazione deve aver luogo mediante una valutazionecomparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti chetenga conto anche del contributo fornito dal richiedente allaconduzione della vita familiare e alla formazione del patrimoniocomune e personale di ciascuno degli ex coniugi in relazione alladurata del matrimonio e all età dello avente diritto tutto ciò inconformità della funzione non solo assistenziale ma anchecompensativa e perequativa dell assegno divorzile discendentedirettamente dal principio costituzionale di solidarietàE stato comunque affermato dalle Sezioni unite che «La funzioneequilibratrice del reddito degli ex coniugi anch essa assegnata dallegislatore all assegno divorzile non è finalizzata alla ricostituzionedel tenore di vita endoconiugale ma al riconoscimento del ruolo edel contributo fornito dall ex coniuge economicamente più debolealla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personaledegli ex coniugi»Le Sezioni Unite hanno evidenziato come il giudice debba ai finidell attribuzione dell assegno divorzile accertare «se l eventualerilevante disparità della situazione economico patrimoniale degli exconiugi all atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dallescelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise incostanza di matrimonio con il sacrificio delle aspettativeprofessionali e reddituali di una delle parti in funzionedell assunzione di un ruolo trainante endofamiliare in relazione alladurata fattore di cruciale importanza nella valutazione delcontributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimoniocomune e/o del patrimonio dell altro coniuge oltre che delleeffettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla5 di 15* disposto Numero registro generale 19650/2023Numero sezionale 3302/2024conclusione della relazione matrimoniale anche in relazione all etàNumero di raccolta generale 26520/2024del coniuge richiedente ed alla conformazione del merDcaatat poub bldicaezlio ne 11/10/2024lavoro»Gli indicatori contenuti nella prima parte dell art 5 comma 6prefigurano dunque una funzione oltre che assistenzialeperequativa e riequilibratrice dell assegno di divorzio che permea ilprincipio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge deboleSi è inoltre chiarito come «l autoresponsabilità – cui nella sentenzadella Prima civile del 2017 si era dato centrale rilievo deve infattipercorrere tutta la storia della vita matrimoniale e non compariresolo al momento della sua fine dal primo momento diautoresponsabilità della coppia quando all inizio del matrimonio odell unione civile concordano tra loro le scelte fondamentali sucome organizzarla e le principali regole che la governeranno allevarie fasi successive quando le scelte iniziali vengono più volteridiscusse ed eventualmente modificate restandol autoresponsabilità pur sempre di coppia * poi la relazionedi coppia giunge alla fine l autoresponsabilità diventa individualedi ciascuna delle due parti entrambe sono tenute a procurarsi imezzi che permettano a ciascuno di vivere in autonomia e condignità anche quella più debole economicamente Ma non si puòprescindere da quanto avvenuto prima dando al principio diautoresponsabilità un importanza decisiva solo in questa fase ovefinisce per essere applicato principalmente a danno della parte piùdebole»Come ribadito nella successiva sentenza n 9004/2021 delle stesseSezioni Unite «tale accertamento non inerisce all atto costitutivodel vincolo coniugale ma allo svolgimento di quest ultimo nella suaeffettività contrassegnata dalle vicende concretamente affrontatedai coniugi come singoli e dal nucleo familiare nel suo complessoanche nella loro dimensione economica la cui valutazione trovafondamento a livello normativo nei criteri indicati dalla L 16 di 15* disposto Numero registro generale 19650/2023Numero sezionale 3302/2024dicembre 1970 n 898 art 5 comma 6 ai fini dell accertamentoNumero di raccolta generale 26520/2024della spettanza e della liquidazione dell assegno» Data pubblicazione 11/10/2024* successiva ordinanza del 30 agosto 2019 n 21926 questaCorte ha quindi ribadito che l assegno di divorzio ha una funzioneassistenziale ma parimenti anche compensativa e perequativacome indicato dalle Sezioni Unite e presuppone l accertamento diuno squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizionieconomiche patrimoniali delle parti riconducibile in via esclusiva oprevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare alladefinizione dei ruoli dei componenti della coppia coniugata alsacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno deiconiugiSul tema della pariordinazione dei criteri di cui all art 5 comma 6della legge n 898 del 1970 si sofferma poi Cass 17 febbraio2021 n 4215 a mente della quale posto che l assegno divorzilesvolge una funzione sia assistenziale che perequativa ecompensativa il giudice a attribuisce e quantifica l assegno allastregua dei parametri pari ordinati di cui all art 5 6° commaprima parte tenuto conto dei canoni enucleati dalle Sezioni Unitedel 2018 prescindendo dal tenore di vita godibile durante ilmatrimonio b procede pertanto ad una complessiva ponderazione«dell intera storia familiare» in relazione al contesto specifico e inparticolare atteso che l assegno deve assicurare all ex coniugerichiedente anche sotto il profilo della prognosi futura un livelloreddituale adeguato allo specifico contributo dallo stesso fornitoalla realizzazione della vita familiare e alla creazione del patrimoniocomune e/o personale dell altro coniuge accerta previamente nonsolo se sussista uno squilibrio economico tra le parti ma anche seesso sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vitafamiliare alla definizione dei ruoli all interno della coppia e alsacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due e verifica infinese siffatto contributo sia stato già in tutto o in parte altrimenti7 di 15* disposto Numero registro generale 19650/2023Numero sezionale 3302/2024Numero di raccolta generale 26520/2024compensato fermo che nel patrimonio del coniuge richiedenteData pubblicazione 11/10/2024l assegno non devono computarsi anche gli importi dell assegno diseparazione percepiti dal medesimo in unica soluzione in forza diazione esecutiva svolta con successo in ragionedell inadempimento dell altro coniugeIn definitiva occorre un rigoroso accertamento del fatto che losquilibrio presente al momento del divorzio fra la situazionereddituale e patrimoniale delle parti è l effetto del sacrificio daparte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari il chegiustifica il riconoscimento di un assegno «perequativo» cioè di unassegno tendente a colmare tale squilibrio reddituale e a dareristoro in funzione riequilibratrice al contributo dato dall exconiuge all organizzazione della vita familiare senza che per ciòsolo si introduca il parametro in passato utilizzato e ormaisuperato del tenore di vita endoconiugale mentre in assenzadella prova di questo nesso causale l assegno può essere soloeventualmente giustificato da una esigenza strettamenteassistenziale la quale tuttavia consente il riconoscimentodell assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficientiper un esistenza dignitosa o non può procurarseli per ragionioggettive L assegno divorzile infatti deve essere adeguato sia acompensare il coniuge economicamente più debole del sacrificiosopportato per avere rinunciato in particolare a realisticheoccasioni professionali reddituali che il coniuge richiedentel assegno ha l onere di dimostrare nel giudizio al fine dicontribuire ai bisogni della famiglia sia ad assicurare in funzioneperequativa sempre previo accertamento probatorio dei fatti postia base della disparità economico patrimoniale conseguente alloscioglimento del vincolo un livello reddituale adeguato alcontributo fornito dal richiedente alla conduzione della vitafamiliare e conseguentemente alla formazione del patrimonio8 di 15* disposto Numero registro generale 19650/2023Numero sezionale 3302/2024Numero di raccolta generale 26520/2024familiare e personale dell altro coniuge rimanendo in tal casoData pubblicazione 11/10/2024assorbito l eventuale profilo prettamente assistenziale* il vincolo coniugale in linea di principio ciascun ex coniugedeve provvedere al proprio mantenimento ma tale principio èderogato in base alla disciplina sull assegno divorzile oltre chenell ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi anche nelcaso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamentopatrimoniale dall uno all altro coniuge ex post divenutoingiustificato spostamento patrimoniale che in tal caso deve esserecorretto attraverso l attribuzione di un assegno in funzionecompensativo perequativaOrbene la Corte d appello ha rispettato tali principi di dirittoaffermando che vi è un accertato — e di non modesta entità —squilibrio reddituale tra gli ex coniugi considerata la durata quasitrentennale della vita coniugale avviata dal 1978 allorché i coniugiavevano lui 23 anni e lei 19 anni e protrattasi sino al 2008epoca della separazione nonché l età della richiedente nata nel1959 poteva presuntivamente concludersi che la differenza direddito e patrimonio tra i coniugi fosse da attribuire anche ad unacerta organizzazione familiare che ha permesso al marito didedicarsi al lavoro occupandosi la moglie della casa e dei tre figli oltre che del suocero e degli zii materni del marito cosicché eradovuto un assegno divorzile a carico del * e in favoredell ex coniuge in funzione propriamente «perequativocompensativa»Né può ritenersi che nell avviare la vita matrimoniale entrambi iconiugi avessero già maturato le proprie scelte professionali e chela loro posizione patrimoniale si fosse già formata e consolidata* di fondamento è l affermazione di parte ricorrente secondo cuila prova del contributo fornito da un coniuge alla formazione delpatrimonio familiare e di quello dell altro coniuge frutto delle sceltecomuni di conduzione della vita familiare e di definizione dei ruoli9 di 15* disposto Numero registro generale 19650/2023Numero sezionale 3302/2024Numero di raccolta generale 26520/2024all interno della coppia non potrebbe essere fornita medianteData pubblicazione 11/10/2024presunzioniSul punto la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n18287/2018 al punto 11 pag 33 ha espressamente affermatoche la prova del contributo in oggetto può essere fornita «con ognimezzo anche mediante presunzioni»E l accordo sull organizzazione dei ruoli reciproci dei coniuginell organizzazione della vita familiare non viene di regola espressoin forma scrittaIl principio è stato ribadito da questa Corte Cass 35434/2023«L assegno di divorzio che ha una funzione oltre che assistenzialecompensativa e perequativa presuppone l accertamento anchemediante presunzioni che lo squilibrio effettivo e di non modestaentità delle condizioni economico patrimoniali delle parti siacausalmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle sceltecomuni di conduzione della vita familiare l assegno divorzileinfatti deve essere anche adeguato sia a compensare il coniugeeconomicamente più debole del sacrificio sopportato per avererinunciato a realistiche occasioni professionali reddituali che ilconiuge richiedente l assegno ha l onere di dimostrare al fine dicontribuire ai bisogni della famiglia sia ad assicurare in funzioneperequativa sempre previo accertamento probatorio dei fatti postia base della disparità economico patrimoniale conseguente alloscioglimento del vincolo un livello reddituale adeguato alcontributo fornito dal richiedente alla conduzione della vitafamiliare e conseguentemente alla formazione del patrimoniofamiliare e personale dell altro coniuge rimanendo in tal casoassorbito l eventuale profilo prettamente assistenziale» Cass4328/2024 «L assegno divorzile assolve una funzione non soloassistenziale ma anche compensativo perequativa che dàconiuge debole ne consegue che detto assegno deve essere10 di 15* disposto Numero registro generale 19650/2023Numero sezionale 3302/2024Numero di raccolta generale 26520/2024riconosciuto in presenza della precondizione di una rilevanteData pubblicazione 11/10/2024disparità della situazione economico patrimoniale tra gli ex coniuginon solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte delconiuge economicamente più debole sia il frutto di un accordointervenuto fra i coniugi ma anche nelle ipotesi di conduzioneunivoca della vita familiare che salvo prova contraria esprimeuna scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi a fronte delcontributo esclusivo o prevalente fornito dal richiedente allaformazione del patrimonio familiare e personale dell altro coniugeanche sotto forma di risparmio»* specie la funzione perequativo compensativa dell assegnodivorzile tende proprio a riequilibrare la posizione dei coniugirispetto agli svantaggi determinati dallo scioglimento della vitamatrimoniale* che solo un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibriopresente al momento del divorzio fra la situazione reddituale epatrimoniale delle parti sia l effetto del sacrificio da parte delconiuge più debole a favore delle esigenze familiari giustifica ilriconoscimento di un assegno «perequativo» cioè di un assegnotendente ad attenuare e rendere accettabile tale squilibrio in base aparametri di giustizia distributiva applicabili anche in sede di crisifamiliare ove i benefici si siano accumulati sul patrimonio o sulreddito di uno solo dei coniugi ma ovviamente non più tendente amantenere il pregresso tenore di vita matrimoniale Infatti inassenza della prova di questo nesso causale l assegno può esseregiustificato soltanto da una esigenza assistenziale la quale tuttaviaconsente il riconoscimento dell assegno se il coniuge più debole nonha i mezzi sufficienti per un esistenza dignitosaE non si tratta di una riedizione della teorica del tenore di vita insede divorzile ma del riconoscimento – in una certa misura daritenersi congrua – dell incremento di benessere attuale opotenziale in atto o spendibile concentratosi su uno solo dei due11 di 15* disposto Numero registro generale 19650/2023Numero sezionale 3302/2024Numero di raccolta generale 26520/2024ex coniugi grazie pero all aiuto che egli abbia ricevutoData pubblicazione 11/10/2024dall impegno familiare dell altro* specie il contributo dato dalla * sposatasi a 19 anni erimasta casalinga alla formazione del patrimonio del marito imprenditore e/o di quello comune è derivato per quantodedotto proprio dall assunzione su di sé del peso prevalente dellacura della casa e dei figli così da consentire all altro coniuge didedicarsi alla propria carriera3 La seconda censura in punto di quantum debeatur è parimentiinfondata* il ricorrente che la conferma in appello malgradogravame sul punto del quantum stabilito in primo grado e quindi laconferma dell assegno di mantenimento stabilito in sede diseparazione € 1 500 00 mensili maggiorato della rivalutazionesecondo gli indici * intercorsa nei dieci anni dalla separazionesenza alcuna ragione giustificatrice esplicitata implica che si siaadottato il criterio della ricostituzione del tenore di vita esistentedurante il rapporto matrimoniale in luogo di quello elaborato dallagiurisprudenza di questa CorteIl ricorrente pur dando atto che non esiste un parametro fissatodalla legge lamenta che non si sia valorizzata la comproprietà perquota del 50% della villa ove ella vive peraltro essendosi revocatal assegnazione della casa coniugale con il divorzioL art 5 comma 6 l 898/1970 come modificata per effetto della* del 1987 n 74 dispone che «Con la sentenza chepronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili delmatrimonio il tribunale tenuto conto delle condizioni dei coniugidelle ragioni della decisione del contributo personale ed economicodato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione delpatrimonio di ciascuno o di quello comune del reddito di entrambie valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata delmatrimonio dispone l obbligo per un coniuge di somministrare12 di 15* disposto Numero registro generale 19650/2023Numero sezionale 3302/2024Numero di raccolta generale 26520/2024periodicamente a favore dell altro un assegno quando quest ultimoData pubblicazione 11/10/2024non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli perragioni oggettive»Le modifiche più significative rispetto alla precedente versione dellanorma attengono all accorpamento di tutti gli indicatori quali «lecondizioni dei coniugi» il «reddito di entrambi» relativi al criterioassistenziale «il contributo personale ed economico dato daciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione delpatrimonio di ciascuno e di quello comune» attinente al criteriocompensativo e le «ragioni della decisione» relative al criteriorisarcitorio nella prima parte della norma come fattori dei quali ilgiudice deve «tenere conto» nel disporre l assegno di divorziononché la condizione dell insussistenza di mezzi adeguati edell impossibilità di procurarli per ragioni obiettive in capo all exconiuge che richieda l assegnoIl testo della norma prevede innanzitutto che il giudice tenga sempre conto delle condizioni dei coniugi delle ragioni delladecisione del contributo personale ed economico dato da ciascunoalla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio diciascuno o di quello comune del reddito di entrambi valutandotutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del rapporto* questa valutazione il giudice disporrà l obbligo per unconiuge di somministrare periodicamente a favore dell altro unassegno quando quest ultimo non ha mezzi adeguati o comunquenon può procurarseli per ragioni oggettive* specie in punto di quantificazione dell assegno divorzile laCorte d appello si è riportata alla motivazione espressa in primogrado con la quale si era evidenziata la congruità dell assegno di €1 720 00 mensili considerato il reddito significativo del marito«ormai sgravato dall obbligo di mantenimento anche dell ultimofiglio» integrandola con la considerazione della spettanza dellostesso in funzione perequativa compensativa tenuto conto della13 di 15* disposto Numero registro generale 19650/2023Numero sezionale 3302/2024durata del matrimonio ventinove anni dell età dell avente dirittoNumero di raccolta generale 26520/2024 63 anni del contributo fornito dalla * alla condizioDnatae p udbbelicllaazio ne 11/10/2024vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune epersonale dell ex coniuge «ex impiegata poi casalinga per la curae crescita dei tre figli accudimento del suocero degli zii maternidel marito» che si era così potuto dedicare all attivitàimprenditoriale nel settore edile venir meno dell assegnazionedella casa coniugale rispettando dunque i parametri di legge4 Per quanto sopra esposto va respinto il ricorsoLe spese liquidate come in dispositivo seguono la soccombenzaCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto Numero registro generale 19650/2023Numero sezionale 3302/2024Numero di raccolta generale 26520/2024Data pubblicazione 11/10/2024REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri Magistrati OggettoSEPARAZIONE* * PresidenteDIVORZIO* * Consigliere Ud 12/09/2024 CC* * Relatore* * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 19650/2023 R G proposto da* * * rappresentato e difesodall avvocato * * * * * unitamente all avvocato [OSCURATO:PERSONA] * * ricorrentecontro* * * rappresentata e difesa dall avvocato* * * controricorrenteavverso SENTENZA di CORTE D APPELLO MILANO n 1006/2023depositata il 24/03/2023Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024dal Consigliere * ** disposto Numero registro generale 19650/2023Numero sezionale 3302/2024Numero di raccolta generale 26520/2024Data pubblicazione 11/10/2024La Corte d appello di Milano con sentenza n 1006/2023pubblicata il 24/3/2023 ha respinto l appello di * ** nei confronti di * * * avverso ladecisione del Tribunale di Como del settembre 2021 con la quale siera dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonioconcordatario contratto nel gennaio 1978 tra il * e la* coniugi separatisi con decreto del 2008 di omologa dellaseparazione consensuale in cui si era previsto l obbligo del maritodi corrispondere alla moglie € 1 500 00 mensili rivalutabili secondo* a titolo di mantenimento per quanto qui interessa e si erafissato l assegno divorzile in € 1 720 00 mensiliIn particolare i giudici di appello richiamati i presupposti di cuiall art 5 l div come interpretati dal giudice di legittimità hannoritenuto che avuto riguardo alla funzione compensativa eperequativa dell assegno divorzile nella specie doveva essereconfermata la decisone impugnata sia con rifermento all andebeatur che con riferimento al quantum debeatur dovuto a taletitolo dal * alla ex moglieIn particolare la Corte d appello ha rilevato che vi è disparitàreddituale tra gli ex coniugi percependo il * un reddito inmedia dal 2014 al 2018 di 70 000 00 ridottosi negli anni 2019 e2020 ad € 18 000 00 circa in conseguenza del diverso regimefiscale scelto dalla società dallo stesso amministrata dovendoanche tenersi conto degli utili societari rimasti elevati negli ultimianni e sempre distribuiti tranne nel 2019 senza tuttavia che fissestata offerta dimostrazione quanto alla mancata distribuzione intale anno di una permanente contrazione del reddito socialeconsiderato l incremento del valore della società e della quotasociale del * la * percepisce solo il reddito costituitodal suo mantenimento e non gode della casa coniugale dallasentenza di primo grado di divorzio e che il matrimonio era durato2 di 15* disposto Numero registro generale 19650/2023Numero sezionale 3302/2024Numero di raccolta generale 26520/202429 anni con separazione intervenuta nel 2007 per volontà delData pubblicazione 11/10/2024marito la * ha 63 anni vi era un contributo dalla stessafornito alla conduzione della vita familiare e alla formazione delpatrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi «eximpiegata poi casalinga per la cura e crescita dei tre figliaccudimento suocero zii materni del marito oltre che del propriopadre assenza del marito giustificata/necessitata dalla volontà del* di seguire l attività di famiglia che operava nel settoreedile»Avverso la suddetta pronuncia * * * proponericorso per cassazione notificato il 25/9/2023 affidato a duemotivi nei confronti di * * * che resiste concontroricorsoRAGIONI DELLA DECISIONE1 Il ricorrente lamenta a con il primo motivo ex art 360 n 3c p c la violazione e falsa applicazione di norma di diritto ed inparticolare dell art 5 comma VI della legge 898/70 per difetto deipresupposti di legge per il riconoscimento dell assegno divorzilenon avendo la Corte territoriale verificato se la disparità tra lecondizioni economiche tra le parti in causa dipendesse dalle sceltedi conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanzadi matrimonio ed avendo omesso totalmente di considerare unaltro elemento pacifico acquisito in corso di causa e cioè che lasig ra * non solo fosse proprietaria al 50% con il ricorrente delcompendio immobiliare dove abitava ma aveva la possibilità diospitare anche due dei figli che ancora convivevano con lei b conil secondo motivo ex art 360 n 3 c p c la violazione e falsaapplicazione dell art 5 comma 6 della legge 898/70 per erroneadecisione sui criteri di quantificazione dell assegno essendo statoriconosciuto in capo alla ex moglie non solo lo stesso importostabilito in sede di separazione ma esso addirittura era statocalcolato con la rivalutazione * cosicché in sostanza nessuna3 di 15* disposto Numero registro generale 19650/2023Numero sezionale 3302/2024Numero di raccolta generale 26520/2024differenza vi è tra l assegno di mantenimento in sede diData pubblicazione 11/10/2024separazione che risponde a ben noti criteri di garanzia delmedesimo tenore di vita goduto dal coniuge beneficiario in sede dimatrimonio rispetto a quei criteri di assistenza e compensazioneche connotano l assegno divorzile non avendo la Corte di meritotenuto conto del patrimonio immobiliare di cui è titolare la sig ra* né valorizzato il fatto che il ricorrente aveva dimostratodocumentalmente che il suo reddito aveva subito un considerevoleabbattimento a seguito di decisioni societarie delle quali non eracertamente responsabile2 La prima censura è infondataIn ordine ai presupposti per il riconoscimento dell assegno divorzilela Corte d appello ha statuito in maniera conforme ai principi didiritto affermati da questa Corte a partire dall arresto delle SezioniUnite del 2018 [OSCURATO:PERSONA] n 11 7 2018 n 18287 al fine di indicareun percorso interpretativo che tenesse conto dell esigenzariequilibratrice sottolineata dalle Sezioni Unite del 1990 e dellanecessità di «attualizzare il diritto al riconoscimento dell assegno didivorzio anche in relazione agli standards europei» in coerenza conil quadro costituzionale di riferimento con superamento delladistinzione tra criterio attributivo e criteri determinatividell assegno di divorzioSi è quindi affermato che il giudice deve accertare l adeguatezzadei mezzi «attraverso l applicazione dei criteri di cui alla primaparte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si devetener conto per la relativa attribuzione e determinazione ed inparticolare alla luce della valutazione comparativa delle condizionieconomico patrimoniali delle parti in considerazione del contributofornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e allaformazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli exconiugi in relazione alla durata del matrimonio e all età dell aventediritto» I criteri di cui all art 5 comma 6 in esame costituiscono4 di 15* disposto Numero registro generale 19650/2023Numero sezionale 3302/2024Numero di raccolta generale 26520/2024nel loro complesso il parametro di riferimento tanto dellaData pubblicazione 11/10/2024valutazione relativa all an debeatur quanto di quella relativa alquantum debeatur l accertamento dell inadeguatezza dei mezzieconomici a disposizione del richiedente prescritto ai fini dellaprima operazione deve aver luogo mediante una valutazionecomparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti chetenga conto anche del contributo fornito dal richiedente allaconduzione della vita familiare e alla formazione del patrimoniocomune e personale di ciascuno degli ex coniugi in relazione alladurata del matrimonio e all età dello avente diritto tutto ciò inconformità della funzione non solo assistenziale ma anchecompensativa e perequativa dell assegno divorzile discendentedirettamente dal principio costituzionale di solidarietàE stato comunque affermato dalle Sezioni unite che «La funzioneequilibratrice del reddito degli ex coniugi anch essa assegnata dallegislatore all assegno divorzile non è finalizzata alla ricostituzionedel tenore di vita endoconiugale ma al riconoscimento del ruolo edel contributo fornito dall ex coniuge economicamente più debolealla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personaledegli ex coniugi»Le Sezioni Unite hanno evidenziato come il giudice debba ai finidell attribuzione dell assegno divorzile accertare «se l eventualerilevante disparità della situazione economico patrimoniale degli exconiugi all atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dallescelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise incostanza di matrimonio con il sacrificio delle aspettativeprofessionali e reddituali di una delle parti in funzionedell assunzione di un ruolo trainante endofamiliare in relazione alladurata fattore di cruciale importanza nella valutazione delcontributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimoniocomune e/o del patrimonio dell altro coniuge oltre che delleeffettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla5 di 15* disposto Numero registro generale 19650/2023Numero sezionale 3302/2024conclusione della relazione matrimoniale anche in relazione all etàNumero di raccolta generale 26520/2024del coniuge richiedente ed alla conformazione del merDcaatat poub bldicaezlio ne 11/10/2024lavoro»Gli indicatori contenuti nella prima parte dell art 5 comma 6prefigurano dunque una funzione oltre che assistenzialeperequativa e riequilibratrice dell assegno di divorzio che permea ilprincipio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge deboleSi è inoltre chiarito come «l autoresponsabilità – cui nella sentenzadella Prima civile del 2017 si era dato centrale rilievo deve infattipercorrere tutta la storia della vita matrimoniale e non compariresolo al momento della sua fine dal primo momento diautoresponsabilità della coppia quando all inizio del matrimonio odell unione civile concordano tra loro le scelte fondamentali sucome organizzarla e le principali regole che la governeranno allevarie fasi successive quando le scelte iniziali vengono più volteridiscusse ed eventualmente modificate restandol autoresponsabilità pur sempre di coppia * poi la relazionedi coppia giunge alla fine l autoresponsabilità diventa individualedi ciascuna delle due parti entrambe sono tenute a procurarsi imezzi che permettano a ciascuno di vivere in autonomia e condignità anche quella più debole economicamente Ma non si puòprescindere da quanto avvenuto prima dando al principio diautoresponsabilità un importanza decisiva solo in questa fase ovefinisce per essere applicato principalmente a danno della parte piùdebole»Come ribadito nella successiva sentenza n 9004/2021 delle stesseSezioni Unite «tale accertamento non inerisce all atto costitutivodel vincolo coniugale ma allo svolgimento di quest ultimo nella suaeffettività contrassegnata dalle vicende concretamente affrontatedai coniugi come singoli e dal nucleo familiare nel suo complessoanche nella loro dimensione economica la cui valutazione trovafondamento a livello normativo nei criteri indicati dalla L 16 di 15* disposto Numero registro generale 19650/2023Numero sezionale 3302/2024dicembre 1970 n 898 art 5 comma 6 ai fini dell accertamentoNumero di raccolta generale 26520/2024della spettanza e della liquidazione dell assegno» Data pubblicazione 11/10/2024* successiva ordinanza del 30 agosto 2019 n 21926 questaCorte ha quindi ribadito che l assegno di divorzio ha una funzioneassistenziale ma parimenti anche compensativa e perequativacome indicato dalle Sezioni Unite e presuppone l accertamento diuno squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizionieconomiche patrimoniali delle parti riconducibile in via esclusiva oprevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare alladefinizione dei ruoli dei componenti della coppia coniugata alsacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno deiconiugiSul tema della pariordinazione dei criteri di cui all art 5 comma 6della legge n 898 del 1970 si sofferma poi Cass 17 febbraio2021 n 4215 a mente della quale posto che l assegno divorzilesvolge una funzione sia assistenziale che perequativa ecompensativa il giudice a attribuisce e quantifica l assegno allastregua dei parametri pari ordinati di cui all art 5 6° commaprima parte tenuto conto dei canoni enucleati dalle Sezioni Unitedel 2018 prescindendo dal tenore di vita godibile durante ilmatrimonio b procede pertanto ad una complessiva ponderazione«dell intera storia familiare» in relazione al contesto specifico e inparticolare atteso che l assegno deve assicurare all ex coniugerichiedente anche sotto il profilo della prognosi futura un livelloreddituale adeguato allo specifico contributo dallo stesso fornitoalla realizzazione della vita familiare e alla creazione del patrimoniocomune e/o personale dell altro coniuge accerta previamente nonsolo se sussista uno squilibrio economico tra le parti ma anche seesso sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vitafamiliare alla definizione dei ruoli all interno della coppia e alsacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due e verifica infinese siffatto contributo sia stato già in tutto o in parte altrimenti7 di 15* disposto Numero registro generale 19650/2023Numero sezionale 3302/2024Numero di raccolta generale 26520/2024compensato fermo che nel patrimonio del coniuge richiedenteData pubblicazione 11/10/2024l assegno non devono computarsi anche gli importi dell assegno diseparazione percepiti dal medesimo in unica soluzione in forza diazione esecutiva svolta con successo in ragionedell inadempimento dell altro coniugeIn definitiva occorre un rigoroso accertamento del fatto che losquilibrio presente al momento del divorzio fra la situazionereddituale e patrimoniale delle parti è l effetto del sacrificio daparte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari il chegiustifica il riconoscimento di un assegno «perequativo» cioè di unassegno tendente a colmare tale squilibrio reddituale e a dareristoro in funzione riequilibratrice al contributo dato dall exconiuge all organizzazione della vita familiare senza che per ciòsolo si introduca il parametro in passato utilizzato e ormaisuperato del tenore di vita endoconiugale mentre in assenzadella prova di questo nesso causale l assegno può essere soloeventualmente giustificato da una esigenza strettamenteassistenziale la quale tuttavia consente il riconoscimentodell assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficientiper un esistenza dignitosa o non può procurarseli per ragionioggettive L assegno divorzile infatti deve essere adeguato sia acompensare il coniuge economicamente più debole del sacrificiosopportato per avere rinunciato in particolare a realisticheoccasioni professionali reddituali che il coniuge richiedentel assegno ha l onere di dimostrare nel giudizio al fine dicontribuire ai bisogni della famiglia sia ad assicurare in funzioneperequativa sempre previo accertamento probatorio dei fatti postia base della disparità economico patrimoniale conseguente alloscioglimento del vincolo un livello reddituale adeguato alcontributo fornito dal richiedente alla conduzione della vitafamiliare e conseguentemente alla formazione del patrimonio8 di 15* disposto Numero registro generale 19650/2023Numero sezionale 3302/2024Numero di raccolta generale 26520/2024familiare e personale dell altro coniuge rimanendo in tal casoData pubblicazione 11/10/2024assorbito l eventuale profilo prettamente assistenziale* il vincolo coniugale in linea di principio ciascun ex coniugedeve provvedere al proprio mantenimento ma tale principio èderogato in base alla disciplina sull assegno divorzile oltre chenell ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi anche nelcaso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamentopatrimoniale dall uno all altro coniuge ex post divenutoingiustificato spostamento patrimoniale che in tal caso deve esserecorretto attraverso l attribuzione di un assegno in funzionecompensativo perequativaOrbene la Corte d appello ha rispettato tali principi di dirittoaffermando che vi è un accertato — e di non modesta entità —squilibrio reddituale tra gli ex coniugi considerata la durata quasitrentennale della vita coniugale avviata dal 1978 allorché i coniugiavevano lui 23 anni e lei 19 anni e protrattasi sino al 2008epoca della separazione nonché l età della richiedente nata nel1959 poteva presuntivamente concludersi che la differenza direddito e patrimonio tra i coniugi fosse da attribuire anche ad unacerta organizzazione familiare che ha permesso al marito didedicarsi al lavoro occupandosi la moglie della casa e dei tre figli oltre che del suocero e degli zii materni del marito cosicché eradovuto un assegno divorzile a carico del * e in favoredell ex coniuge in funzione propriamente «perequativocompensativa»Né può ritenersi che nell avviare la vita matrimoniale entrambi iconiugi avessero già maturato le proprie scelte professionali e chela loro posizione patrimoniale si fosse già formata e consolidata* di fondamento è l affermazione di parte ricorrente secondo cuila prova del contributo fornito da un coniuge alla formazione delpatrimonio familiare e di quello dell altro coniuge frutto delle sceltecomuni di conduzione della vita familiare e di definizione dei ruoli9 di 15* disposto Numero registro generale 19650/2023Numero sezionale 3302/2024Numero di raccolta generale 26520/2024all interno della coppia non potrebbe essere fornita medianteData pubblicazione 11/10/2024presunzioniSul punto la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n18287/2018 al punto 11 pag 33 ha espressamente affermatoche la prova del contributo in oggetto può essere fornita «con ognimezzo anche mediante presunzioni»E l accordo sull organizzazione dei ruoli reciproci dei coniuginell organizzazione della vita familiare non viene di regola espressoin forma scrittaIl principio è stato ribadito da questa Corte Cass 35434/2023«L assegno di divorzio che ha una funzione oltre che assistenzialecompensativa e perequativa presuppone l accertamento anchemediante presunzioni che lo squilibrio effettivo e di non modestaentità delle condizioni economico patrimoniali delle parti siacausalmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle sceltecomuni di conduzione della vita familiare l assegno divorzileinfatti deve essere anche adeguato sia a compensare il coniugeeconomicamente più debole del sacrificio sopportato per avererinunciato a realistiche occasioni professionali reddituali che ilconiuge richiedente l assegno ha l onere di dimostrare al fine dicontribuire ai bisogni della famiglia sia ad assicurare in funzioneperequativa sempre previo accertamento probatorio dei fatti postia base della disparità economico patrimoniale conseguente alloscioglimento del vincolo un livello reddituale adeguato alcontributo fornito dal richiedente alla conduzione della vitafamiliare e conseguentemente alla formazione del patrimoniofamiliare e personale dell altro coniuge rimanendo in tal casoassorbito l eventuale profilo prettamente assistenziale» Cass4328/2024 «L assegno divorzile assolve una funzione non soloassistenziale ma anche compensativo perequativa che dàconiuge debole ne consegue che detto assegno deve essere10 di 15* disposto Numero registro generale 19650/2023Numero sezionale 3302/2024Numero di raccolta generale 26520/2024riconosciuto in presenza della precondizione di una rilevanteData pubblicazione 11/10/2024disparità della situazione economico patrimoniale tra gli ex coniuginon solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte delconiuge economicamente più debole sia il frutto di un accordointervenuto fra i coniugi ma anche nelle ipotesi di conduzioneunivoca della vita familiare che salvo prova contraria esprimeuna scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi a fronte delcontributo esclusivo o prevalente fornito dal richiedente allaformazione del patrimonio familiare e personale dell altro coniugeanche sotto forma di risparmio»* specie la funzione perequativo compensativa dell assegnodivorzile tende proprio a riequilibrare la posizione dei coniugirispetto agli svantaggi determinati dallo scioglimento della vitamatrimoniale* che solo un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibriopresente al momento del divorzio fra la situazione reddituale epatrimoniale delle parti sia l effetto del sacrificio da parte delconiuge più debole a favore delle esigenze familiari giustifica ilriconoscimento di un assegno «perequativo» cioè di un assegnotendente ad attenuare e rendere accettabile tale squilibrio in base aparametri di giustizia distributiva applicabili anche in sede di crisifamiliare ove i benefici si siano accumulati sul patrimonio o sulreddito di uno solo dei coniugi ma ovviamente non più tendente amantenere il pregresso tenore di vita matrimoniale Infatti inassenza della prova di questo nesso causale l assegno può esseregiustificato soltanto da una esigenza assistenziale la quale tuttaviaconsente il riconoscimento dell assegno se il coniuge più debole nonha i mezzi sufficienti per un esistenza dignitosaE non si tratta di una riedizione della teorica del tenore di vita insede divorzile ma del riconoscimento – in una certa misura daritenersi congrua – dell incremento di benessere attuale opotenziale in atto o spendibile concentratosi su uno solo dei due11 di 15* disposto Numero registro generale 19650/2023Numero sezionale 3302/2024Numero di raccolta generale 26520/2024ex coniugi grazie pero all aiuto che egli abbia ricevutoData pubblicazione 11/10/2024dall impegno familiare dell altro* specie il contributo dato dalla * sposatasi a 19 anni erimasta casalinga alla formazione del patrimonio del marito imprenditore e/o di quello comune è derivato per quantodedotto proprio dall assunzione su di sé del peso prevalente dellacura della casa e dei figli così da consentire all altro coniuge didedicarsi alla propria carriera3 La seconda censura in punto di quantum debeatur è parimentiinfondata* il ricorrente che la conferma in appello malgradogravame sul punto del quantum stabilito in primo grado e quindi laconferma dell assegno di mantenimento stabilito in sede diseparazione € 1 500 00 mensili maggiorato della rivalutazionesecondo gli indici * intercorsa nei dieci anni dalla separazionesenza alcuna ragione giustificatrice esplicitata implica che si siaadottato il criterio della ricostituzione del tenore di vita esistentedurante il rapporto matrimoniale in luogo di quello elaborato dallagiurisprudenza di questa CorteIl ricorrente pur dando atto che non esiste un parametro fissatodalla legge lamenta che non si sia valorizzata la comproprietà perquota del 50% della villa ove ella vive peraltro essendosi revocatal assegnazione della casa coniugale con il divorzioL art 5 comma 6 l 898/1970 come modificata per effetto della* del 1987 n 74 dispone che «Con la sentenza chepronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili delmatrimonio il tribunale tenuto conto delle condizioni dei coniugidelle ragioni della decisione del contributo personale ed economicodato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione delpatrimonio di ciascuno o di quello comune del reddito di entrambie valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata delmatrimonio dispone l obbligo per un coniuge di somministrare12 di 15* disposto Numero registro generale 19650/2023Numero sezionale 3302/2024Numero di raccolta generale 26520/2024periodicamente a favore dell altro un assegno quando quest ultimoData pubblicazione 11/10/2024non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli perragioni oggettive»Le modifiche più significative rispetto alla precedente versione dellanorma attengono all accorpamento di tutti gli indicatori quali «lecondizioni dei coniugi» il «reddito di entrambi» relativi al criterioassistenziale «il contributo personale ed economico dato daciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione delpatrimonio di ciascuno e di quello comune» attinente al criteriocompensativo e le «ragioni della decisione» relative al criteriorisarcitorio nella prima parte della norma come fattori dei quali ilgiudice deve «tenere conto» nel disporre l assegno di divorziononché la condizione dell insussistenza di mezzi adeguati edell impossibilità di procurarli per ragioni obiettive in capo all exconiuge che richieda l assegnoIl testo della norma prevede innanzitutto che il giudice tenga sempre conto delle condizioni dei coniugi delle ragioni delladecisione del contributo personale ed economico dato da ciascunoalla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio diciascuno o di quello comune del reddito di entrambi valutandotutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del rapporto* questa valutazione il giudice disporrà l obbligo per unconiuge di somministrare periodicamente a favore dell altro unassegno quando quest ultimo non ha mezzi adeguati o comunquenon può procurarseli per ragioni oggettive* specie in punto di quantificazione dell assegno divorzile laCorte d appello si è riportata alla motivazione espressa in primogrado con la quale si era evidenziata la congruità dell assegno di €1 720 00 mensili considerato il reddito significativo del marito«ormai sgravato dall obbligo di mantenimento anche dell ultimofiglio» integrandola con la considerazione della spettanza dellostesso in funzione perequativa compensativa tenuto conto della13 di 15* disposto Numero registro generale 19650/2023Numero sezionale 3302/2024durata del matrimonio ventinove anni dell età dell avente dirittoNumero di raccolta generale 26520/2024 63 anni del contributo fornito dalla * alla condizioDnatae p udbbelicllaazio ne 11/10/2024vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune epersonale dell ex coniuge «ex impiegata poi casalinga per la curae crescita dei tre figli accudimento del suocero degli zii maternidel marito» che si era così potuto dedicare all attivitàimprenditoriale nel settore edile venir meno dell assegnazionedella casa coniugale rispettando dunque i parametri di legge4 Per quanto sopra esposto va respinto il ricorsoLe spese liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza P Q MLa Corte respinge il ricorso condanna il ricorrente al rimborso di €3 500 00 a titolo di compensi oltre € 200 00 per esborsi nonchéal rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%ed agli accessori di leggeAi sensi dell art 13 comma 1 quater del DPR 115/2002 dà attodella ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento daparte del ricorrente dell importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso ove dovuto a norma del comma 1bis dello stesso art 13Dispone che ai sensi del D Lgs n 196 del 2003 art 52 sianoomessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusionedel presente provvedimentoCosì deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 settembre2024Il Presidente* *14 di 15* disposto Numero registro generale 19650/2023Numero sezionale 3302/2024Numero di raccolta generale 26520/2024Data pubblicazione 11/10/202415 di 15P Q MLa Corte respinge il ricorso condanna il ricorrente al rimborso di €3 500 00 a titolo di compensi oltre € 200 00 per esborsi nonchéal rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%ed agli accessori di leggeAi sensi dell art 13 comma 1 quater del DPR 115/2002 dà attodella ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento daparte del ricorrente dell importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso ove dovuto a norma del comma 1bis dello stesso art 13Dispone che ai sensi del D Lgs n 196 del 2003 art 52 sianoomessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusionedel presente provvedimentoCosì deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 settembre2024Il Presidente* *14 di 15* disposto Numero registro generale 19650/2023Numero sezionale 3302/2024Numero di raccolta generale 26520/2024Data pubblicazione 11/10/202415 di 15