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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 gennaio 2022

Cassazione n. 04490/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rlette/otite le conclusioni del PG g 6-c-coiTh_1 , ts.e .,e, o -tf / [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con decreto emesso il 20 gennaio 2022 la Corte di Appello di Bari ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto emesso il 27 settembre 2021 dal Tribunale di Bari, che disponeva nei confronti del Nardino la misura della [OSCURATO:PERSONA] di pubblica sicurezza per anni 4 con obbligo di soggiorno nel comune di residenza .

La Corte ha accolto l'appello proposto dal PM, in parziale riforma del decreto del Tribunale di Bari, applicando la prescrizione del divieto di detenere e usare telefoni cellulari ed altri apparecchi radioelettrici di conversazione. 1.1 Avverso la deduzione avanzata dalla difesa con l'atto di appello, con cui si rappresentava l'incompatibilità dell'applicazione della misura di prevenzione con lo stato di detenzione cui è sottoposto il Nardino, la Corte di Appello ha precisato che non è ravvisabile alcuna incompatibilità in quanto la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è applicabile anche alla persona detenuta, con contestuale sospensione della esecuzione e possibilità di dare corso alla applicazione della misura una volta cessato lo stato di detenzione del condannato, qualora ne permanga la pericolosità sociale.

2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Al primo motivo di ricorso si deduce violazione di legge in ordine ai presupposti per l'applicazione della sorveglianza speciale.

Si censura la motivazione nella parte in cui afferma la compatibilità tra lo stato detentivo - Nardino è detenuto a far data dal 1993 - e l'applicazione della misura ed in ordine al profilo della verifica del presupposto della attualità della pericolosità sociale del Nardino.

La condanna in sede penale alla pena di anni 18 di reclusione, peraltro, non è definitiva.

2.2. Al secondo motivo di ricorso si deduce violazione di legge in ordine alla durata della misura, reputata eccessiva.

2.3. Al terzo motivo di ricorso si deduce violazione di legge in ordine al divieto di utilizzare apparecchi di telefonia mobile.

Anche in tal caso si compie riferimento al fatto che la condanna per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti - e associazione mafiosa - è stata emessa in primo grado.

Dunque sarebbe arbitrario ritenere che la inibizione alla pericolosità sociale debba ricomprendere simile prescrizione.

3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 II tema oggetto del primo motivo di ricorso è stato ampiamente trattato - e risolto - già dalla nota decisione Corte Cost. n.291 del 2013, lì dove si è introdotta l'opportuna 'scissione' - in caso di detenzione del soggetto sottoposto al procedimento di prevenzione personale - tra momento deliberativo (ove si realizza una valutazione di pericolosità correlata alle fonti dimostrative e all'inquadramento del soggetto in una delle categorie tipiche di cui agli artt.1 e 4 del d.lgs. n.159 del 2011) e momento esecutivo, con sospensione del titolo e obbligo di rivalutazione della attualità della pericolosità sociale al momento di cessazione della detenzione.

Alla decisione del giudice delle leggi ha fatto seguito la formalizzazione legislativa, 1-41 oggi prevista nel corpo dell'art. 14 d.lgs. n.159 del 2011 (ai commi 2bis e 2ter).

Non vi è pertanto alcuna incompatibilità tra la decisione 'applicativa' (come sopra precisato) della misura personale e condizione di detenzione.

Il primo motivo di ricorso è pertanto infondato. 3.2 Secondo e terzo motivo sono inammissibili per genericità.

Il ricorrente non si confronta con l'ampia motivazione resa in sede di merito in ordine al particolare livello di pericolosità sociale.

Del tutto legittimo, peraltro, è l'utilizzo in sede di prevenzione dei risultati - anche non definitivi - di accertamenti compiuti in sede penale, come più volte precisato da questa Corte di legittimità (per tutte v.

Sez.

I n. 43826 del 2018, Righi ed altri).

Anche la prescrizione atipica del divieto di utilizzare apparecchi di comunicazione, fermo restando quanto detto sopra in punto di necessaria rivalutazione della pericolosità al momento della effettiva esecuzione, non risulta esorbitante e non è correlata esclusivamente agli esiti del giudizio penale ma al negativo quadro complessivo della personalità del Nardino.

Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali .

Così deciso il 26 ottobre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rlette/otite le conclusioni del PG g 6-c-coiTh_1 , ts.e .,e, o -tf / [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con decreto emesso il 20 gennaio 2022 la Corte di Appello di Bari ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto emesso il 27 settembre 2021 dal Tribunale di Bari, che disponeva nei confronti del Nardino la misura della [OSCURATO:PERSONA] di pubblica sicurezza per anni 4 con obbligo di soggiorno nel comune di residenza . La Corte ha accolto l'appello proposto dal PM, in parziale riforma del decreto del Tribunale di Bari, applicando la prescrizione del divieto di detenere e usare telefoni cellulari ed altri apparecchi radioelettrici di conversazione. 1.1 Avverso la deduzione avanzata dalla difesa con l'atto di appello, con cui si rappresentava l'incompatibilità dell'applicazione della misura di prevenzione con lo stato di detenzione cui è sottoposto il Nardino, la Corte di Appello ha precisato che non è ravvisabile alcuna incompatibilità in quanto la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è applicabile anche alla persona detenuta, con contestuale sospensione della esecuzione e possibilità di dare corso alla applicazione della misura una volta cessato lo stato di detenzione del condannato, qualora ne permanga la pericolosità sociale. 2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Al primo motivo di ricorso si deduce violazione di legge in ordine ai presupposti per l'applicazione della sorveglianza speciale. Si censura la motivazione nella parte in cui afferma la compatibilità tra lo stato detentivo - Nardino è detenuto a far data dal 1993 - e l'applicazione della misura ed in ordine al profilo della verifica del presupposto della attualità della pericolosità sociale del Nardino. La condanna in sede penale alla pena di anni 18 di reclusione, peraltro, non è definitiva. 2.2. Al secondo motivo di ricorso si deduce violazione di legge in ordine alla durata della misura, reputata eccessiva. 2.3. Al terzo motivo di ricorso si deduce violazione di legge in ordine al divieto di utilizzare apparecchi di telefonia mobile. Anche in tal caso si compie riferimento al fatto che la condanna per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti - e associazione mafiosa - è stata emessa in primo grado. Dunque sarebbe arbitrario ritenere che la inibizione alla pericolosità sociale debba ricomprendere simile prescrizione. 3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 II tema oggetto del primo motivo di ricorso è stato ampiamente trattato - e risolto - già dalla nota decisione Corte Cost. n.291 del 2013, lì dove si è introdotta l'opportuna 'scissione' - in caso di detenzione del soggetto sottoposto al procedimento di prevenzione personale - tra momento deliberativo (ove si realizza una valutazione di pericolosità correlata alle fonti dimostrative e all'inquadramento del soggetto in una delle categorie tipiche di cui agli artt.1 e 4 del d.lgs. n.159 del 2011) e momento esecutivo, con sospensione del titolo e obbligo di rivalutazione della attualità della pericolosità sociale al momento di cessazione della detenzione. Alla decisione del giudice delle leggi ha fatto seguito la formalizzazione legislativa, 1-41 oggi prevista nel corpo dell'art. 14 d.lgs. n.159 del 2011 (ai commi 2bis e 2ter). Non vi è pertanto alcuna incompatibilità tra la decisione 'applicativa' (come sopra precisato) della misura personale e condizione di detenzione. Il primo motivo di ricorso è pertanto infondato. 3.2 Secondo e terzo motivo sono inammissibili per genericità. Il ricorrente non si confronta con l'ampia motivazione resa in sede di merito in ordine al particolare livello di pericolosità sociale. Del tutto legittimo, peraltro, è l'utilizzo in sede di prevenzione dei risultati - anche non definitivi - di accertamenti compiuti in sede penale, come più volte precisato da questa Corte di legittimità (per tutte v. Sez. I n. 43826 del 2018, Righi ed altri). Anche la prescrizione atipica del divieto di utilizzare apparecchi di comunicazione, fermo restando quanto detto sopra in punto di necessaria rivalutazione della pericolosità al momento della effettiva esecuzione, non risulta esorbitante e non è correlata esclusivamente agli esiti del giudizio penale ma al negativo quadro complessivo della personalità del Nardino. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali . Così deciso il 26 ottobre 202
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