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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 giugno 2023

Cassazione n. 31605/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Nit [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 24 marzo 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui all'art. 624 cod. pen. (fatto commesso a Trapani il 13 gennaio 2016); [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo non è consentito in questa sede, giacché deduce, sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge, mere doglianze in fatto dirette a suggerire una rivalutazione delle prove (quali le dichiarazioni rese dalle persona offesa) poste a fondamento del giudizio di responsabilità, siccome formulato da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni; lo stesso è, oltretutto manifestamente infondato, attesi i pacifici principi di diritto secondo cui: «Le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.» (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Rv. 253214); «In tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidie, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità. (Sez. 4, Sentenza n. 10153 del 11/02/2020, Rv. 278609), come certamente non accaduto nel caso che occupa (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, che contesta il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è del tutto generico, nulla essendo stato addotto, di oggettivo e decisivo, per efficacemente contrastare la ratio decidendi della statuizione impugnata, ossia l'abitualità della condotta del ricorrente; - che il terzo motivo, con il quale ci si duole del diniego delle circostanze ex art. art. 62-bis cod. pen., oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nel caso che occupa (in cui la Corte territoriale ha richiamato il ricco certificato penale del ricorrente, a dispetto della sua giovane età dell'imputato, l'assenza di qualsiasi segnale di ravvedimento e resipiscenza, cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 giugno 2023 Il consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Nit [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 24 marzo 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui all'art. 624 cod. pen. (fatto commesso a Trapani il 13 gennaio 2016); [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo non è consentito in questa sede, giacché deduce, sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge, mere doglianze in fatto dirette a suggerire una rivalutazione delle prove (quali le dichiarazioni rese dalle persona offesa) poste a fondamento del giudizio di responsabilità, siccome formulato da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni; lo stesso è, oltretutto manifestamente infondato, attesi i pacifici principi di diritto secondo cui: «Le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.» (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Rv. 253214); «In tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidie, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità. (Sez. 4, Sentenza n. 10153 del 11/02/2020, Rv. 278609), come certamente non accaduto nel caso che occupa (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, che contesta il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è del tutto generico, nulla essendo stato addotto, di oggettivo e decisivo, per efficacemente contrastare la ratio decidendi della statuizione impugnata, ossia l'abitualità della condotta del ricorrente; - che il terzo motivo, con il quale ci si duole del diniego delle circostanze ex art. art. 62-bis cod. pen., oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nel caso che occupa (in cui la Corte territoriale ha richiamato il ricco certificato penale del ricorrente, a dispetto della sua giovane età dell'imputato, l'assenza di qualsiasi segnale di ravvedimento e resipiscenza, cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 2023 Il consigliere estensore
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