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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 giugno 2026

Cassazione n. 20611/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

, rappresentato e difeso dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 2402/2024 della CORTED'APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/07/2024R.G.N. 176/2023;2026Numero registro generale 19867/2024Numero sezionale 2639/20262639 udita la relazione della causa svolta nella camera diNumero di raccolta generale 20611/2026consiglio del 27/05/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]DANIELA CALAFIORE.1.

Con sentenza confermativa di quella di primo grado, la Corte d’appello diNapoli ha accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra MarabiniGianni e la società [OSCURATO:SOCIETA]., dal 24 marzo 2009 al 12 gennaio 2017,condannando [OSCURATO:PERSONA], quale socio accomandatario, al pagamento delledifferenze retributive e del trattamento di fine rapporto, pari alla somma di euro66.845,00 oltre accessori di legge.2.

Parte ricorrente impugna, con quattro motivi di ricorso, la sentenza dellaCorte di Appello di Napoli.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].4.

A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questaCorte ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la partericorrente, con istanza in data 10 giugno 2025, ha chiesto la decisione del ricorso.5.

Il collegio ha riservato il deposito della motivazione nel termine di sessantagiorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio.Ragioni della decisione1.

Con il primo motivo, il ricorrente, affermando la violazione e falsaapplicazione degli artt. 414 e 416 c.p.c., 2094, 2251, 2697 c.c., 112, 115, 116c.p.c. e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) e 4) cod. proc.civ., deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente in ordineall’accertamento della subordinazione.2.

La censura è manifestamente infondata.

Secondo il consolidatoorientamento di questa Corte, in materia di motivazione apparente, il vizio ricorresoltanto quando la motivazione, pur formalmente esistente, non consenta diindividuare il percorso logico‑giuridico seguito dal giudice di merito, risultandomeramente assertiva o incomprensibile.

In sostanza è apparente la motivazionenon ricostruibile logicamente ovvero priva di riferibilità ai fatti di causa (Cass. sez.un. n. 23240 del 17/11/2005; Cass. n. 4166 del 15/02/2024; Cass. n. 5669 del04/03/2025; Cass. n. 8309 del 3/04/2026).2.1.

Nella fattispecie, la Corte territoriale ha illustrato in modo coerente eintelligibile le ragioni della decisione, richiamando in particolare le risultanze dellaNumero registro generale 19867/2024Numero sezionale 2639/2026Numero di raccolta generale 20611/2026prova testimoniale ritenute decisive ai fini della qualificazione del rapporto, conData pubblicazione 18/06/2026apprezzamento che si colloca nell’alveo della valutazione di merito ed èinsindacabile in sede di legittimità.

In particolare, la Corte territoriale ha fattoriferimento alla testimonianza di Titoso per ritenere provato l’assoggettamento delMarabini al potere direttivo dello Zollo, mostrando di valutare criticamente talefonte di informazioni e confermandone, però, l’utilità anche in considerazione delquadro complessivo offerto dalle stesse ammissioni dell’odierno ricorrente.3.

Con il secondo motivo, parte ricorrente denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 115, 116, 414, 416, 214, 215 c.p.c., 2712 e 2724 n. 1 c.c.e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), 4) e 5) cod. proc. civ.,per l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra leparti, relativo alla mancata valutazione dei documenti prodotti dai qualiemergerebbe il rapporto di associazione tra le parti.4.

Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazionedegli artt. 2103 c.c., 112, 414, 416, 115 e 116 c.p.c., 2697 c.c., 111 Cost., CCNLdi categoria (aziende artigiane del settore area meccanica, installazione diimpianti, orafi, argentieri ed affini odontotecnici del 16.6.11), in relazione all’art.360, primo comma, n. 3), 4) e 5) cod. proc. civ., laddove la Corte territoriale nonsi è pronunciata in merito alla censura relativa al livello di inquadramentocontrattuale riconosciuto al lavoratore (inquadrato nel III livello a fronte del IV).5.

Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazionedegli artt. 2041, 2724 n. 1, 2697 e 2712 c.c., 414 e 416, 214, 215, 115 e 116c.p.c. nonché 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), 4) e 5) cod.proc. civ., non avendo la Corte territoriale ammesso la domanda del ricorrente inmerito alla restituzione delle somme indebitamente percepite dal lavoratore.6.

Le censure articolate con il secondo, terzo e quarto motivo risultano, inprimo luogo, inammissibili per la loro formulazione promiscua, giacché il ricorrentesovrappone e confonde profili di violazione di legge con contestazioni attinenti allaricostruzione del fatto e alla valutazione del materiale probatorio.In materia di ricorso per cassazione, è principio costante che, ove un motivosia articolato in più profili, è necessario che le doglianze siano esposte in modotale da consentire di individuare chiaramente quelle riconducibili a errores iniudicando o in procedendo e quelle afferenti al merito; evenienza che non ricorrenel caso di specie, risolvendosi le censure in una richiesta di rivalutazione dellerisultanze istruttorie; inoltre, qualora i motivi d'impugnazione prospettino unapluralità di questioni precedute dalla elencazione unitaria delle norme violate, sonoinammissibili, in quanto costituiscono una negazione della regola della chiarezza eNumero registro generale 19867/2024Numero sezionale 2639/2026richiedono un intervento della S.C. volto ad enucleare dalla mescolanza dei motiviNumero di raccolta generale 20611/2026le parti concernenti le separate censure (Cass. n. 28541 del 06/11/2024 (Rv.[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione 18/06/2026672672 - 01);7.

Sotto altro profilo, i motivi in esame fanno erroneamente riferimento alvizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

Deve infatti rilevarsi che ilgiudizio di appello si è concluso con una decisione conforme a quella di primo gradoquanto all’accertamento dei fatti, con conseguente operatività della preclusionederivante dalla c.d. doppia conforme.

In difetto dell’indicazione specifica ecomparativa delle diverse rationes decidendi poste a fondamento delle duepronunce di merito, il motivo è inammissibile, ai sensi del quarto comma dell’art.360 cod.proc.civ.Nel caso di specie il ricorso risulta del tutto privo di tale specificazione, per cuiè preclusa la deducibilità del vizio indicato nell’art. 360, primo comma, n.5)cod.proc.civ., come previsto dall’art. 348 bis dello stesso codice.8.

Parimenti inammissibili sono le dedotte violazioni degli artt. 115 e 116c.p.c.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, tali disposizioni sonoviolate soltanto quando il giudice di merito fondi la decisione su prove nonintrodotte dalle parti ovvero attribuisca ad una prova un valore legale diverso daquello normativamente previsto; non già quando, come nella specie, si contestil’esito della valutazione delle prove ritualmente acquisite, mediante una letturaalternativa delle risultanze istruttorie o, comunque, si contesti il "prudenteapprezzamento", pretendendo di attribuire alla risultanza istruttoria un altro ediverso valore (Cass. n. 5800 del 14/03/2026, Rv. 677469 - 01).9.

Del tutto eccentriche risultano poi le denunce di violazione degli artt.214,215, 216 cod.proc.civ., 2712 e 2724 n. 1 cod.civ. rispetto alla ratio decidendisottesa alla valutazione di insufficienza, nel merito dell’accertamento negativo delconcreto atteggiarsi di uno schema societario di fatto, operato dalla sentenzaimpugnata con riferimento alle ricevute trascritte in ricorso.

La Corte territorialeha proceduto ad apprezzamento, condotto in modo logico e coerente, di neutralitàdei dati estrapolabili dalle annotazioni per giungere a significative valutazionifavorevoli alla tesi dell’odierno ricorrente, per cui non si apprezza il nesso, rispettoall’accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, del mancatoapprofondimento sulla autenticità delle sottoscrizioni da parte del Marabini.10.

Manifestamente privo di specificità, tenuto conto dei contenuti del temadevoluto, è il profilo che censura l’inquadramento attribuito al Marabino sulla basedel richiamo ai principi elaborati da questa Corte in tema di domanda diinquadramento superiore ai sensi dell’art. 2013 cod. civ.; si tratta, all’evidenza, diNumero registro generale 19867/2024Numero sezionale 2639/2026una censura non specifica giacché nel caso di specie la Corte territoriale haNumero di raccolta generale 20611/2026proceduto ad un giudizio di mera ricognizione del tipo di mansione espletata e diData pubblicazione 18/06/2026consequenziale sussunzione all’interno delle previsioni del c.c.n.l., il che prescindedalla necessità di effettuare una comparazione tra le previsioni contrattualicollettive relative a diverso inquadramento.11.

Quanto, infine, alla censura relativa al mancato accoglimento delladomanda di restituzione delle somme asseritamente indebitamente percepite dallavoratore, va ribadito il principio, più volte affermato in materia lavoristica,secondo cui, nell’ipotesi di riqualificazione di un rapporto di lavoro autonomo inrapporto di lavoro subordinato, il giudice è tenuto a verificare il rispetto dei minimiretributivi previsti dal contratto collettivo applicabile, ma non può applicareretroattivamente regole proprie del diverso schema della subordinazione al fine diridurre il trattamento economico di fatto corrisposto.

Il trattamento più favorevoleeventualmente riconosciuto al lavoratore resta pertanto acquisito, salva la provache l’erogazione eccedente sia stata determinata da errore essenziale ericonoscibile, prova che nella specie non è stata fornita.12.

In definitiva, quindi, il ricorso va dichiarato inammissibile.Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c., vanno applicati –come previsto dal terzo comma, ultima parte, dellostesso art. 380-bis c.p.c.– il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., conconseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente,di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo),nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒nei limiti di legge‒ in favore dellacassa delle ammende.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alpagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassaavvocati.Numero registro generale 19867/2024Numero sezionale 2639/2026Numero di raccolta generale 20611/2026Condanna altresì il ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, inData pubblicazione 18/06/2026favore del controricorrente, di una somma ulteriore pari ad euro 2.500,00, nonchéal pagamento della somma di € 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, il 27 maggio 2026.La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, rappresentato e difeso dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 2402/2024 della CORTED'APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/07/2024R.G.N. 176/2023;2026Numero registro generale 19867/2024Numero sezionale 2639/20262639 udita la relazione della causa svolta nella camera diNumero di raccolta generale 20611/2026consiglio del 27/05/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]DANIELA CALAFIORE.1. Con sentenza confermativa di quella di primo grado, la Corte d’appello diNapoli ha accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra MarabiniGianni e la società [OSCURATO:SOCIETA]., dal 24 marzo 2009 al 12 gennaio 2017,condannando [OSCURATO:PERSONA], quale socio accomandatario, al pagamento delledifferenze retributive e del trattamento di fine rapporto, pari alla somma di euro66.845,00 oltre accessori di legge.2. Parte ricorrente impugna, con quattro motivi di ricorso, la sentenza dellaCorte di Appello di Napoli. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].4. A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questaCorte ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la partericorrente, con istanza in data 10 giugno 2025, ha chiesto la decisione del ricorso.5. Il collegio ha riservato il deposito della motivazione nel termine di sessantagiorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo, il ricorrente, affermando la violazione e falsaapplicazione degli artt. 414 e 416 c.p.c., 2094, 2251, 2697 c.c., 112, 115, 116c.p.c. e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) e 4) cod. proc.civ., deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente in ordineall’accertamento della subordinazione.2. La censura è manifestamente infondata. Secondo il consolidatoorientamento di questa Corte, in materia di motivazione apparente, il vizio ricorresoltanto quando la motivazione, pur formalmente esistente, non consenta diindividuare il percorso logico‑giuridico seguito dal giudice di merito, risultandomeramente assertiva o incomprensibile. In sostanza è apparente la motivazionenon ricostruibile logicamente ovvero priva di riferibilità ai fatti di causa (Cass. sez.un. n. 23240 del 17/11/2005; Cass. n. 4166 del 15/02/2024; Cass. n. 5669 del04/03/2025; Cass. n. 8309 del 3/04/2026).2.1. Nella fattispecie, la Corte territoriale ha illustrato in modo coerente eintelligibile le ragioni della decisione, richiamando in particolare le risultanze dellaNumero registro generale 19867/2024Numero sezionale 2639/2026Numero di raccolta generale 20611/2026prova testimoniale ritenute decisive ai fini della qualificazione del rapporto, conData pubblicazione 18/06/2026apprezzamento che si colloca nell’alveo della valutazione di merito ed èinsindacabile in sede di legittimità. In particolare, la Corte territoriale ha fattoriferimento alla testimonianza di Titoso per ritenere provato l’assoggettamento delMarabini al potere direttivo dello Zollo, mostrando di valutare criticamente talefonte di informazioni e confermandone, però, l’utilità anche in considerazione delquadro complessivo offerto dalle stesse ammissioni dell’odierno ricorrente.3. Con il secondo motivo, parte ricorrente denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 115, 116, 414, 416, 214, 215 c.p.c., 2712 e 2724 n. 1 c.c.e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), 4) e 5) cod. proc. civ.,per l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra leparti, relativo alla mancata valutazione dei documenti prodotti dai qualiemergerebbe il rapporto di associazione tra le parti.4. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazionedegli artt. 2103 c.c., 112, 414, 416, 115 e 116 c.p.c., 2697 c.c., 111 Cost., CCNLdi categoria (aziende artigiane del settore area meccanica, installazione diimpianti, orafi, argentieri ed affini odontotecnici del 16.6.11), in relazione all’art.360, primo comma, n. 3), 4) e 5) cod. proc. civ., laddove la Corte territoriale nonsi è pronunciata in merito alla censura relativa al livello di inquadramentocontrattuale riconosciuto al lavoratore (inquadrato nel III livello a fronte del IV).5. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazionedegli artt. 2041, 2724 n. 1, 2697 e 2712 c.c., 414 e 416, 214, 215, 115 e 116c.p.c. nonché 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), 4) e 5) cod.proc. civ., non avendo la Corte territoriale ammesso la domanda del ricorrente inmerito alla restituzione delle somme indebitamente percepite dal lavoratore.6. Le censure articolate con il secondo, terzo e quarto motivo risultano, inprimo luogo, inammissibili per la loro formulazione promiscua, giacché il ricorrentesovrappone e confonde profili di violazione di legge con contestazioni attinenti allaricostruzione del fatto e alla valutazione del materiale probatorio.In materia di ricorso per cassazione, è principio costante che, ove un motivosia articolato in più profili, è necessario che le doglianze siano esposte in modotale da consentire di individuare chiaramente quelle riconducibili a errores iniudicando o in procedendo e quelle afferenti al merito; evenienza che non ricorrenel caso di specie, risolvendosi le censure in una richiesta di rivalutazione dellerisultanze istruttorie; inoltre, qualora i motivi d'impugnazione prospettino unapluralità di questioni precedute dalla elencazione unitaria delle norme violate, sonoinammissibili, in quanto costituiscono una negazione della regola della chiarezza eNumero registro generale 19867/2024Numero sezionale 2639/2026richiedono un intervento della S.C. volto ad enucleare dalla mescolanza dei motiviNumero di raccolta generale 20611/2026le parti concernenti le separate censure (Cass. n. 28541 del 06/11/2024 (Rv.[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione 18/06/2026672672 - 01);7. Sotto altro profilo, i motivi in esame fanno erroneamente riferimento alvizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Deve infatti rilevarsi che ilgiudizio di appello si è concluso con una decisione conforme a quella di primo gradoquanto all’accertamento dei fatti, con conseguente operatività della preclusionederivante dalla c.d. doppia conforme. In difetto dell’indicazione specifica ecomparativa delle diverse rationes decidendi poste a fondamento delle duepronunce di merito, il motivo è inammissibile, ai sensi del quarto comma dell’art.360 cod.proc.civ.Nel caso di specie il ricorso risulta del tutto privo di tale specificazione, per cuiè preclusa la deducibilità del vizio indicato nell’art. 360, primo comma, n.5)cod.proc.civ., come previsto dall’art. 348 bis dello stesso codice.8. Parimenti inammissibili sono le dedotte violazioni degli artt. 115 e 116c.p.c. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, tali disposizioni sonoviolate soltanto quando il giudice di merito fondi la decisione su prove nonintrodotte dalle parti ovvero attribuisca ad una prova un valore legale diverso daquello normativamente previsto; non già quando, come nella specie, si contestil’esito della valutazione delle prove ritualmente acquisite, mediante una letturaalternativa delle risultanze istruttorie o, comunque, si contesti il "prudenteapprezzamento", pretendendo di attribuire alla risultanza istruttoria un altro ediverso valore (Cass. n. 5800 del 14/03/2026, Rv. 677469 - 01).9. Del tutto eccentriche risultano poi le denunce di violazione degli artt.214,215, 216 cod.proc.civ., 2712 e 2724 n. 1 cod.civ. rispetto alla ratio decidendisottesa alla valutazione di insufficienza, nel merito dell’accertamento negativo delconcreto atteggiarsi di uno schema societario di fatto, operato dalla sentenzaimpugnata con riferimento alle ricevute trascritte in ricorso. La Corte territorialeha proceduto ad apprezzamento, condotto in modo logico e coerente, di neutralitàdei dati estrapolabili dalle annotazioni per giungere a significative valutazionifavorevoli alla tesi dell’odierno ricorrente, per cui non si apprezza il nesso, rispettoall’accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, del mancatoapprofondimento sulla autenticità delle sottoscrizioni da parte del Marabini.10. Manifestamente privo di specificità, tenuto conto dei contenuti del temadevoluto, è il profilo che censura l’inquadramento attribuito al Marabino sulla basedel richiamo ai principi elaborati da questa Corte in tema di domanda diinquadramento superiore ai sensi dell’art. 2013 cod. civ.; si tratta, all’evidenza, diNumero registro generale 19867/2024Numero sezionale 2639/2026una censura non specifica giacché nel caso di specie la Corte territoriale haNumero di raccolta generale 20611/2026proceduto ad un giudizio di mera ricognizione del tipo di mansione espletata e diData pubblicazione 18/06/2026consequenziale sussunzione all’interno delle previsioni del c.c.n.l., il che prescindedalla necessità di effettuare una comparazione tra le previsioni contrattualicollettive relative a diverso inquadramento.11. Quanto, infine, alla censura relativa al mancato accoglimento delladomanda di restituzione delle somme asseritamente indebitamente percepite dallavoratore, va ribadito il principio, più volte affermato in materia lavoristica,secondo cui, nell’ipotesi di riqualificazione di un rapporto di lavoro autonomo inrapporto di lavoro subordinato, il giudice è tenuto a verificare il rispetto dei minimiretributivi previsti dal contratto collettivo applicabile, ma non può applicareretroattivamente regole proprie del diverso schema della subordinazione al fine diridurre il trattamento economico di fatto corrisposto. Il trattamento più favorevoleeventualmente riconosciuto al lavoratore resta pertanto acquisito, salva la provache l’erogazione eccedente sia stata determinata da errore essenziale ericonoscibile, prova che nella specie non è stata fornita.12. In definitiva, quindi, il ricorso va dichiarato inammissibile.Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c., vanno applicati –come previsto dal terzo comma, ultima parte, dellostesso art. 380-bis c.p.c.– il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., conconseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente,di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo),nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒nei limiti di legge‒ in favore dellacassa delle ammende.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alpagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassaavvocati.Numero registro generale 19867/2024Numero sezionale 2639/2026Numero di raccolta generale 20611/2026Condanna altresì il ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, inData pubblicazione 18/06/2026favore del controricorrente, di una somma ulteriore pari ad euro 2.500,00, nonchéal pagamento della somma di € 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, il 27 maggio 2026.La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]
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