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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 giugno 2026

Cassazione n. 17286/2026

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Venerando ed Antonino” s.n.c.) - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] (in ricorso) ovvero 0098330877 (in memoria) - in persona dellegale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Acireale, alcorso Sicilia, n. 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], larappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso; ambeduegli avvocati hanno indicato i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata.RICORRENTEcontroCOMUNE di ACIREALE – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del sindaco pro tempore,rappresentato e difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato al controri-Numero registro generale 2440/2019Numero sezionale 995/2026Numero di raccolta generale 17286/2026corso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato il proprio indirizzo diData pubblicazione 01/06/2026p.e.c.; elettivamente domiciliato in Roma, alla via Germanico, n. 12, presso lostudio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 1519 dei 20/28.6.2018 della Corte d'Appello di Catania.Udita la relazione nella camera di consiglio del 27 febbraio 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1.

Con atto notificato in data 21.1.2008 la “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]” s.n.c. citava a comparire dinanzi al Tribunale di Catania il [OSCURATO:PERSONA] (cfr. ricorso, pagg. 7 – 9).Esponeva che era proprietaria di un complesso acquedottistico privato e checon ordinanza n. 2/1994 del Sindaco del Comune di Acireale l'impianto e la sor-giva erano stati requisiti dall'Amministrazione comunale onde sopperire alle esi-genze di approvvigionamento idrico.Esponeva altresì che con plurime delibere comunali erano stati regolati i rap-porti tra le parti e tuttavia non era mai stata disposta l'acquisizione e/o l'espro-priazione del complesso acquedottistico.Esponeva inoltre che con determinazione n. 383 del 30.12.2002 si era stabi-lito il trasferimento alla “S.O.G.I.P.” s.r.l., società partecipata dal Comune, ditutti i diritti e di tutti gli oneri, segnatamente, di cui alla delibera n. 36 del13.2.2001 – ove era prevista l'acquisizione mediante espropriazione del com-plesso acquedottistico – e di cui all'allegato protocollo d'intesa.Numero registro generale 2440/2019Numero sezionale 995/2026Numero di raccolta generale 17286/2026Data pubblicazione 01/06/2026Esponeva ancora che in data 5.5.2003 aveva siglato con il Comune di Acirealee con la “S.O.G.I.P.” scrittura privata, con cui si era convenuto che il protocolloin data 15.3.2001 fungesse da preliminare del trasferimento a titolo definitivodel complesso acquedottistico e che il Comune fosse obbligato al pagamentodella somma di euro 278.082,82, quale acconto per l'anno 2002 sul prezzo do-vuto per l'acquisto, confermato nell'importo di lire 8.656.646.583.Esponeva infine che il Comune non aveva fatto luogo all'acquisizione del com-plesso e ne aveva inibito l'utilizzo ad essa attrice.Chiedeva quindi la condanna del Comune di Acireale al pagamento del “cor-rispettivo perequato al valore commerciale dell'impianto acquedottistico in tuttele sue articolazioni e componenti”, al pagamento “dell'indennizzo relativo all'ac-qua emunta a far data dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], sulla base della portata della sorgente(…)”, al pagamento del “premio di rinvenimento (…)”, al risarcimento dei dannisubiti per lucro cessante, al risarcimento del danno non patrimoniale, al risarci-mento di tutti gli ulteriori danni sofferti a qualsiasi titolo.2.

Si costituiva il Comune di Acireale (cfr. ricorso, pagg. 9 - 10).Eccepiva, preliminarmente, per quel che qui rileva, “la litispendenza rispettoalla richiesta di pagamento somme per l'utilizzo dell'acqua relativa al periodo2001 e 2002, essendo la questione già oggetto del giudizio n. 702/2006”.Adduceva, del pari preliminarmente, “la [propria] carenza di legittimazionepassiva (…), essendo l'impianto gestito dalla S.O.G.I.P. a far data dal01.01.2003”.Nel merito instava per il rigetto dell'avversa domanda.3.

Con sentenza n. 483/2010 il Tribunale di Catania - rigettata, in primis,l'eccezione di litispendenza (cfr. ricorso, pag. 11) ‒ accoglieva in parte la do-manda, condannava il Comune di Acireale a pagare alla società attrice la sommaNumero registro generale 2440/2019Numero sezionale 995/2026Numero di raccolta generale 17286/2026Data pubblicazione 01/06/2026di euro 278.082,82 a titolo di indennizzo annuale per ciascuno degli anni com-presi nel periodo tra l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e l'[OSCURATO:DATA_NASCITA], eccezion fatta per gli anni 2001 e2002, dunque a pagare la complessiva somma di euro 1.668.496,92, oltre inte-ressi legali dal 21.1.2008 al soddisfo, e compensava le spese di lite.4.

Il Comune di Acireale proponeva appello.Resisteva la “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ed Antonino” s.n.c.5.

Con sentenza n. 1519/2018 la Corte d'appello di Catania accoglieva il gra-vame, dichiarava il difetto di legittimazione passiva del Comune di Acireale ecompensava integralmente le spese del grado.Dava atto previamente, per quel che qui rileva, la Corte di Catania – in ordineal primo motivo d'appello, con cui il Comune aveva addotto a censura del primodictum la propria “carenza di legittimazione passiva” (cfr. sentenza d'appello,pag. 5) – che, così come si desumeva dalla documentazione allegata, con rogitodel 31.12.2002 era stata costituita la “S.O.G.I.P.”, partecipata dal Comune diAcireale, avente ad oggetto “la gestione del servizio idrico integrato e la distri-buzione del gas metano”, e con apposita convenzione il Comune aveva affidatoalla “S.O.G.I.P.” con decorrenza dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] la gestione dei servizi di acque-dotto e gas metano (cfr. sentenza d'appello, pag. 10).Indi evidenziava che con scrittura privata in data 5.5.2003, sottoscritta dalla“[OSCURATO:PERSONA]” s.n.c., dalla “S.O.G.I.P.” e dal dirigente del settore dei lavoripubblici del Comune di Acireale, si era espressamente convenuto che “a partiredall'anno 2003 il Comune e per lo stesso la SOGIP avrebbe versato alla (…)società appellata la somma di € 278.081,81 (…)”; che con la medesima scrittura- recante conferma della determinazione del prezzo del complesso acquedotti-stico in lire 8.656.646.583 di cui al protocollo d'intesa - era stato espressamentestabilito, all'art. 4, che “la società SOGIP è subentrante nel rapporto”; che l'ap-Numero registro generale 2440/2019Numero sezionale 995/2026Numero di raccolta generale 17286/2026pellata s.n.c., parte della scrittura datata 5.5.2003, aveva accettato espressa-Data pubblicazione 01/06/2026mente il trasferimento alla “S.O.G.I.P.” “di tutti i diritti e gli oneri inerenti lagestione del servizio integrato” (cfr. sentenza d'appello, pag. 11).Evidenziava inoltre che la “S.O.G.I.P.”, s.r.l. unipersonale, benché partecipata(integralmente) dal Comune di Acireale, doveva considerarsi soggetto giuridicodistinto ed autonomo dall'Ente comunale appellante.Evidenziava dunque che difettava la legittimazione passiva in capo al [OSCURATO:PERSONA], siccome il medesimo ente territoriale aveva, “a decorrere dal1.1.2003, periodo che qui rileva”, ceduto alla “S.O.G.I.P.” “tutti i diritti e glioneri inerenti la gestione del servizio idrico integrato, tra cui (…) quelli di utiliz-zazione dell'impianto acquedottistico di proprietà della società appellata con glieventuali obblighi nei confronti della [stessa]” (così sentenza d'appello, pagg.11 – 12).Evidenziava ancora che non esplicava valenza nella controversia de quaquanto statuito dalla Corte d'appello di Catania con la sentenza n. 285 del16.2.2017, siccome concernente l'indennizzo richiesto dalla società appellata“per gli anni 2001 e 2002, ossia prima del subentro della costituita SOGIP alComune di Acireale” (così sentenza d'appello, pag. 12).Evidenziava infine che il buon esito del primo motivo d'appello esplicava va-lenza assorbente rispetto agli altri motivi di gravame (cfr. sentenza d'appello,pag. 12).6.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “[OSCURATO:PERSONA] C.” s.n.c.ovvero la “[OSCURATO:PERSONA] C.” s.n.c. (già “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] edAntonino” s.n.c.); ne ha chiesto sulla scorta di sei motivi, variamente articolati,la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.Numero registro generale 2440/2019Numero sezionale 995/2026Numero di raccolta generale 17286/2026Data pubblicazione 01/06/2026Il Comune di Acireale ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi il ri-corso con il favore delle spese.7.

La ricorrente ha depositato memoria.Del pari ha depositato memoria il controricorrente.CONSIDERATO CHE8.

Con il primo motivo (1A) la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1°co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza e/o del procedimento per vio-lazione degli artt. 81, 99, 100, 112, 166, 167, 171, 342, 345 e 346 cod. proc.civ.Deduce che la Corte di Catania ha accolto il motivo di appello “sull'asseritodifetto di legittimazione processuale in capo al Comune” e tuttavia non ha rile-vato che controparte aveva eccepito l'estraneità al rapporto sostanziale e chesiffatta eccezione, in quanto sollevata tardivamente, era inammissibile ex artt.166 e 167 cod. proc. civ. (cfr. ricorso, pag. 49).Deduce che “l'eccezione sollevata dal Comune di Acireale nella comparsa dicostituzione di primo grado e poi in appello atteneva – non già – ad un vizio delprocesso qual è la carenza di legittimazione passiva in senso tecnico (…) – bensì- [ad] una questione attinente al merito della causa ovvero alla mera titolaritàpassiva del rapporto sostanziale dedotto in causa” (così ricorso, pagg. 52 - 53).Deduce quindi che la medesima questione, in quanto afferente al merito dellacontroversia, poteva essere sollevata “solo su istanza di parte e nel rispettodelle decadenze (…) di cui agli artt. 166 ss. c.p.c.” (così ricorso, pag. 53).Deduce altresì che nella specie è documentale che il Comune di Acireale, ci-tato in primo grado a comparire per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ebbe a costituirsitardivamente, con comparsa depositata in data 21.4.2008, oltre il prescrittoNumero registro generale 2440/2019Numero sezionale 995/2026Numero di raccolta generale 17286/2026Data pubblicazione 01/06/2026termine di venti giorni, così decadendo “dal potere di sollevare eccezioni nonrilevabili d'ufficio” (cfr. ricorso, pagg. 54 – 55).Deduce inoltre che l'avversa eccezione di carenza di legittimazione passivanon afferiva alla domanda risarcitoria per illecita occupazione bensì alla do-manda ex art. 2041 cod. civ., sicché l'avversa eccezione era viepiù inammissi-bile, siccome la domanda di arricchimento senza giusta causa non era statariproposta in appello (cfr. ricorso, pagg. 56 – 57).Deduce infine che la decadenza ex artt. 166 e 167 cod. proc. civ. è rilevabiled'ufficio – giacché il regime delle preclusioni è prefigurato a tutela dell'interessegenerale al corretto svolgimento dell'iter processuale – ed è tuttora sub iudice,ovvero non è coperta da giudicato implicito, poiché respinta in prime cure edevoluta al giudice d'appello con il gravame esperito dal Comune di Acireale(cfr. ricorso, pag. 57).9.

Con il primo motivo (1B) la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1°co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 81, 99,112, 166, 167, 171, 342, 345 e 346 cod. proc. civ., formulando, sub specie di“violazione e/o falsa applicazione” le stesse censure addotte con il primo motivo10.

Si giustifica, in considerazione dell'evidente connessione, la disaminacontestuale di ambedue i profili di censura in cui è articolato il primo motivo diricorso.

In ogni caso, e l'una e l'altra articolazione del primo mezzo sono desti-tuite di fondamento e vanno respinte.11.

Va senza dubbio condivisa e recepita la prospettazione della ricorrentesecondo cui sia in prime cure (cfr. ricorso pagg. 49 – 50, ove è riprodotto quantoeccepito dal Comune innanzi al Tribunale di Catania: “quindi, il Comune di Aci-reale è estraneo ai fatti di cui alla domanda della società [OSCURATO:PERSONA] a farNumero registro generale 2440/2019Numero sezionale 995/2026Numero di raccolta generale 17286/2026Data pubblicazione 01/06/2026data dal 1° gennaio 2003”) sia in seconde cure (cfr. ricorso, pagg. 23 – 26, oveè riprodotto il testo del primo motivo dell'appello del Comune: “il Comune diAcireale è totalmente estraneo ai fatti (…)”.

Cfr. anche ricorso, pagg. 50 – 51:“con il primo motivo di appello il Comune appellante ebbe a censurare la sen-tenza (…) deducendo che dal 01.01.2003 (…) alla S.O.G.I.P. sono stati trasferiti tutti i diritti e relativi oneri (…)”) il Comune di Acireale non aveva addotto néil proprio difetto di legitimatio ad causam ex art. 81 cod. proc. civ. (cfr. Cass.6.3.2008, n. 6132, secondo cui l'accertamento la legittimazione ad agire e con-traddire deve rivolgersi alla coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che pro-pone la domanda ed il soggetto che nella domanda stessa è affermato titolaredel diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda èproposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto ocomunque violatore di quel diritto) né il proprio difetto di legitimatio ad proces-sum ex art. 75 cod. proc. civ. (ovvero la propria inidoneità a compiere e a rice-vere gli atti del processo).Il Comune, difatti, aveva addotto – ad ampio spettro (cfr. anche controri-corso, pag. 24: “su tutte le domande il comune ha preso puntuale posizione,dichiarando (…)”) ‒ di non essere titolare della posizione sostanziale passivacorrelata alle pretese creditorie tutte allegate dall'attrice in giudizio, ossia avevaaddotto il proprio difetto di legittimazione sostanziale passiva.E, ben vero, non attiene alla “legitimatio ad causam” ma al merito della litela questione relativa alla titolarità, attiva o passiva, del rapporto sostanzialededotto in giudizio, risolvendosi nell'accertamento di una situazione di fatto fa-vorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata (cfr. Cass.23.5.2012, n. 8175).12.

In tal guisa è ineludibile il riferimento all'elaborazione di questa Corte.Numero registro generale 2440/2019Numero sezionale 995/2026Numero di raccolta generale 17286/2026Ovvero la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata inData pubblicazione 01/06/2026giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene – si è detto - almerito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il rico-noscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da partedel convenuto (cfr. Cass. sez. un. 16.2.2016, n. 2951 (Rv. 638371-01)).Ovvero le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapportocontroverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ognifase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione as-suma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori,ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti im-peditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti(cfr. Cass. Sez.

Un. 16.2.2016, n. 2951 (Rv. 638372-01); Cass. (ord.) 20.12.2017, n. 30545; Cass. (ord.) 12.2.2021, n. 3765).Ovvero la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso èrilevabile di ufficio dal giudice, se risultante dagli atti di causa (cfr. Cass. Sez.Un. 16.2.2016, n. 2951 (Rv. 638373-01); Cass. (ord.) 1.4.2025, n. 8625.

Nellamotivazione della sentenza n. 2951/2016 delle Sezioni Unite si legge testual-mente: “può allora dirsi che la titolarità, costituendo un elemento costitutivo deldiritto fatto valere in giudizio, può essere negata dal convenuto con una meradifesa e cioè con una presa di posizione negativa, che contrariamente alle ecce-zioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ex art. 167, secondo comma,c.p.c.

È vero che il primo comma del medesimo articolo 167 chiede al convenutodi proporre nella comparsa di risposta tutte le difese prendendo posizione suifatti posti dall'attore fondamento della domanda, ma tale disposizione, contra-riamente a quanto sancito nel comma successivo, non prevede decadenza.

Per-tanto, la questione che non si risolva in un'eccezione in senso stretto può essereNumero registro generale 2440/2019Numero sezionale 995/2026Numero di raccolta generale 17286/2026Data pubblicazione 01/06/2026posta dal convenuto anche oltre quel termine e può essere sollevata d'ufficio dalgiudice.

Essa può anche essere oggetto di motivo di appello, perché l'art. 345,secondo comma, c.p.c. prevede il divieto di "nuove eccezioni che non siano ri-levabili anche d'ufficio").13.

Ebbene, nella specie, innegabilmente, il difetto della titolarità della posi-zione sostanziale passiva, puntualmente reiterato in seconde cure dal [OSCURATO:PERSONA] con l'esperito appello, è stato riscontrato dalla Corte catanese allastregua della “documentazione prodotta in atti” (cfr. sentenza d'appello, pag.10), tanto più che quale elemento costitutivo della domanda spettava all'attriceallegare e provare la titolarità della posizione sostanziale passiva.Su tale scorta ingiustificatamente la ricorrente prospetta che la questioneconcernente il difetto della posizione sostanziale passiva – difetto sostanzianteuna mera difesa rilevabile d'ufficio - poteva essere sollevata “solo su istanza diparte e nel rispetto delle decadenze (…) di cui agli artt. 166 ss. c.p.c.” (cosìricorso, pag. 53).Su tale scorta ingiustificatamente la ricorrente prospetta che il difetto dellatitolarità della posizione sostanziale passiva – difetto sostanziante una mera di-fesa rilevabile d'ufficio – era inammissibile, siccome correlato alla domanda diarricchimento senza giusta causa non riproposta in appello.14.

Ben vero, tal ultimo assunto è viepiù ingiustificato alla stregua del se-guente triplice rilievo.Ovvero la ricorrente non ha compiutamente assolto l'onere di “autosuffi-cienza” rispetto all'originaria comparsa di costituzione e risposta del Comune diAcireale (si è limitata ad enunciarne sinteticamente il contenuto alle pagg. 9 –10 del ricorso; nonché a riprodurne singoli stralci, alle pagg. 49 – 50 e alla pag.56 del ricorso).

L'interpretazione degli atti processuali costituisce attività riser-Numero registro generale 2440/2019Numero sezionale 995/2026Numero di raccolta generale 17286/2026Data pubblicazione 01/06/2026vata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto perviolazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di moti-vazione (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; Cass. (ord.) 31.1.2025, n. 2360).

Ildifetto della legittimazione sostanziale passiva comunque – così come si antici-pato e si ribadirà anche in sede di disamina del secondo mezzo – è stato addottodal Comune ad ampio spettro (“(…) è estraneo ai fatti di cui alla domanda (…)”)e in prime cure (cfr. ricorso, pag. 49 – 50) e in seconde cure, con il primo motivod'appello (cfr. ricorso, pagg. 23 ss. ove è riprodotto il primo motivo dell'appellodel Comune di Acireale).15.

Con il secondo motivo (2A) la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360,1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. ovvero delprincipio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nonché la violazione degliartt. 342, 346 e 329 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 2043 e 2909 cod. civ.Deduce che la Corte di Catania ha errato a ritenere – allorché ha affermatola giurisdizione del G.O. ‒ che la domanda di risarcimento danni proposta inprimo grado avesse natura contrattuale e traesse origine dalla scrittura privatadel 5.5.2003 (cfr. ricorso, pag. 64).Deduce che la domanda spiegata – da essa attrice ‒ in prime cure vertevasulla responsabilità ex art. 2043 cod. civ. del Comune (cfr. ricorso, pag. 64) eche la qualificazione in tal guisa operata dal Tribunale – tant'è che il Tribunaleaveva condannato il Comune al risarcimento dei danni ex lege aquilia – si era“cristallizzata” in appello, atteso che il Comune di Acireale con gli esperiti motividi gravame aveva devoluto in seconde cure non già la questione concernente laqualificazione della domanda risarcitoria, bensì unicamente la questione concer-nente la quantificazione del danno (cfr. ricorso, pag. 67).Numero registro generale 2440/2019Numero sezionale 995/2026Numero di raccolta generale 17286/2026Data pubblicazione 01/06/2026Deduce quindi che la Corte distrettuale, in violazione dell'effetto devolutivodell'appello e del giudicato – che si estende pur alla qualificazione giuridica delrapporto ‒ ha provveduto ex officio alla riqualificazione, mercé modifica dellacausa petendi, dell'originaria domanda da extracontrattuale in contrattuale (cfr.ricorso, pagg. 67 - 68).16.

Con il secondo motivo (2B) la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360,1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod.proc. civ. e degli artt. 329, 342 e 346 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 2043e 2909 cod. civ.Deduce che la Corte di Catania, benché non fosse stato proposto motivo d'ap-pello in ordine alla qualificazione – ex lege aquilia – della pretesa risarcitoriaazionata in prime cure, ha nondimeno escluso la legittimazione sostanziale pas-siva del Comune di Acireale “sulla base del subentro della S.O.G.I.P. nei rapporti contrattuali scaturenti dalla scrittura privata del 05-05-2003, che però il Giu-dice di primo grado non aveva tenuto in considerazione (…), in quanto corretta-mente qualificata [la domanda attorea] in termini di domanda risarcitoria (…)ex art. 2043 c.c. (…)” (così ricorso, pag. 71).Deduce quindi che la Corte d'appello, in violazione dell'effetto devolutivodell'appello, “ha illegittimamente mutato d'ufficio la qualificazione giuridica dataal rapporto in contestazione dal Giudice di primo grado (…) in mancanza di unaspecifica impugnazione e indipendentemente dalle argomentazioni dell'appel-lante” (così ricorso, pagg. 71 – 72).17.

Con il secondo motivo (2C) la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360,1° co., n. 5, cod. proc. civ. vizio di motivazione circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.Numero registro generale 2440/2019Numero sezionale 995/2026Numero di raccolta generale 17286/2026Data pubblicazione 01/06/2026Deduce che la motivazione della sentenza d'appello, in ordine alla qualifica-zione giuridica dei fatti oggetto dell'accertamento compiuto in prime cure, “èinsanabilmente contraddittoria, ovvero apparente” (così ricorso, pag. 74).Deduce che la Corte distrettuale, “pur avendo riconosciuto che la controversiade qua ricadeva nell'ambito dell'art. 2043 c.c. (…), ha poi modificato (…) il pre-supposto applicativo della norma ex art. 2043 c.c. (…), ed ha posto a base dellapropria decisione – non già ‒ il fatto illecito della requisizione e del possesso incapo al Comune del bene della società MIUCCIO (…) – bensì – la scritturaprivata datata 5.5.2003” (così ricorso, pag. 75).18.

Analogamente è opportuno, in dipendenza della palese connessione, l'e-same simultaneo dei tre profili di censura in cui si scompone il secondo motivodi ricorso.

In ogni caso, il secondo mezzo, in relazione a ciascuna delle sue trearticolazioni, è privo di fondamento e va respinto.19.

Va debitamente rimarcato, con riferimento all'àmbito controverso che inquesta sede rileva, ossia in ordine alla legittimazione sostanziale passiva, il cuidifetto è stato addotto - si è anticipato - dal Comune in prime cure e in secondecure ad ampio spettro, ossia in relazione a qualsivoglia titolo creditorio ex ad-verso invocato (“(…) è estraneo ai fatti di cui alla domanda (…)”), che la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata a riscontrarlo - il difetto - alla luce delle risultanze delladocumentazione acquisita agli atti, cioè alla luce delle risultanze del rogito pernotar Saggio del 31.12.2002 e della scrittura privata del 5.5.2003.Tanto, senza dubbio, in linea con l'insegnamento delle Sezioni Unite dapprimacitato, secondo cui la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto contro-verso è rilevabile di ufficio dal giudice, se risultante dagli atti di causa.Correttamente, quindi, il Comune controricorrente ha evidenziato che la Cortecatanese ha deciso - accogliendo lo specifico motivo di appello – “richiamandoNumero registro generale 2440/2019Numero sezionale 995/2026Numero di raccolta generale 17286/2026Data pubblicazione 01/06/2026il regolamento contrattuale sottoscritto dalle parti e riformando la sentenza diprimo grado” (così controricorso, pag. 28).20.

In questi termini risultano avulsi, disancorati dai rilievi dell'impugnatodictum (l'appellata s.n.c., parte della scrittura datata 5.5.2003, aveva accettatoespressamente la cessione alla “S.O.G.I.P.” “di tutti i diritti e gli oneri inerentila gestione del servizio integrato”: cfr. sentenza d'appello, pag. 11) gli assuntidella ricorrente secondo cui la Corte etnea avrebbe indebitamente riqualificatoin chiave contrattuale, ex officio ed in spregio al principio devolutivo, la domandarisarcitoria esperita in primo grado ex lege aquilia (cfr. Cass. (ord.) 10.8.2017,n. 19989, secondo cui in tema di ricorso per cassazione, è necessario che vengacontestata specificamente la “ratio decidendi” posta a fondamento della pronun-cia impugnata; Cass. (ord.) 24.2.2020, n. 4905; Cass. 17.7.2007, n. 15952,secondo cui i motivi di ricorso per cassazione devono connotarsi, a pena di inam-missibilità, in conformità ai requisiti della specificità, completezza e riferibilitàalla decisione impugnata).Nei medesimi termini, in pari tempo, risulta del tutto ingiustificata la denunciadi violazione del principio di “corrispondenza tra chiesto e pronunciato” e delgiudicato “interno” in ordine alla qualificazione della pretesa.Negli stessi termini, in pari tempo, risulta del tutto ingiustificata la denunciadi motivazione “apparente” ovvero contraddittoria.Viceversa, la Corte territoriale ha esplicitato in maniera esaustiva e congrual'iter logico-giuridico che sorregge la propria statuizione.Tanto, ben vero, a prescindere dal rilievo per cui, nel vigore del nuovo testodell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. – al di là dell'ipotesi del “contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili”, insussistente nel caso de quo ‒ non èpiù configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, attesoNumero registro generale 2440/2019Numero sezionale 995/2026Numero di raccolta generale 17286/2026che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all'omesso esame di un fatto de-Data pubblicazione 01/06/2026cisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendoneppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva comeipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4 del medesimo art. 360 cod.proc. civ. (cfr. Cass. (ord.) 6.7.2015, n. 13928).21.

Con il terzo motivo (3A) la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1°co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 2043 cod.civ. e dell'art. 1140 cod. civ.Deduce che l'occupazione abusiva del proprio cespite ha generato un dannoextracontrattuale di natura permanente, cui corrisponde il suo diritto al risarci-mento del danno, “a nulla rilevando (…) che con la scrittura privata del05.05.2003 il Comune avesse ceduto la gestione del bene alla SOGIP trattandosidi un fatto interno ai rapporti tra tali soggetti, e che quindi non faceva veniremeno la condotta illecita da parte del Comune” (così ricorso, pag. 77).Deduce segnatamente che la Corte di Catania non ha tenuto conto che il Co-mune di Acireale aveva “proceduto alla materiale requisizione della sorgente e(…) ne aveva conservato il possesso, non avendo mai proceduto ad un formaleDeduce altresì che la circostanza per cui il Comune di Acireale, immessosi nelpossesso e nella disponibilità delle opere e delle acque relative alla sorgente,avesse affidato alla “S.O.G.I.P.” la gestione dei beni, “non costituiva causa ido-nea ad esonerarlo dalle conseguenze derivanti dalla requisizione ed occupazionedel bene, atteso che ciò era avvenuto in forza di una convenzione ad effettiobbligatori e sempre e comunque nell'interesse e per conto del Comune, (…)beneficiario ultimo dell'occupazione” (così ricorso, pag. 79).Numero registro generale 2440/2019Numero sezionale 995/2026Numero di raccolta generale 17286/2026Data pubblicazione 01/06/2026Deduce segnatamente che la “S.O.G.I.P.” è stata mero detentore per contodel Comune, che viceversa è “rimasto titolare dell'effettivo potere sulla cosa”(così ricorso, pag. 80).Deduce quindi che la Corte d'appello ha fatto “malgoverno” delle norme intema di autore materiale dell'illecito e che il Comune di Acireale è “il titolarepassivo del rapporto obbligatorio collegato ai danni provocati da tale illegittima22.

Con il terzo motivo (3B) la ricorrente denuncia – in subordine - ai sensidell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. vizio di motivazione circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e/o peromessa o insufficiente valutazione delle risultanze processuali.Deduce che ha errato la Corte di Catania ad opinare per la carenza di legitti-mazione passiva del Comune di Acireale “sulla base del ritenuto subentro dellaSOGIP al Comune nella gestione del servizio idrico integrato da gennaio 2003 enei diritti ed obblighi di cui alla scrittura privata del 2003 stipulata tra il Comune,SOGIP e la società Miuccio” (così ricorso, pag. 84).Deduce che dagli atti del processo è emerso che “l'apprensione-detenzionedel bene era abusiva ab origine”; che “era stato proprio il Comune ad occuparee detenere l'immobile”; che “il Comune aveva continuato a possedere il bene azienda idrica affidandone la gestione alla SOGIP società dallo stesso intera-mente partecipata”; che, da un lato, è mancata una formale restituzione ad essaricorrente e, dall'altro, è mancata l'occupazione del bene da parte di un soggettodiverso dal Comune (cfr. ricorso, pagg. 84 – 85).Deduce dunque che la Corte d'appello non ha da tali premesse in fatto trattole dovute conseguenze, “ovvero che l'autore dell'illecita occupazione del benefosse il Comune anche per il periodo successivo a quello indicato nella scritturaNumero registro generale 2440/2019Numero sezionale 995/2026Numero di raccolta generale 17286/2026Data pubblicazione 01/06/2026privata del 2003”, sicché l'obbligazione risarcitoria gravava sull'Ente comunalee non già sulla “S.O.G.I.P.” (così ricorso, pag. 86).Deduce quindi che la Corte distrettuale non ha valutato il complessivo excur-sus dei fatti di causa, “ha focalizzato la propria analisi esclusivamente sulla scrit-tura privata intercorsa tra le parti il 05-05-2003” e “non ha considerato tutti gliulteriori elementi probatori dai quali emergeva chiaramente la permanenza delpossesso in capo al Comune” (così ricorso, pagg. 87 - 88).Deduce infine che la Corte territoriale ha erroneamente percepito il contenutooggettivo della scrittura del 5.5.2003 (cfr. ricorso, pag. 89).23.

Con il terzo motivo (3C) la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1°co., n. 5, cod. proc. civ. vizio di motivazione circa un fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione tra le parti e/o per omessa o insufficientevalutazione delle risultanze processuali.Deduce che la Corte di Catania ha erroneamente ritenuto che il subentro della“S.O.G.I.P.” al Comune di Acireale nella gestione del servizio idrico integratofosse opponibile ad essa ricorrente, “per essere stato accettato dalla stessa inoccasione della stipula della scrittura privata del 2003” (così ricorso, pag. 90).Deduce segnatamente che dalle circostanze del processo è emerso, peraltro,che la scrittura privata del 5.5.2003, finalizzata all'acquisto da parte del [OSCURATO:PERSONA], non ha avuto seguito a causa dell'inadempienza dell'Ente comunale;che “la società ceduta non aveva liberato l'ente cedente da ogni responsabilitàconnessa all'occupazione del complesso”; che nella scrittura del 5.5.2003 il Co-mune aveva riconosciuto di trovarsi nel possesso del bene; che la “S.O.G.I.P.”aveva partecipato alla scrittura del 5.5.2003 “non già in proprio, ma quale entestrumentale del Comune cui era stata affidata la gestione”; che non si è acqui-sito riscontro di alcun atto, “con cui la SOGIP avesse assunto in proprio e diret-Numero registro generale 2440/2019Numero sezionale 995/2026Numero di raccolta generale 17286/2026tamente obbligazioni nei confronti della società appellata” (così ricorso, pagg.Data pubblicazione 01/06/202691 - 92).24.

Con il quarto motivo (4A) la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1°co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione della normativain materia di affidamento in house providing e di società a partecipazione tota-litaria pubblica nonché degli artt. 2475, 2497 (“ante riforma societaria”) e 2697cod. civ.Deduce che la Corte di Catania non ha tenuto conto che la “S.O.G.I.P.”, se-condo il paradigma della società in house providing, è mera derivazione del Co-mune di Acireale (così ricorso, pag. 93).Deduce segnatamente che la Corte d'appello non ha considerato che la“S.O.G.I.P.” è integralmente partecipata dal Comune di Acireale, è stata costi-tuita con delibera n. 115/2012 del Consiglio comunale ai fini dell'affidamentodel servizio idrico integrato del Comune ed è sottoposta, così come emerge dagli(cfr. ricorso, pag. 93).Deduce dunque che la “S.O.G.I.P.”, in quanto società in house providing, èuna mera “longa manus” del Comune di Acireale e “non può ritenersi terzo ri-spetto all'amministrazione controllante ma deve considerarsi come uno dei ser-vizi propri dell'amministrazione stessa”, viepiù che diversamente il Comune nonavrebbe potuto affidare alla “S.O.G.I.P.” “lo svolgimento di un servizio pubblicomediante determina” (così ricorso, pag. 95).Deduce quindi che, ove la Corte di merito avesse tenuto conto che la“S.O.G.I.P.” è un organo indiretto dell'amministrazione comunale, non avrebbereputato il Comune di Acireale estraneo all'illegittima occupazione del complessoacquedottistico (cfr. ricorso, pag. 98).Numero registro generale 2440/2019Numero sezionale 995/2026Numero di raccolta generale 17286/2026Data pubblicazione 01/06/202625.

Con il quarto motivo (4B) la ricorrente denuncia – in subordine ‒ ai sensidell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. vizio di motivazione per omesso esamedi un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e/o peromessa o insufficiente valutazione delle risultanze processuali.Deduce che ha errato la Corte di Catania ad opinare per la terzietà e non giàper la immedesimazione della “S.O.G.I.P.” rispetto al Comune di Acireale (cfr.ricorso, pag. 100).Deduce segnatamente che la Corte d'appello ha fatto luogo all'inesatto ovveroall'incompleto apprezzamento delle risultanze processuali, dei documenti pro-dotti dalle parti, dai cui emergono viceversa, in relazione alla “S.O.G.I.P.”, icaratteri tutti della società in house providing (cfr. ricorso, pag. 99).26.

Con il quinto motivo (5A) la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1°co., n. 5, cod. proc. civ. vizio di motivazione per omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e/o per omessa o in-sufficiente valutazione delle risultanze processuali e/o carente lettura degli attiprocessuali.Deduce che la Corte di Catania, allorché ha opinato per il difetto di legittima-zione passiva del Comune di Acireale a decorrere dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], è incorsa nell'er-ronea percezione degli atti processuali e dei documenti di causa (cfr. ricorso,pag. 104).Deduce segnatamente che la Corte d'appello “ha motivato (…) in modo nonaderente all'esposizione dei fatti ed al contenuto dei documenti esaminati, omet-tendo di collegare le evidenze probatorie che risultano, nel complesso, erronea-mente percepite” (così ricorso, pag. 105).Deduce che deponevano per la responsabilità risarcitoria del Comune di Aci-reale le premesse della scrittura privata del 5.5.2003; la determinazione ammi-Numero registro generale 2440/2019Numero sezionale 995/2026Numero di raccolta generale 17286/2026nistrativa n. 383 del 30.12.2002, con cui il Comune aveva trasferito i propriData pubblicazione 01/06/2026diritti alla “S.O.G.I.P.”; le risultanze della sentenza n. 285/2017 della Corte diappello di Catania, pronunciata tra le stesse parti, seppur con riferimento alleannualità 2001 e 2002 antecedenti al subentro della “S.O.G.I.P.” (cfr. ricorso,pagg. 107 – 109).Deduce altresì che la Corte distrettuale è incorsa nell'erronea percezione delcontenuto oggettivo della scrittura privata del 5.5.2003, siccome non ha de-sunto che “il subentro di SOGIP avveniva sempre per conto e nell'interesse delComune” (così ricorso, pag. 110).Deduce segnatamente che la Corte territoriale ha del tutto travisato il conte-nuto dell'art. 4 della medesima scrittura, ove è previsto, ad ulteriore riscontrodella legittimazione passiva dell'ente comunale, che pur all'esito del subentronella gestione della “S.O.G.I.P.” l'acquisto del complesso acquedottistico sa-rebbe stato da effettuarsi dal Comune (cfr. ricorso, pag. 112).27.

Con il quinto motivo (5B) la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1°co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza o del procedimento per viola-zione degli artt. 112, 115, 116, 324 e 346 cod. proc. civ. nonché degli artt.1362, 1322, 1372 e 2909 cod. civ.Deduce che “l'interpretazione degli atti processuali e dei fatti di causa e deidocumenti acquisiti [cui la Corte di Catania ha fatto luogo] è del tutto esorbi-tante da quella che era la qualificazione dei fatti contenuta nella domanda atto-rea e nella sentenza impugnata” (così ricorso, pag. 113).28.

Con il quinto motivo (5C) la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1°co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 112,115, 116 e 324 cod. proc. civ. nonché degli artt. 1362, 1322, 1372 e 2909 cod.civ.Numero registro generale 2440/2019Numero sezionale 995/2026Numero di raccolta generale 17286/2026Deduce che la Corte di Catania ha erroneamente interpretato le clausole diData pubblicazione 01/06/2026cui alla scrittura privata del 5.5.2003 (cfr. ricorso, pag. 114).Deduce segnatamente che la Corte d'appello non ha interpretato le clausolesecondo il loro senso letterale, non ha tenuto conto della comune intenzionedelle parti e ha del tutto travisato il significato dell'art. 4 della scrittura (cfr.ricorso, pag. 115).Deduce segnatamente che la Corte d'appello ha interpretato in maniera erratala determinazione amministrativa n. 383 del 30.12.2002, con cui il Comune diAcireale ha trasferito alla “S.O.G.I.P.” la gestione dei servizi per l'erogazionedell'acqua e del gas (cfr. ricorso, pagg. 115 – 116).Deduce segnatamente che la Corte d'appello ha disatteso il giudicato“esterno” costituito dalla sentenza n. 285/2017 della Corte di appello di Catania,pronunciata tra le stesse parti e con riferimento alle annualità 2001 e 2002, dacui risulta che ancora nell'anno 2017 il complesso acquedottistico era nel pos-sesso del Comune di Acireale (cfr. ricorso, pagg. 117 – 119).29.

Il terzo motivo, il quarto motivo ed il quinto motivo di ricorso risultanoprivi di fondamento in relazione ad ognuno dei profili in cui ciascuno degli anzi-detti mezzi di impugnazione si struttura; e, ben vero, le ragioni che militano peril rigetto, senza dubbio si ripropongono e sovrappongono; il che senz'altro sug-gerisce il vaglio simultaneo dei motivi de quibus.30.

Va dapprima puntualizzato che la s.n.c. ricorrente non ha contestato cheil lasso temporale che in questa sede riveste valenza – giusta l'espresso rilievoin tal senso della Corte di Catania (cfr. sentenza d'appello, pag. 11) – si identi-fichi con il periodo successivo all'[OSCURATO:DATA_NASCITA].Numero registro generale 2440/2019Numero sezionale 995/2026Numero di raccolta generale 17286/2026Del resto, la ricorrente ha riferito di aver, in relazione alla vicenda controversaData pubblicazione 01/06/2026de qua, avviato in precedenza un separato giudizio mercé ricorso monitorio re-lativamente alle annualità 2001 e 2002 (cfr. ricorso, pagg. 6 - 7).31.

Va poi puntualizzato che ingiustificatamente la ricorrente ha addotto, conil quinto motivo sub C) (cfr. ricorso, pag. 117), che la Corte d'appello di Cataniacon la sentenza in questa sede impugnata ha disatteso – propriamente ai finidel riscontro del perdurante possesso del complesso acquedottistico da partedel Comune di Acireale (cfr. ricorso, pagg. 117 – 118) - il giudicato “esterno”costituito dalla sentenza n. 285 del 16.2.2017 della medesima Corte catanese.Invero, questa Corte non può non dar atto – ex officio - che la sentenza n.285/2017 della Corte siciliana non risulta, allo stato, passata in giudicato, giac-ché questa stessa Corte di legittimità con ordinanza n. 5801 del 5.3.2024 ha, inaccoglimento del ricorso esperito dal Comune di Acireale nei confronti dellas.n.c. in questa sede ricorrente, cassato la sentenza n. 285/2017 della Cortecatanese (riferimento all'ordinanza n. 5801/2024 di questa Corte si rinviene,comunque, alla pag. 4 della memoria del ricorrente e alle pagg. 8 – 9 dellamemoria del controricorrente).Ovviamente, questo Giudice del diritto reputa di attendere ex officio al surri-ferito rilievo nel solco dell'insegnamento per cui, in tema di ricorso per cassa-zione, a fronte di un'eccezione di giudicato “esterno”, ancorché meramente as-sertiva, è compito del giudice di legittimità verificare l'effettiva esistenza di unapronuncia avente tale valenza, poiché il giudicato “esterno” è assimilabile aglielementi normativi ed il suo accertamento, mirando ad evitare la formazione digiudicati contrastanti, è effettuabile anche d'ufficio in qualsiasi stato e grado delprocesso, in quanto corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso allafunzione primaria del processo e consistente nell'eliminazione dell'incertezzaNumero registro generale 2440/2019Numero sezionale 995/2026Numero di raccolta generale 17286/2026Data pubblicazione 01/06/2026delle situazioni giuridiche attraverso la stabilità della decisione (cfr. Cass.26.10.2017, n. 25432).32.

La [OSCURATO:SOCIETA]. ricorrente ha addotto certo – lo si è detto ‒ che il Comune diAcireale ha “proceduto alla materiale requisizione della sorgente e che ne avevaconservato il possesso (…)” (così ricorso, pag. 78); che la “S.O.G.I.P.” è merodetentore per conto del Comune (cfr. ricorso, pag. 80); che la Corte etnea hafatto “malgoverno” delle norme che “attribuiscono la responsabilità all'autoremateriale dell'illecito” (cfr. ricorso, pag. 82).E tuttavia la ricorrente non ha in maniera specifica e compiuta censurato checon la scrittura in data 5.5.2003, alla cui stipulazione ha innegabilmente presoparte, sì da farla propria con la sua sottoscrizione, si era convenuto che “a par-tire dall'anno 2003 il Comune e per lo stesso la SOGIP avrebbe versato allaodierna società appellata la somma di € 278.082,81 (…)”; e che aveva accettatoil trasferimento alla “S.O.G.I.P.” “di tutti i diritti e gli oneri inerenti la gestionedel servizio idrico integrato” (così sentenza d'appello, pag. 11).Al cospetto di siffatta pattuizione, il cui tenore la Corte distrettuale ha repu-tato dirimente – il controricorrente, dal canto suo, ha puntualizzato che l'utilizzodel bene è avvenuto non già in forza di un'occupazione senza titolo ovvero diuna requisizione, bensì “a seguito di un contratto intervenuto tra la società [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:SOCIETA]., e l'inadempimento contrattuale, se esi-stente, è imputabile al rapporto intercorso tra le due società, che avevano as-sunto l'obbligazione contrattuale di compravendita della sorgente, per come for-malizzata nella promessa del 5.5.2003” (così controricorso, pag. 34) – non pos-sono che formularsi i rilievi che seguono.33.

Innanzitutto, la ricorrente, disattendendo l'onere dell' “autosufficienza”,non ha riprodotto nel corpo del ricorso il testo integrale della scrittura delNumero registro generale 2440/2019Numero sezionale 995/2026Numero di raccolta generale 17286/2026Data pubblicazione 01/06/20265.5.2003 e si è limitata ad indicarne genericamente il contenuto (cfr. ricorso,pag. 5) ovvero a riprodurne singoli stralci (cfr. ricorso, pagg. 88, 89, 107, 108,111, 112 e 115), talora relativi alle “premesse” della scrittura (cfr. Cass. (ord.)28.9.2016, n. 19048; Cass. 13.11.2018, n. 29093; Cass. Sez.

Un. 27.12.2019,n. 34469 (Rv. 656488 - 01)).34.

Altresì, la ricorrente si è limitata a formulare generiche doglianze.Ovvero (lo si è premesso) che la scrittura del 5.5.2003 concerne “un fattointerno ai rapporti tra tali soggetti”, cioè tra il Comune e la “S.O.G.I.P.” (cfr.ricorso, pag. 77).Ovvero (lo si è premesso) che la scrittura del 5.5.2003 non ha avuto seguito(cfr. ricorso, pag. 91).Ovvero (lo si è premesso) che con la scrittura del 5.5.2003 “la società cedutanon aveva liberato l'ente cedente da ogni responsabilità connessa all'occupa-zione del complesso” (cfr. ricorso, pag. 91) e a soggiungere, in memoria (cfr.pag. 23), che “non risulta, parimenti, alcuna liberazione del Comune dalle re-sponsabilità connesse all'occupazione del complesso (…)” (in memoria la ricor-rente ha altresì addotto (cfr. pag. 23), nonostante, evidentemente, la scritturadel 5.5.2003, che non “è mai intervenuto alcun atto, né negoziale né ammini-strativo, che trasferisse in capo a SOGIP la responsabilità per l'originaria e per-durante occupazione illegittima della sorgente”).35.

Al contempo, la genericità delle addotte doglianze tanto più riveste va-lenza, siccome talune delle doglianze si risolvono in censure “ermeneutiche”.Cosicché, da un canto, va ribadita l'elaborazione di questa Corte secondo cuie l'interpretazione del contratto e l'interpretazione dell'atto amministrativo acontenuto non normativo sono, ambedue, riservate al giudice di merito (cfr.Cass. sez. lav. 4.4.2022, n. 10745; cfr. Cass. sez. lav. 23.7.2010, n. 17367).Numero registro generale 2440/2019Numero sezionale 995/2026Numero di raccolta generale 17286/2026Cosicché, d'altro canto, va appieno condiviso il rilievo del controricorrente[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]secondo cui “appare, invece, che attraverso il motivo di ricorso la società ricor-rente voglia contrapporre una interpretazione diversa da quella fatta propriadalla Corte catanese” (così controricorso, pag. 40).Tanto, evidentemente, nel solco dell'insegnamento secondo cui né la censuraex n. 3 né la censura ex n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ. possonorisolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che sisostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione; sicché,quando sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito do-lersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (cfr. Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 4178; Cass. 2.5.2006, n. 10131).36.

In questo quadro, pertanto, la ricorrente ingiustificatamente pretende disottrarsi alla efficacia dispositiva della scrittura in data 5.5.2003 (“il ragiona-mento decisorio della sentenza impugnata è affetto da un evidente vizio moti-vazionale (…), senza confrontarsi in modo adeguato con il complessivo quadrofattuale e documentale, dal quale emerge, invece, la persistente natura di attointerno dell'affidamento gestionale e la inopponibilità alla società proprietaria diuna asserita successione di SOGIP nella posizione dell'ente pubblico (…)”: cosìmemoria ricorrente, pag. 24).

Ed ingiustificatamente assume che il Comune è“il titolare passivo del rapporto obbligatorio collegato ai danni provocati da taleillegittima attività” (così ricorso, pag. 83).37.

L'impregiudicata efficacia inter partes della scrittura in data 5.5.2003 (“apartire dall'anno 2003 il Comune e per lo stesso la SOGIP avrebbe versato allaodierna società appellata la somma di € 278.082,81 (…)”) rende vane pur ledoglianze veicolate dal quarto motivo, segnatamente dal profilo sub A).Numero registro generale 2440/2019Numero sezionale 995/2026Numero di raccolta generale 17286/2026Data pubblicazione 01/06/2026E ciò tanto più che, sebbene ai fini dell'assoggettabilità a fallimento, questaCorte ha puntualizzato che la natura della società di capitali con partecipazionein tutto o in parte pubblica non è incisa dall'eventualità del cosiddetto “controlloanalogo”, mediante il quale l'azionista pubblico svolge un'influenza dominantesulla società, così da rendere il legame partecipativo assimilabile ad una rela-zione interorganica, atteso che siffatta peculiarità non incide affatto, sul pianogiuridico-formale, sulla distinzione tra P.A. ed ente privato societario, che restapur sempre centro di imputazione di rapporti e posizioni giuridiche soggettivediverso dall'ente partecipante (cfr. Cass. 22.2.2019, n. 5346; altresì Cass. (ord.)28.3.2023, n. 8794).38.

In pari tempo, con i mezzi di impugnazione in disamina la ricorrente cen-sura – essenzialmente ‒ “in fatto” ed in rapporto alla valutazione degli esitiprobatori il giudizio della Corte di merito (“nel caso concreto, dagli atti del pro-cesso è emerso: (…)”: così ricorso, pag. 84; “dall'esame delle circostanze difatto del processo di primo e secondo grado è emerso che: (…)”: così ricorso,pagg. 90 – 91; “la Corte è incorsa nel mancato (o insufficiente) esame di puntidecisivi della controversia e nel carente esame dei documenti prodotti dalleparti, (…)”: così ricorso, pag. 99; la “sentenza mostra profili di incoerenza edincongruità riferibili ad una errata percezione delle produzioni documentali”: cosìricorso, pagg. 103 – 104; “nella fattispecie l'interpretazione degli atti processualie dei fatti di causa e dei documenti acquisiti è del tutto esorbitante (…)”: cosìricorso, pag. 113).Cosicché sovviene l'elaborazione di questa Corte di legittimità.Ovvero l'insegnamento secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazioneche, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione dilegge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fattoNumero registro generale 2440/2019Numero sezionale 995/2026Numero di raccolta generale 17286/2026Data pubblicazione 01/06/2026decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operatadal giudice di merito (cfr. Cass. sez. un. 27.12.2019, n. 34476 (Rv. 656492-03).Ovvero l'insegnamento secondo cui con il ricorso per cassazione la parte nonpuò rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione,la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie ope-rate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto com-piuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.)7.12.2017, n. 29404).Ovvero l'insegnamento secondo cui il cattivo esercizio del potere di apprez-zamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo adalcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabilenel paradigma dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del prece-dente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. -dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione dilegge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.)26.9.2018, n. 23153; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553).Ovvero l'insegnamento secondo cui l'omesso esame di elementi istruttori nonintegra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fattostorico, rilevante in causa, sia stato comunque – è il caso di specie ‒ preso inconsiderazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tuttele risultanze probatorie (cfr. Cass. (ord.) 29.10.2018, n 27415; cfr. Cass. (ord.)20.6.2024, n. 17005).39.

Con il sesto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n.3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ.; aiNumero registro generale 2440/2019Numero sezionale 995/2026Numero di raccolta generale 17286/2026Data pubblicazione 01/06/2026sensi dell'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza o delprocedimento.Deduce che in dipendenza del buon fondamento degli esperiti motivi di ricorsoper cassazione e quindi dell'infondatezza dell'appello proposto dal Comune diAcireale, la Corte di Catania “avrebbe dovuto condannare controparte al paga-mento integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio” (così ricorso, pag.120).40.

Le ragioni tutte che giustificano l'integrale rigetto del primo, del secondo,del terzo, del quarto e del quinto motivo di ricorso, inducono, di per sé e alcontempo, il rigetto del sesto motivo di ricorso.41.

In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente s.n.c. va condannata arimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità.

Laliquidazione segue come da dispositivo.42.

Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellas.n.c. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto(cfr. Cass. Sez.

Un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.MLa Corte così provvede:rigetta il ricorso;condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente, Comune di Acireale,le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro16.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spesegenerali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;Numero registro generale 2440/2019Numero sezionale 995/2026Numero di raccolta generale 17286/2026Data pubblicazione 01/06/2026ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussi-stenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto peril ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 27 febbraio 2026.Il presidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Venerando ed Antonino” s.n.c.) - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] (in ricorso) ovvero 0098330877 (in memoria) - in persona dellegale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Acireale, alcorso Sicilia, n. 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], larappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso; ambeduegli avvocati hanno indicato i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata.RICORRENTEcontroCOMUNE di ACIREALE – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del sindaco pro tempore,rappresentato e difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato al controri-Numero registro generale 2440/2019Numero sezionale 995/2026Numero di raccolta generale 17286/2026corso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato il proprio indirizzo diData pubblicazione 01/06/2026p.e.c.; elettivamente domiciliato in Roma, alla via Germanico, n. 12, presso lostudio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 1519 dei 20/28.6.2018 della Corte d'Appello di Catania.Udita la relazione nella camera di consiglio del 27 febbraio 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. Con atto notificato in data 21.1.2008 la “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]” s.n.c. citava a comparire dinanzi al Tribunale di Catania il [OSCURATO:PERSONA] (cfr. ricorso, pagg. 7 – 9).Esponeva che era proprietaria di un complesso acquedottistico privato e checon ordinanza n. 2/1994 del Sindaco del Comune di Acireale l'impianto e la sor-giva erano stati requisiti dall'Amministrazione comunale onde sopperire alle esi-genze di approvvigionamento idrico.Esponeva altresì che con plurime delibere comunali erano stati regolati i rap-porti tra le parti e tuttavia non era mai stata disposta l'acquisizione e/o l'espro-priazione del complesso acquedottistico.Esponeva inoltre che con determinazione n. 383 del 30.12.2002 si era stabi-lito il trasferimento alla “S.O.G.I.P.” s.r.l., società partecipata dal Comune, ditutti i diritti e di tutti gli oneri, segnatamente, di cui alla delibera n. 36 del13.2.2001 – ove era prevista l'acquisizione mediante espropriazione del com-plesso acquedottistico – e di cui all'allegato protocollo d'intesa.Numero registro generale 2440/2019Numero sezionale 995/2026Numero di raccolta generale 17286/2026Data pubblicazione 01/06/2026Esponeva ancora che in data 5.5.2003 aveva siglato con il Comune di Acirealee con la “S.O.G.I.P.” scrittura privata, con cui si era convenuto che il protocolloin data 15.3.2001 fungesse da preliminare del trasferimento a titolo definitivodel complesso acquedottistico e che il Comune fosse obbligato al pagamentodella somma di euro 278.082,82, quale acconto per l'anno 2002 sul prezzo do-vuto per l'acquisto, confermato nell'importo di lire 8.656.646.583.Esponeva infine che il Comune non aveva fatto luogo all'acquisizione del com-plesso e ne aveva inibito l'utilizzo ad essa attrice.Chiedeva quindi la condanna del Comune di Acireale al pagamento del “cor-rispettivo perequato al valore commerciale dell'impianto acquedottistico in tuttele sue articolazioni e componenti”, al pagamento “dell'indennizzo relativo all'ac-qua emunta a far data dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], sulla base della portata della sorgente(…)”, al pagamento del “premio di rinvenimento (…)”, al risarcimento dei dannisubiti per lucro cessante, al risarcimento del danno non patrimoniale, al risarci-mento di tutti gli ulteriori danni sofferti a qualsiasi titolo.2. Si costituiva il Comune di Acireale (cfr. ricorso, pagg. 9 - 10).Eccepiva, preliminarmente, per quel che qui rileva, “la litispendenza rispettoalla richiesta di pagamento somme per l'utilizzo dell'acqua relativa al periodo2001 e 2002, essendo la questione già oggetto del giudizio n. 702/2006”.Adduceva, del pari preliminarmente, “la [propria] carenza di legittimazionepassiva (…), essendo l'impianto gestito dalla S.O.G.I.P. a far data dal01.01.2003”.Nel merito instava per il rigetto dell'avversa domanda.3. Con sentenza n. 483/2010 il Tribunale di Catania - rigettata, in primis,l'eccezione di litispendenza (cfr. ricorso, pag. 11) ‒ accoglieva in parte la do-manda, condannava il Comune di Acireale a pagare alla società attrice la sommaNumero registro generale 2440/2019Numero sezionale 995/2026Numero di raccolta generale 17286/2026Data pubblicazione 01/06/2026di euro 278.082,82 a titolo di indennizzo annuale per ciascuno degli anni com-presi nel periodo tra l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e l'[OSCURATO:DATA_NASCITA], eccezion fatta per gli anni 2001 e2002, dunque a pagare la complessiva somma di euro 1.668.496,92, oltre inte-ressi legali dal 21.1.2008 al soddisfo, e compensava le spese di lite.4. Il Comune di Acireale proponeva appello.Resisteva la “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ed Antonino” s.n.c.5. Con sentenza n. 1519/2018 la Corte d'appello di Catania accoglieva il gra-vame, dichiarava il difetto di legittimazione passiva del Comune di Acireale ecompensava integralmente le spese del grado.Dava atto previamente, per quel che qui rileva, la Corte di Catania – in ordineal primo motivo d'appello, con cui il Comune aveva addotto a censura del primodictum la propria “carenza di legittimazione passiva” (cfr. sentenza d'appello,pag. 5) – che, così come si desumeva dalla documentazione allegata, con rogitodel 31.12.2002 era stata costituita la “S.O.G.I.P.”, partecipata dal Comune diAcireale, avente ad oggetto “la gestione del servizio idrico integrato e la distri-buzione del gas metano”, e con apposita convenzione il Comune aveva affidatoalla “S.O.G.I.P.” con decorrenza dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] la gestione dei servizi di acque-dotto e gas metano (cfr. sentenza d'appello, pag. 10).Indi evidenziava che con scrittura privata in data 5.5.2003, sottoscritta dalla“[OSCURATO:PERSONA]” s.n.c., dalla “S.O.G.I.P.” e dal dirigente del settore dei lavoripubblici del Comune di Acireale, si era espressamente convenuto che “a partiredall'anno 2003 il Comune e per lo stesso la SOGIP avrebbe versato alla (…)società appellata la somma di € 278.081,81 (…)”; che con la medesima scrittura- recante conferma della determinazione del prezzo del complesso acquedotti-stico in lire 8.656.646.583 di cui al protocollo d'intesa - era stato espressamentestabilito, all'art. 4, che “la società SOGIP è subentrante nel rapporto”; che l'ap-Numero registro generale 2440/2019Numero sezionale 995/2026Numero di raccolta generale 17286/2026pellata s.n.c., parte della scrittura datata 5.5.2003, aveva accettato espressa-Data pubblicazione 01/06/2026mente il trasferimento alla “S.O.G.I.P.” “di tutti i diritti e gli oneri inerenti lagestione del servizio integrato” (cfr. sentenza d'appello, pag. 11).Evidenziava inoltre che la “S.O.G.I.P.”, s.r.l. unipersonale, benché partecipata(integralmente) dal Comune di Acireale, doveva considerarsi soggetto giuridicodistinto ed autonomo dall'Ente comunale appellante.Evidenziava dunque che difettava la legittimazione passiva in capo al [OSCURATO:PERSONA], siccome il medesimo ente territoriale aveva, “a decorrere dal1.1.2003, periodo che qui rileva”, ceduto alla “S.O.G.I.P.” “tutti i diritti e glioneri inerenti la gestione del servizio idrico integrato, tra cui (…) quelli di utiliz-zazione dell'impianto acquedottistico di proprietà della società appellata con glieventuali obblighi nei confronti della [stessa]” (così sentenza d'appello, pagg.11 – 12).Evidenziava ancora che non esplicava valenza nella controversia de quaquanto statuito dalla Corte d'appello di Catania con la sentenza n. 285 del16.2.2017, siccome concernente l'indennizzo richiesto dalla società appellata“per gli anni 2001 e 2002, ossia prima del subentro della costituita SOGIP alComune di Acireale” (così sentenza d'appello, pag. 12).Evidenziava infine che il buon esito del primo motivo d'appello esplicava va-lenza assorbente rispetto agli altri motivi di gravame (cfr. sentenza d'appello,pag. 12).6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “[OSCURATO:PERSONA] C.” s.n.c.ovvero la “[OSCURATO:PERSONA] C.” s.n.c. (già “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] edAntonino” s.n.c.); ne ha chiesto sulla scorta di sei motivi, variamente articolati,la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.Numero registro generale 2440/2019Numero sezionale 995/2026Numero di raccolta generale 17286/2026Data pubblicazione 01/06/2026Il Comune di Acireale ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi il ri-corso con il favore delle spese.7. La ricorrente ha depositato memoria.Del pari ha depositato memoria il controricorrente.CONSIDERATO CHE8. Con il primo motivo (1A) la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1°co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza e/o del procedimento per vio-lazione degli artt. 81, 99, 100, 112, 166, 167, 171, 342, 345 e 346 cod. proc.civ.Deduce che la Corte di Catania ha accolto il motivo di appello “sull'asseritodifetto di legittimazione processuale in capo al Comune” e tuttavia non ha rile-vato che controparte aveva eccepito l'estraneità al rapporto sostanziale e chesiffatta eccezione, in quanto sollevata tardivamente, era inammissibile ex artt.166 e 167 cod. proc. civ. (cfr. ricorso, pag. 49).Deduce che “l'eccezione sollevata dal Comune di Acireale nella comparsa dicostituzione di primo grado e poi in appello atteneva – non già – ad un vizio delprocesso qual è la carenza di legittimazione passiva in senso tecnico (…) – bensì- [ad] una questione attinente al merito della causa ovvero alla mera titolaritàpassiva del rapporto sostanziale dedotto in causa” (così ricorso, pagg. 52 - 53).Deduce quindi che la medesima questione, in quanto afferente al merito dellacontroversia, poteva essere sollevata “solo su istanza di parte e nel rispettodelle decadenze (…) di cui agli artt. 166 ss. c.p.c.” (così ricorso, pag. 53).Deduce altresì che nella specie è documentale che il Comune di Acireale, ci-tato in primo grado a comparire per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ebbe a costituirsitardivamente, con comparsa depositata in data 21.4.2008, oltre il prescrittoNumero registro generale 2440/2019Numero sezionale 995/2026Numero di raccolta generale 17286/2026Data pubblicazione 01/06/2026termine di venti giorni, così decadendo “dal potere di sollevare eccezioni nonrilevabili d'ufficio” (cfr. ricorso, pagg. 54 – 55).Deduce inoltre che l'avversa eccezione di carenza di legittimazione passivanon afferiva alla domanda risarcitoria per illecita occupazione bensì alla do-manda ex art. 2041 cod. civ., sicché l'avversa eccezione era viepiù inammissi-bile, siccome la domanda di arricchimento senza giusta causa non era statariproposta in appello (cfr. ricorso, pagg. 56 – 57).Deduce infine che la decadenza ex artt. 166 e 167 cod. proc. civ. è rilevabiled'ufficio – giacché il regime delle preclusioni è prefigurato a tutela dell'interessegenerale al corretto svolgimento dell'iter processuale – ed è tuttora sub iudice,ovvero non è coperta da giudicato implicito, poiché respinta in prime cure edevoluta al giudice d'appello con il gravame esperito dal Comune di Acireale(cfr. ricorso, pag. 57).9. Con il primo motivo (1B) la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1°co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 81, 99,112, 166, 167, 171, 342, 345 e 346 cod. proc. civ., formulando, sub specie di“violazione e/o falsa applicazione” le stesse censure addotte con il primo motivo10. Si giustifica, in considerazione dell'evidente connessione, la disaminacontestuale di ambedue i profili di censura in cui è articolato il primo motivo diricorso. In ogni caso, e l'una e l'altra articolazione del primo mezzo sono desti-tuite di fondamento e vanno respinte.11. Va senza dubbio condivisa e recepita la prospettazione della ricorrentesecondo cui sia in prime cure (cfr. ricorso pagg. 49 – 50, ove è riprodotto quantoeccepito dal Comune innanzi al Tribunale di Catania: “quindi, il Comune di Aci-reale è estraneo ai fatti di cui alla domanda della società [OSCURATO:PERSONA] a farNumero registro generale 2440/2019Numero sezionale 995/2026Numero di raccolta generale 17286/2026Data pubblicazione 01/06/2026data dal 1° gennaio 2003”) sia in seconde cure (cfr. ricorso, pagg. 23 – 26, oveè riprodotto il testo del primo motivo dell'appello del Comune: “il Comune diAcireale è totalmente estraneo ai fatti (…)”. Cfr. anche ricorso, pagg. 50 – 51:“con il primo motivo di appello il Comune appellante ebbe a censurare la sen-tenza (…) deducendo che dal 01.01.2003 (…) alla S.O.G.I.P. sono stati trasferiti tutti i diritti e relativi oneri (…)”) il Comune di Acireale non aveva addotto néil proprio difetto di legitimatio ad causam ex art. 81 cod. proc. civ. (cfr. Cass.6.3.2008, n. 6132, secondo cui l'accertamento la legittimazione ad agire e con-traddire deve rivolgersi alla coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che pro-pone la domanda ed il soggetto che nella domanda stessa è affermato titolaredel diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda èproposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto ocomunque violatore di quel diritto) né il proprio difetto di legitimatio ad proces-sum ex art. 75 cod. proc. civ. (ovvero la propria inidoneità a compiere e a rice-vere gli atti del processo).Il Comune, difatti, aveva addotto – ad ampio spettro (cfr. anche controri-corso, pag. 24: “su tutte le domande il comune ha preso puntuale posizione,dichiarando (…)”) ‒ di non essere titolare della posizione sostanziale passivacorrelata alle pretese creditorie tutte allegate dall'attrice in giudizio, ossia avevaaddotto il proprio difetto di legittimazione sostanziale passiva.E, ben vero, non attiene alla “legitimatio ad causam” ma al merito della litela questione relativa alla titolarità, attiva o passiva, del rapporto sostanzialededotto in giudizio, risolvendosi nell'accertamento di una situazione di fatto fa-vorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata (cfr. Cass.23.5.2012, n. 8175).12. In tal guisa è ineludibile il riferimento all'elaborazione di questa Corte.Numero registro generale 2440/2019Numero sezionale 995/2026Numero di raccolta generale 17286/2026Ovvero la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata inData pubblicazione 01/06/2026giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene – si è detto - almerito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il rico-noscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da partedel convenuto (cfr. Cass. sez. un. 16.2.2016, n. 2951 (Rv. 638371-01)).Ovvero le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapportocontroverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ognifase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione as-suma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori,ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti im-peditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti(cfr. Cass. Sez. Un. 16.2.2016, n. 2951 (Rv. 638372-01); Cass. (ord.) 20.12.2017, n. 30545; Cass. (ord.) 12.2.2021, n. 3765).Ovvero la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso èrilevabile di ufficio dal giudice, se risultante dagli atti di causa (cfr. Cass. Sez.Un. 16.2.2016, n. 2951 (Rv. 638373-01); Cass. (ord.) 1.4.2025, n. 8625. Nellamotivazione della sentenza n. 2951/2016 delle Sezioni Unite si legge testual-mente: “può allora dirsi che la titolarità, costituendo un elemento costitutivo deldiritto fatto valere in giudizio, può essere negata dal convenuto con una meradifesa e cioè con una presa di posizione negativa, che contrariamente alle ecce-zioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ex art. 167, secondo comma,c.p.c. È vero che il primo comma del medesimo articolo 167 chiede al convenutodi proporre nella comparsa di risposta tutte le difese prendendo posizione suifatti posti dall'attore fondamento della domanda, ma tale disposizione, contra-riamente a quanto sancito nel comma successivo, non prevede decadenza. Per-tanto, la questione che non si risolva in un'eccezione in senso stretto può essereNumero registro generale 2440/2019Numero sezionale 995/2026Numero di raccolta generale 17286/2026Data pubblicazione 01/06/2026posta dal convenuto anche oltre quel termine e può essere sollevata d'ufficio dalgiudice. Essa può anche essere oggetto di motivo di appello, perché l'art. 345,secondo comma, c.p.c. prevede il divieto di "nuove eccezioni che non siano ri-levabili anche d'ufficio").13. Ebbene, nella specie, innegabilmente, il difetto della titolarità della posi-zione sostanziale passiva, puntualmente reiterato in seconde cure dal [OSCURATO:PERSONA] con l'esperito appello, è stato riscontrato dalla Corte catanese allastregua della “documentazione prodotta in atti” (cfr. sentenza d'appello, pag.10), tanto più che quale elemento costitutivo della domanda spettava all'attriceallegare e provare la titolarità della posizione sostanziale passiva.Su tale scorta ingiustificatamente la ricorrente prospetta che la questioneconcernente il difetto della posizione sostanziale passiva – difetto sostanzianteuna mera difesa rilevabile d'ufficio - poteva essere sollevata “solo su istanza diparte e nel rispetto delle decadenze (…) di cui agli artt. 166 ss. c.p.c.” (cosìricorso, pag. 53).Su tale scorta ingiustificatamente la ricorrente prospetta che il difetto dellatitolarità della posizione sostanziale passiva – difetto sostanziante una mera di-fesa rilevabile d'ufficio – era inammissibile, siccome correlato alla domanda diarricchimento senza giusta causa non riproposta in appello.14. Ben vero, tal ultimo assunto è viepiù ingiustificato alla stregua del se-guente triplice rilievo.Ovvero la ricorrente non ha compiutamente assolto l'onere di “autosuffi-cienza” rispetto all'originaria comparsa di costituzione e risposta del Comune diAcireale (si è limitata ad enunciarne sinteticamente il contenuto alle pagg. 9 –10 del ricorso; nonché a riprodurne singoli stralci, alle pagg. 49 – 50 e alla pag.56 del ricorso). L'interpretazione degli atti processuali costituisce attività riser-Numero registro generale 2440/2019Numero sezionale 995/2026Numero di raccolta generale 17286/2026Data pubblicazione 01/06/2026vata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto perviolazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di moti-vazione (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; Cass. (ord.) 31.1.2025, n. 2360). Ildifetto della legittimazione sostanziale passiva comunque – così come si antici-pato e si ribadirà anche in sede di disamina del secondo mezzo – è stato addottodal Comune ad ampio spettro (“(…) è estraneo ai fatti di cui alla domanda (…)”)e in prime cure (cfr. ricorso, pag. 49 – 50) e in seconde cure, con il primo motivod'appello (cfr. ricorso, pagg. 23 ss. ove è riprodotto il primo motivo dell'appellodel Comune di Acireale).15. Con il secondo motivo (2A) la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360,1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. ovvero delprincipio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nonché la violazione degliartt. 342, 346 e 329 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 2043 e 2909 cod. civ.Deduce che la Corte di Catania ha errato a ritenere – allorché ha affermatola giurisdizione del G.O. ‒ che la domanda di risarcimento danni proposta inprimo grado avesse natura contrattuale e traesse origine dalla scrittura privatadel 5.5.2003 (cfr. ricorso, pag. 64).Deduce che la domanda spiegata – da essa attrice ‒ in prime cure vertevasulla responsabilità ex art. 2043 cod. civ. del Comune (cfr. ricorso, pag. 64) eche la qualificazione in tal guisa operata dal Tribunale – tant'è che il Tribunaleaveva condannato il Comune al risarcimento dei danni ex lege aquilia – si era“cristallizzata” in appello, atteso che il Comune di Acireale con gli esperiti motividi gravame aveva devoluto in seconde cure non già la questione concernente laqualificazione della domanda risarcitoria, bensì unicamente la questione concer-nente la quantificazione del danno (cfr. ricorso, pag. 67).Numero registro generale 2440/2019Numero sezionale 995/2026Numero di raccolta generale 17286/2026Data pubblicazione 01/06/2026Deduce quindi che la Corte distrettuale, in violazione dell'effetto devolutivodell'appello e del giudicato – che si estende pur alla qualificazione giuridica delrapporto ‒ ha provveduto ex officio alla riqualificazione, mercé modifica dellacausa petendi, dell'originaria domanda da extracontrattuale in contrattuale (cfr.ricorso, pagg. 67 - 68).16. Con il secondo motivo (2B) la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360,1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod.proc. civ. e degli artt. 329, 342 e 346 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 2043e 2909 cod. civ.Deduce che la Corte di Catania, benché non fosse stato proposto motivo d'ap-pello in ordine alla qualificazione – ex lege aquilia – della pretesa risarcitoriaazionata in prime cure, ha nondimeno escluso la legittimazione sostanziale pas-siva del Comune di Acireale “sulla base del subentro della S.O.G.I.P. nei rapporti contrattuali scaturenti dalla scrittura privata del 05-05-2003, che però il Giu-dice di primo grado non aveva tenuto in considerazione (…), in quanto corretta-mente qualificata [la domanda attorea] in termini di domanda risarcitoria (…)ex art. 2043 c.c. (…)” (così ricorso, pag. 71).Deduce quindi che la Corte d'appello, in violazione dell'effetto devolutivodell'appello, “ha illegittimamente mutato d'ufficio la qualificazione giuridica dataal rapporto in contestazione dal Giudice di primo grado (…) in mancanza di unaspecifica impugnazione e indipendentemente dalle argomentazioni dell'appel-lante” (così ricorso, pagg. 71 – 72).17. Con il secondo motivo (2C) la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360,1° co., n. 5, cod. proc. civ. vizio di motivazione circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.Numero registro generale 2440/2019Numero sezionale 995/2026Numero di raccolta generale 17286/2026Data pubblicazione 01/06/2026Deduce che la motivazione della sentenza d'appello, in ordine alla qualifica-zione giuridica dei fatti oggetto dell'accertamento compiuto in prime cure, “èinsanabilmente contraddittoria, ovvero apparente” (così ricorso, pag. 74).Deduce che la Corte distrettuale, “pur avendo riconosciuto che la controversiade qua ricadeva nell'ambito dell'art. 2043 c.c. (…), ha poi modificato (…) il pre-supposto applicativo della norma ex art. 2043 c.c. (…), ed ha posto a base dellapropria decisione – non già ‒ il fatto illecito della requisizione e del possesso incapo al Comune del bene della società MIUCCIO (…) – bensì – la scritturaprivata datata 5.5.2003” (così ricorso, pag. 75).18. Analogamente è opportuno, in dipendenza della palese connessione, l'e-same simultaneo dei tre profili di censura in cui si scompone il secondo motivodi ricorso. In ogni caso, il secondo mezzo, in relazione a ciascuna delle sue trearticolazioni, è privo di fondamento e va respinto.19. Va debitamente rimarcato, con riferimento all'àmbito controverso che inquesta sede rileva, ossia in ordine alla legittimazione sostanziale passiva, il cuidifetto è stato addotto - si è anticipato - dal Comune in prime cure e in secondecure ad ampio spettro, ossia in relazione a qualsivoglia titolo creditorio ex ad-verso invocato (“(…) è estraneo ai fatti di cui alla domanda (…)”), che la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata a riscontrarlo - il difetto - alla luce delle risultanze delladocumentazione acquisita agli atti, cioè alla luce delle risultanze del rogito pernotar Saggio del 31.12.2002 e della scrittura privata del 5.5.2003.Tanto, senza dubbio, in linea con l'insegnamento delle Sezioni Unite dapprimacitato, secondo cui la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto contro-verso è rilevabile di ufficio dal giudice, se risultante dagli atti di causa.Correttamente, quindi, il Comune controricorrente ha evidenziato che la Cortecatanese ha deciso - accogliendo lo specifico motivo di appello – “richiamandoNumero registro generale 2440/2019Numero sezionale 995/2026Numero di raccolta generale 17286/2026Data pubblicazione 01/06/2026il regolamento contrattuale sottoscritto dalle parti e riformando la sentenza diprimo grado” (così controricorso, pag. 28).20. In questi termini risultano avulsi, disancorati dai rilievi dell'impugnatodictum (l'appellata s.n.c., parte della scrittura datata 5.5.2003, aveva accettatoespressamente la cessione alla “S.O.G.I.P.” “di tutti i diritti e gli oneri inerentila gestione del servizio integrato”: cfr. sentenza d'appello, pag. 11) gli assuntidella ricorrente secondo cui la Corte etnea avrebbe indebitamente riqualificatoin chiave contrattuale, ex officio ed in spregio al principio devolutivo, la domandarisarcitoria esperita in primo grado ex lege aquilia (cfr. Cass. (ord.) 10.8.2017,n. 19989, secondo cui in tema di ricorso per cassazione, è necessario che vengacontestata specificamente la “ratio decidendi” posta a fondamento della pronun-cia impugnata; Cass. (ord.) 24.2.2020, n. 4905; Cass. 17.7.2007, n. 15952,secondo cui i motivi di ricorso per cassazione devono connotarsi, a pena di inam-missibilità, in conformità ai requisiti della specificità, completezza e riferibilitàalla decisione impugnata).Nei medesimi termini, in pari tempo, risulta del tutto ingiustificata la denunciadi violazione del principio di “corrispondenza tra chiesto e pronunciato” e delgiudicato “interno” in ordine alla qualificazione della pretesa.Negli stessi termini, in pari tempo, risulta del tutto ingiustificata la denunciadi motivazione “apparente” ovvero contraddittoria.Viceversa, la Corte territoriale ha esplicitato in maniera esaustiva e congrual'iter logico-giuridico che sorregge la propria statuizione.Tanto, ben vero, a prescindere dal rilievo per cui, nel vigore del nuovo testodell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. – al di là dell'ipotesi del “contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili”, insussistente nel caso de quo ‒ non èpiù configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, attesoNumero registro generale 2440/2019Numero sezionale 995/2026Numero di raccolta generale 17286/2026che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all'omesso esame di un fatto de-Data pubblicazione 01/06/2026cisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendoneppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva comeipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4 del medesimo art. 360 cod.proc. civ. (cfr. Cass. (ord.) 6.7.2015, n. 13928).21. Con il terzo motivo (3A) la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1°co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 2043 cod.civ. e dell'art. 1140 cod. civ.Deduce che l'occupazione abusiva del proprio cespite ha generato un dannoextracontrattuale di natura permanente, cui corrisponde il suo diritto al risarci-mento del danno, “a nulla rilevando (…) che con la scrittura privata del05.05.2003 il Comune avesse ceduto la gestione del bene alla SOGIP trattandosidi un fatto interno ai rapporti tra tali soggetti, e che quindi non faceva veniremeno la condotta illecita da parte del Comune” (così ricorso, pag. 77).Deduce segnatamente che la Corte di Catania non ha tenuto conto che il Co-mune di Acireale aveva “proceduto alla materiale requisizione della sorgente e(…) ne aveva conservato il possesso, non avendo mai proceduto ad un formaleDeduce altresì che la circostanza per cui il Comune di Acireale, immessosi nelpossesso e nella disponibilità delle opere e delle acque relative alla sorgente,avesse affidato alla “S.O.G.I.P.” la gestione dei beni, “non costituiva causa ido-nea ad esonerarlo dalle conseguenze derivanti dalla requisizione ed occupazionedel bene, atteso che ciò era avvenuto in forza di una convenzione ad effettiobbligatori e sempre e comunque nell'interesse e per conto del Comune, (…)beneficiario ultimo dell'occupazione” (così ricorso, pag. 79).Numero registro generale 2440/2019Numero sezionale 995/2026Numero di raccolta generale 17286/2026Data pubblicazione 01/06/2026Deduce segnatamente che la “S.O.G.I.P.” è stata mero detentore per contodel Comune, che viceversa è “rimasto titolare dell'effettivo potere sulla cosa”(così ricorso, pag. 80).Deduce quindi che la Corte d'appello ha fatto “malgoverno” delle norme intema di autore materiale dell'illecito e che il Comune di Acireale è “il titolarepassivo del rapporto obbligatorio collegato ai danni provocati da tale illegittima22. Con il terzo motivo (3B) la ricorrente denuncia – in subordine - ai sensidell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. vizio di motivazione circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e/o peromessa o insufficiente valutazione delle risultanze processuali.Deduce che ha errato la Corte di Catania ad opinare per la carenza di legitti-mazione passiva del Comune di Acireale “sulla base del ritenuto subentro dellaSOGIP al Comune nella gestione del servizio idrico integrato da gennaio 2003 enei diritti ed obblighi di cui alla scrittura privata del 2003 stipulata tra il Comune,SOGIP e la società Miuccio” (così ricorso, pag. 84).Deduce che dagli atti del processo è emerso che “l'apprensione-detenzionedel bene era abusiva ab origine”; che “era stato proprio il Comune ad occuparee detenere l'immobile”; che “il Comune aveva continuato a possedere il bene azienda idrica affidandone la gestione alla SOGIP società dallo stesso intera-mente partecipata”; che, da un lato, è mancata una formale restituzione ad essaricorrente e, dall'altro, è mancata l'occupazione del bene da parte di un soggettodiverso dal Comune (cfr. ricorso, pagg. 84 – 85).Deduce dunque che la Corte d'appello non ha da tali premesse in fatto trattole dovute conseguenze, “ovvero che l'autore dell'illecita occupazione del benefosse il Comune anche per il periodo successivo a quello indicato nella scritturaNumero registro generale 2440/2019Numero sezionale 995/2026Numero di raccolta generale 17286/2026Data pubblicazione 01/06/2026privata del 2003”, sicché l'obbligazione risarcitoria gravava sull'Ente comunalee non già sulla “S.O.G.I.P.” (così ricorso, pag. 86).Deduce quindi che la Corte distrettuale non ha valutato il complessivo excur-sus dei fatti di causa, “ha focalizzato la propria analisi esclusivamente sulla scrit-tura privata intercorsa tra le parti il 05-05-2003” e “non ha considerato tutti gliulteriori elementi probatori dai quali emergeva chiaramente la permanenza delpossesso in capo al Comune” (così ricorso, pagg. 87 - 88).Deduce infine che la Corte territoriale ha erroneamente percepito il contenutooggettivo della scrittura del 5.5.2003 (cfr. ricorso, pag. 89).23. Con il terzo motivo (3C) la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1°co., n. 5, cod. proc. civ. vizio di motivazione circa un fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione tra le parti e/o per omessa o insufficientevalutazione delle risultanze processuali.Deduce che la Corte di Catania ha erroneamente ritenuto che il subentro della“S.O.G.I.P.” al Comune di Acireale nella gestione del servizio idrico integratofosse opponibile ad essa ricorrente, “per essere stato accettato dalla stessa inoccasione della stipula della scrittura privata del 2003” (così ricorso, pag. 90).Deduce segnatamente che dalle circostanze del processo è emerso, peraltro,che la scrittura privata del 5.5.2003, finalizzata all'acquisto da parte del [OSCURATO:PERSONA], non ha avuto seguito a causa dell'inadempienza dell'Ente comunale;che “la società ceduta non aveva liberato l'ente cedente da ogni responsabilitàconnessa all'occupazione del complesso”; che nella scrittura del 5.5.2003 il Co-mune aveva riconosciuto di trovarsi nel possesso del bene; che la “S.O.G.I.P.”aveva partecipato alla scrittura del 5.5.2003 “non già in proprio, ma quale entestrumentale del Comune cui era stata affidata la gestione”; che non si è acqui-sito riscontro di alcun atto, “con cui la SOGIP avesse assunto in proprio e diret-Numero registro generale 2440/2019Numero sezionale 995/2026Numero di raccolta generale 17286/2026tamente obbligazioni nei confronti della società appellata” (così ricorso, pagg.Data pubblicazione 01/06/202691 - 92).24. Con il quarto motivo (4A) la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1°co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione della normativain materia di affidamento in house providing e di società a partecipazione tota-litaria pubblica nonché degli artt. 2475, 2497 (“ante riforma societaria”) e 2697cod. civ.Deduce che la Corte di Catania non ha tenuto conto che la “S.O.G.I.P.”, se-condo il paradigma della società in house providing, è mera derivazione del Co-mune di Acireale (così ricorso, pag. 93).Deduce segnatamente che la Corte d'appello non ha considerato che la“S.O.G.I.P.” è integralmente partecipata dal Comune di Acireale, è stata costi-tuita con delibera n. 115/2012 del Consiglio comunale ai fini dell'affidamentodel servizio idrico integrato del Comune ed è sottoposta, così come emerge dagli(cfr. ricorso, pag. 93).Deduce dunque che la “S.O.G.I.P.”, in quanto società in house providing, èuna mera “longa manus” del Comune di Acireale e “non può ritenersi terzo ri-spetto all'amministrazione controllante ma deve considerarsi come uno dei ser-vizi propri dell'amministrazione stessa”, viepiù che diversamente il Comune nonavrebbe potuto affidare alla “S.O.G.I.P.” “lo svolgimento di un servizio pubblicomediante determina” (così ricorso, pag. 95).Deduce quindi che, ove la Corte di merito avesse tenuto conto che la“S.O.G.I.P.” è un organo indiretto dell'amministrazione comunale, non avrebbereputato il Comune di Acireale estraneo all'illegittima occupazione del complessoacquedottistico (cfr. ricorso, pag. 98).Numero registro generale 2440/2019Numero sezionale 995/2026Numero di raccolta generale 17286/2026Data pubblicazione 01/06/202625. Con il quarto motivo (4B) la ricorrente denuncia – in subordine ‒ ai sensidell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. vizio di motivazione per omesso esamedi un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e/o peromessa o insufficiente valutazione delle risultanze processuali.Deduce che ha errato la Corte di Catania ad opinare per la terzietà e non giàper la immedesimazione della “S.O.G.I.P.” rispetto al Comune di Acireale (cfr.ricorso, pag. 100).Deduce segnatamente che la Corte d'appello ha fatto luogo all'inesatto ovveroall'incompleto apprezzamento delle risultanze processuali, dei documenti pro-dotti dalle parti, dai cui emergono viceversa, in relazione alla “S.O.G.I.P.”, icaratteri tutti della società in house providing (cfr. ricorso, pag. 99).26. Con il quinto motivo (5A) la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1°co., n. 5, cod. proc. civ. vizio di motivazione per omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e/o per omessa o in-sufficiente valutazione delle risultanze processuali e/o carente lettura degli attiprocessuali.Deduce che la Corte di Catania, allorché ha opinato per il difetto di legittima-zione passiva del Comune di Acireale a decorrere dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], è incorsa nell'er-ronea percezione degli atti processuali e dei documenti di causa (cfr. ricorso,pag. 104).Deduce segnatamente che la Corte d'appello “ha motivato (…) in modo nonaderente all'esposizione dei fatti ed al contenuto dei documenti esaminati, omet-tendo di collegare le evidenze probatorie che risultano, nel complesso, erronea-mente percepite” (così ricorso, pag. 105).Deduce che deponevano per la responsabilità risarcitoria del Comune di Aci-reale le premesse della scrittura privata del 5.5.2003; la determinazione ammi-Numero registro generale 2440/2019Numero sezionale 995/2026Numero di raccolta generale 17286/2026nistrativa n. 383 del 30.12.2002, con cui il Comune aveva trasferito i propriData pubblicazione 01/06/2026diritti alla “S.O.G.I.P.”; le risultanze della sentenza n. 285/2017 della Corte diappello di Catania, pronunciata tra le stesse parti, seppur con riferimento alleannualità 2001 e 2002 antecedenti al subentro della “S.O.G.I.P.” (cfr. ricorso,pagg. 107 – 109).Deduce altresì che la Corte distrettuale è incorsa nell'erronea percezione delcontenuto oggettivo della scrittura privata del 5.5.2003, siccome non ha de-sunto che “il subentro di SOGIP avveniva sempre per conto e nell'interesse delComune” (così ricorso, pag. 110).Deduce segnatamente che la Corte territoriale ha del tutto travisato il conte-nuto dell'art. 4 della medesima scrittura, ove è previsto, ad ulteriore riscontrodella legittimazione passiva dell'ente comunale, che pur all'esito del subentronella gestione della “S.O.G.I.P.” l'acquisto del complesso acquedottistico sa-rebbe stato da effettuarsi dal Comune (cfr. ricorso, pag. 112).27. Con il quinto motivo (5B) la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1°co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza o del procedimento per viola-zione degli artt. 112, 115, 116, 324 e 346 cod. proc. civ. nonché degli artt.1362, 1322, 1372 e 2909 cod. civ.Deduce che “l'interpretazione degli atti processuali e dei fatti di causa e deidocumenti acquisiti [cui la Corte di Catania ha fatto luogo] è del tutto esorbi-tante da quella che era la qualificazione dei fatti contenuta nella domanda atto-rea e nella sentenza impugnata” (così ricorso, pag. 113).28. Con il quinto motivo (5C) la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1°co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 112,115, 116 e 324 cod. proc. civ. nonché degli artt. 1362, 1322, 1372 e 2909 cod.civ.Numero registro generale 2440/2019Numero sezionale 995/2026Numero di raccolta generale 17286/2026Deduce che la Corte di Catania ha erroneamente interpretato le clausole diData pubblicazione 01/06/2026cui alla scrittura privata del 5.5.2003 (cfr. ricorso, pag. 114).Deduce segnatamente che la Corte d'appello non ha interpretato le clausolesecondo il loro senso letterale, non ha tenuto conto della comune intenzionedelle parti e ha del tutto travisato il significato dell'art. 4 della scrittura (cfr.ricorso, pag. 115).Deduce segnatamente che la Corte d'appello ha interpretato in maniera erratala determinazione amministrativa n. 383 del 30.12.2002, con cui il Comune diAcireale ha trasferito alla “S.O.G.I.P.” la gestione dei servizi per l'erogazionedell'acqua e del gas (cfr. ricorso, pagg. 115 – 116).Deduce segnatamente che la Corte d'appello ha disatteso il giudicato“esterno” costituito dalla sentenza n. 285/2017 della Corte di appello di Catania,pronunciata tra le stesse parti e con riferimento alle annualità 2001 e 2002, dacui risulta che ancora nell'anno 2017 il complesso acquedottistico era nel pos-sesso del Comune di Acireale (cfr. ricorso, pagg. 117 – 119).29. Il terzo motivo, il quarto motivo ed il quinto motivo di ricorso risultanoprivi di fondamento in relazione ad ognuno dei profili in cui ciascuno degli anzi-detti mezzi di impugnazione si struttura; e, ben vero, le ragioni che militano peril rigetto, senza dubbio si ripropongono e sovrappongono; il che senz'altro sug-gerisce il vaglio simultaneo dei motivi de quibus.30. Va dapprima puntualizzato che la s.n.c. ricorrente non ha contestato cheil lasso temporale che in questa sede riveste valenza – giusta l'espresso rilievoin tal senso della Corte di Catania (cfr. sentenza d'appello, pag. 11) – si identi-fichi con il periodo successivo all'[OSCURATO:DATA_NASCITA].Numero registro generale 2440/2019Numero sezionale 995/2026Numero di raccolta generale 17286/2026Del resto, la ricorrente ha riferito di aver, in relazione alla vicenda controversaData pubblicazione 01/06/2026de qua, avviato in precedenza un separato giudizio mercé ricorso monitorio re-lativamente alle annualità 2001 e 2002 (cfr. ricorso, pagg. 6 - 7).31. Va poi puntualizzato che ingiustificatamente la ricorrente ha addotto, conil quinto motivo sub C) (cfr. ricorso, pag. 117), che la Corte d'appello di Cataniacon la sentenza in questa sede impugnata ha disatteso – propriamente ai finidel riscontro del perdurante possesso del complesso acquedottistico da partedel Comune di Acireale (cfr. ricorso, pagg. 117 – 118) - il giudicato “esterno”costituito dalla sentenza n. 285 del 16.2.2017 della medesima Corte catanese.Invero, questa Corte non può non dar atto – ex officio - che la sentenza n.285/2017 della Corte siciliana non risulta, allo stato, passata in giudicato, giac-ché questa stessa Corte di legittimità con ordinanza n. 5801 del 5.3.2024 ha, inaccoglimento del ricorso esperito dal Comune di Acireale nei confronti dellas.n.c. in questa sede ricorrente, cassato la sentenza n. 285/2017 della Cortecatanese (riferimento all'ordinanza n. 5801/2024 di questa Corte si rinviene,comunque, alla pag. 4 della memoria del ricorrente e alle pagg. 8 – 9 dellamemoria del controricorrente).Ovviamente, questo Giudice del diritto reputa di attendere ex officio al surri-ferito rilievo nel solco dell'insegnamento per cui, in tema di ricorso per cassa-zione, a fronte di un'eccezione di giudicato “esterno”, ancorché meramente as-sertiva, è compito del giudice di legittimità verificare l'effettiva esistenza di unapronuncia avente tale valenza, poiché il giudicato “esterno” è assimilabile aglielementi normativi ed il suo accertamento, mirando ad evitare la formazione digiudicati contrastanti, è effettuabile anche d'ufficio in qualsiasi stato e grado delprocesso, in quanto corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso allafunzione primaria del processo e consistente nell'eliminazione dell'incertezzaNumero registro generale 2440/2019Numero sezionale 995/2026Numero di raccolta generale 17286/2026Data pubblicazione 01/06/2026delle situazioni giuridiche attraverso la stabilità della decisione (cfr. Cass.26.10.2017, n. 25432).32. La [OSCURATO:SOCIETA]. ricorrente ha addotto certo – lo si è detto ‒ che il Comune diAcireale ha “proceduto alla materiale requisizione della sorgente e che ne avevaconservato il possesso (…)” (così ricorso, pag. 78); che la “S.O.G.I.P.” è merodetentore per conto del Comune (cfr. ricorso, pag. 80); che la Corte etnea hafatto “malgoverno” delle norme che “attribuiscono la responsabilità all'autoremateriale dell'illecito” (cfr. ricorso, pag. 82).E tuttavia la ricorrente non ha in maniera specifica e compiuta censurato checon la scrittura in data 5.5.2003, alla cui stipulazione ha innegabilmente presoparte, sì da farla propria con la sua sottoscrizione, si era convenuto che “a par-tire dall'anno 2003 il Comune e per lo stesso la SOGIP avrebbe versato allaodierna società appellata la somma di € 278.082,81 (…)”; e che aveva accettatoil trasferimento alla “S.O.G.I.P.” “di tutti i diritti e gli oneri inerenti la gestionedel servizio idrico integrato” (così sentenza d'appello, pag. 11).Al cospetto di siffatta pattuizione, il cui tenore la Corte distrettuale ha repu-tato dirimente – il controricorrente, dal canto suo, ha puntualizzato che l'utilizzodel bene è avvenuto non già in forza di un'occupazione senza titolo ovvero diuna requisizione, bensì “a seguito di un contratto intervenuto tra la società [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:SOCIETA]., e l'inadempimento contrattuale, se esi-stente, è imputabile al rapporto intercorso tra le due società, che avevano as-sunto l'obbligazione contrattuale di compravendita della sorgente, per come for-malizzata nella promessa del 5.5.2003” (così controricorso, pag. 34) – non pos-sono che formularsi i rilievi che seguono.33. Innanzitutto, la ricorrente, disattendendo l'onere dell' “autosufficienza”,non ha riprodotto nel corpo del ricorso il testo integrale della scrittura delNumero registro generale 2440/2019Numero sezionale 995/2026Numero di raccolta generale 17286/2026Data pubblicazione 01/06/20265.5.2003 e si è limitata ad indicarne genericamente il contenuto (cfr. ricorso,pag. 5) ovvero a riprodurne singoli stralci (cfr. ricorso, pagg. 88, 89, 107, 108,111, 112 e 115), talora relativi alle “premesse” della scrittura (cfr. Cass. (ord.)28.9.2016, n. 19048; Cass. 13.11.2018, n. 29093; Cass. Sez. Un. 27.12.2019,n. 34469 (Rv. 656488 - 01)).34. Altresì, la ricorrente si è limitata a formulare generiche doglianze.Ovvero (lo si è premesso) che la scrittura del 5.5.2003 concerne “un fattointerno ai rapporti tra tali soggetti”, cioè tra il Comune e la “S.O.G.I.P.” (cfr.ricorso, pag. 77).Ovvero (lo si è premesso) che la scrittura del 5.5.2003 non ha avuto seguito(cfr. ricorso, pag. 91).Ovvero (lo si è premesso) che con la scrittura del 5.5.2003 “la società cedutanon aveva liberato l'ente cedente da ogni responsabilità connessa all'occupa-zione del complesso” (cfr. ricorso, pag. 91) e a soggiungere, in memoria (cfr.pag. 23), che “non risulta, parimenti, alcuna liberazione del Comune dalle re-sponsabilità connesse all'occupazione del complesso (…)” (in memoria la ricor-rente ha altresì addotto (cfr. pag. 23), nonostante, evidentemente, la scritturadel 5.5.2003, che non “è mai intervenuto alcun atto, né negoziale né ammini-strativo, che trasferisse in capo a SOGIP la responsabilità per l'originaria e per-durante occupazione illegittima della sorgente”).35. Al contempo, la genericità delle addotte doglianze tanto più riveste va-lenza, siccome talune delle doglianze si risolvono in censure “ermeneutiche”.Cosicché, da un canto, va ribadita l'elaborazione di questa Corte secondo cuie l'interpretazione del contratto e l'interpretazione dell'atto amministrativo acontenuto non normativo sono, ambedue, riservate al giudice di merito (cfr.Cass. sez. lav. 4.4.2022, n. 10745; cfr. Cass. sez. lav. 23.7.2010, n. 17367).Numero registro generale 2440/2019Numero sezionale 995/2026Numero di raccolta generale 17286/2026Cosicché, d'altro canto, va appieno condiviso il rilievo del controricorrente[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]secondo cui “appare, invece, che attraverso il motivo di ricorso la società ricor-rente voglia contrapporre una interpretazione diversa da quella fatta propriadalla Corte catanese” (così controricorso, pag. 40).Tanto, evidentemente, nel solco dell'insegnamento secondo cui né la censuraex n. 3 né la censura ex n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ. possonorisolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che sisostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione; sicché,quando sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito do-lersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (cfr. Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 4178; Cass. 2.5.2006, n. 10131).36. In questo quadro, pertanto, la ricorrente ingiustificatamente pretende disottrarsi alla efficacia dispositiva della scrittura in data 5.5.2003 (“il ragiona-mento decisorio della sentenza impugnata è affetto da un evidente vizio moti-vazionale (…), senza confrontarsi in modo adeguato con il complessivo quadrofattuale e documentale, dal quale emerge, invece, la persistente natura di attointerno dell'affidamento gestionale e la inopponibilità alla società proprietaria diuna asserita successione di SOGIP nella posizione dell'ente pubblico (…)”: cosìmemoria ricorrente, pag. 24). Ed ingiustificatamente assume che il Comune è“il titolare passivo del rapporto obbligatorio collegato ai danni provocati da taleillegittima attività” (così ricorso, pag. 83).37. L'impregiudicata efficacia inter partes della scrittura in data 5.5.2003 (“apartire dall'anno 2003 il Comune e per lo stesso la SOGIP avrebbe versato allaodierna società appellata la somma di € 278.082,81 (…)”) rende vane pur ledoglianze veicolate dal quarto motivo, segnatamente dal profilo sub A).Numero registro generale 2440/2019Numero sezionale 995/2026Numero di raccolta generale 17286/2026Data pubblicazione 01/06/2026E ciò tanto più che, sebbene ai fini dell'assoggettabilità a fallimento, questaCorte ha puntualizzato che la natura della società di capitali con partecipazionein tutto o in parte pubblica non è incisa dall'eventualità del cosiddetto “controlloanalogo”, mediante il quale l'azionista pubblico svolge un'influenza dominantesulla società, così da rendere il legame partecipativo assimilabile ad una rela-zione interorganica, atteso che siffatta peculiarità non incide affatto, sul pianogiuridico-formale, sulla distinzione tra P.A. ed ente privato societario, che restapur sempre centro di imputazione di rapporti e posizioni giuridiche soggettivediverso dall'ente partecipante (cfr. Cass. 22.2.2019, n. 5346; altresì Cass. (ord.)28.3.2023, n. 8794).38. In pari tempo, con i mezzi di impugnazione in disamina la ricorrente cen-sura – essenzialmente ‒ “in fatto” ed in rapporto alla valutazione degli esitiprobatori il giudizio della Corte di merito (“nel caso concreto, dagli atti del pro-cesso è emerso: (…)”: così ricorso, pag. 84; “dall'esame delle circostanze difatto del processo di primo e secondo grado è emerso che: (…)”: così ricorso,pagg. 90 – 91; “la Corte è incorsa nel mancato (o insufficiente) esame di puntidecisivi della controversia e nel carente esame dei documenti prodotti dalleparti, (…)”: così ricorso, pag. 99; la “sentenza mostra profili di incoerenza edincongruità riferibili ad una errata percezione delle produzioni documentali”: cosìricorso, pagg. 103 – 104; “nella fattispecie l'interpretazione degli atti processualie dei fatti di causa e dei documenti acquisiti è del tutto esorbitante (…)”: cosìricorso, pag. 113).Cosicché sovviene l'elaborazione di questa Corte di legittimità.Ovvero l'insegnamento secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazioneche, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione dilegge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fattoNumero registro generale 2440/2019Numero sezionale 995/2026Numero di raccolta generale 17286/2026Data pubblicazione 01/06/2026decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operatadal giudice di merito (cfr. Cass. sez. un. 27.12.2019, n. 34476 (Rv. 656492-03).Ovvero l'insegnamento secondo cui con il ricorso per cassazione la parte nonpuò rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione,la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie ope-rate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto com-piuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.)7.12.2017, n. 29404).Ovvero l'insegnamento secondo cui il cattivo esercizio del potere di apprez-zamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo adalcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabilenel paradigma dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del prece-dente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. -dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione dilegge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.)26.9.2018, n. 23153; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553).Ovvero l'insegnamento secondo cui l'omesso esame di elementi istruttori nonintegra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fattostorico, rilevante in causa, sia stato comunque – è il caso di specie ‒ preso inconsiderazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tuttele risultanze probatorie (cfr. Cass. (ord.) 29.10.2018, n 27415; cfr. Cass. (ord.)20.6.2024, n. 17005).39. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n.3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ.; aiNumero registro generale 2440/2019Numero sezionale 995/2026Numero di raccolta generale 17286/2026Data pubblicazione 01/06/2026sensi dell'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza o delprocedimento.Deduce che in dipendenza del buon fondamento degli esperiti motivi di ricorsoper cassazione e quindi dell'infondatezza dell'appello proposto dal Comune diAcireale, la Corte di Catania “avrebbe dovuto condannare controparte al paga-mento integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio” (così ricorso, pag.120).40. Le ragioni tutte che giustificano l'integrale rigetto del primo, del secondo,del terzo, del quarto e del quinto motivo di ricorso, inducono, di per sé e alcontempo, il rigetto del sesto motivo di ricorso.41. In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente s.n.c. va condannata arimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. Laliquidazione segue come da dispositivo.42. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellas.n.c. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto(cfr. Cass. Sez. Un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte così provvede:rigetta il ricorso;condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente, Comune di Acireale,le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro16.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spesegenerali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;Numero registro generale 2440/2019Numero sezionale 995/2026Numero di raccolta generale 17286/2026Data pubblicazione 01/06/2026ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussi-stenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto peril ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 27 febbraio 2026.Il presidenteGuido Mercolino