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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 gennaio 2022

Cassazione n. 16148/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente al capo b) e la rideterminazione della pena; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 5 ottobre :2020 (dep. il 9 ottobre 2020) la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza resa il 5 giugno 2017 dal Tribunale di Genova, appellata da Modou FALL, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dello stesso imputato in ordine al reato di porto di oggetti atti ad offendere a lui ascritto al capo B) della rubrica, perché estinto per prescrizione, ed ha confermato nel resto la sentenza gravata che lo aveva condannato altresì per il delitto di furto aggravato descritto al capo A).

2. Con un unico motivo di ricorso il difensore dell'imputato, sub specie dell'art. 606, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., ha denunciato la violazione dell'art. 597 dello stesso codice, a cagione della mancata eliminazione della pena inflitta in primo grado per la contravvenzione dichiarata estinta per prescrizione.

3. Il ricorso è fondato.

«Viola il divieto di reformatio in pelus la decisione del giudice di appello che, in presenza di impugnazione del solo imputato avverso una sentenza di condanna pronunciata per più reati unificati dal vincolo della continuazione, pur dichiarando l'estinzione per prescrizione per taluno di essi, non diminuisce l'entità della pena originariamente inflitta» (Sez. 5, n. 31998 del 06/03/2018, Rossi, Rv. 273570 - 01).

In effetti, nella specie - come dedotto dalla difesa - per il reato descritto al capo B) della rubrica, di cui la Corte di appello ha dichiarato l'estinzione per intervenuta prescrizione, il Tribunale aveva determinato l'aumento della pena ex art. 81, comma 2, cod. pen., in mesi quattro di arresto ed euro 800 di ammenda; dunque, la complessiva pena inflitta all'imputato avrebbe dovuto essere ridotta, eliminando il detto aumento.

Ne discende l'annullamento senza rinvio in parte qua della sentenza impugnata, con la conseguente eliminazione della relativa pena direttamente da parte di questa Corte, non implicando tale decisione alcuna valutazione di merito (art. 620, lett.

I), cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle pene di mesi quattro di arresto ed euro 800 di ammenda che elimina.

Così deciso il 14/01/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] i Ger oi Sarbeone CORTE DI CASSAZIONE V [OSCURATO:PERSONA] CANCELLERIA27 " 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente al capo b) e la rideterminazione della pena; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 5 ottobre :2020 (dep. il 9 ottobre 2020) la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza resa il 5 giugno 2017 dal Tribunale di Genova, appellata da Modou FALL, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dello stesso imputato in ordine al reato di porto di oggetti atti ad offendere a lui ascritto al capo B) della rubrica, perché estinto per prescrizione, ed ha confermato nel resto la sentenza gravata che lo aveva condannato altresì per il delitto di furto aggravato descritto al capo A). 2. Con un unico motivo di ricorso il difensore dell'imputato, sub specie dell'art. 606, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., ha denunciato la violazione dell'art. 597 dello stesso codice, a cagione della mancata eliminazione della pena inflitta in primo grado per la contravvenzione dichiarata estinta per prescrizione. 3. Il ricorso è fondato. «Viola il divieto di reformatio in pelus la decisione del giudice di appello che, in presenza di impugnazione del solo imputato avverso una sentenza di condanna pronunciata per più reati unificati dal vincolo della continuazione, pur dichiarando l'estinzione per prescrizione per taluno di essi, non diminuisce l'entità della pena originariamente inflitta» (Sez. 5, n. 31998 del 06/03/2018, Rossi, Rv. 273570 - 01). In effetti, nella specie - come dedotto dalla difesa - per il reato descritto al capo B) della rubrica, di cui la Corte di appello ha dichiarato l'estinzione per intervenuta prescrizione, il Tribunale aveva determinato l'aumento della pena ex art. 81, comma 2, cod. pen., in mesi quattro di arresto ed euro 800 di ammenda; dunque, la complessiva pena inflitta all'imputato avrebbe dovuto essere ridotta, eliminando il detto aumento. Ne discende l'annullamento senza rinvio in parte qua della sentenza impugnata, con la conseguente eliminazione della relativa pena direttamente da parte di questa Corte, non implicando tale decisione alcuna valutazione di merito (art. 620, lett. I), cod. proc. pen.). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle pene di mesi quattro di arresto ed euro 800 di ammenda che elimina. Così deciso il 14/01/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] i Ger oi Sarbeone CORTE DI CASSAZIONE V [OSCURATO:PERSONA] CANCELLERIA27 " 2022
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