CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19125/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa da sé medesima;-controricorrente e ricorrente incidentale-avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano pubblicata il 24 gennaio 2020 enotificata il 30 gennaio 2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOValeria [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al Tribunale di Milano la condanna della Banca diCredito Cooperativo di [OSCURATO:PERSONA]. Coop. a corrisponderle i compensi maturatiNumero registro generale 13968/2020Numero sezionale 933/2026Numero di raccolta generale 19125/2026Data pubblicazione 11/06/2026per l’attività professionale svolta quale avvocato in favore della convenuta conriferimento a:1) l’arbitrato B.C.C./[OSCURATO:PERSONA]Confidi ARCA Finanza e Progetti, percomplessivi € 23.824,25;2) giudizi di primo e di secondo grado svoltisi davanti al Tribunale e alla Corted’appello di Milano in relazione alla controversia B.C.C./Baronchelli-Polesana-Volgare, nonché l’attività compiuta ai fini dell’esecuzione forzata delle statuizionirelative alle spese processuali liquidate nei detti giudizi in favore dell’assistita,per un importo totale di € 11.539,94.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Coop. si è costituita e hachiesto di:dichiarare inammissibile la domanda concernente la procedura sub 1) inordine alle attività successive al 31 agosto 2016;rigettare nel merito le domande e, in subordine, quantificare ogni compensosulla base della Convenzione operativa e tariffaria con i legali fiduciari dell’11aprile 2013 e del relativo Allegato I quale Tabella dei parametri economici diriferimento o, in ulteriore subordine, sulla base dei decreti ministeriali applicabilial momento della conclusione dell’attività posta in essere.Il Tribunale di Milano, con la decisione qui impugnata, ha dichiaratoinammissibile la domanda sub 1) e ha liquidato in favore della ricorrente, inordine a quella sub 2), € 11.539,94 complessivi.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Coop. ha proposto ricorso percassazione sulla base di otto motivi.[OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso e ha proposto ricorso incidentalesulla base di due motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria.MOTIVI DELLA DECISIONENumero registro generale 13968/2020Numero sezionale 933/2026Numero di raccolta generale 19125/20261) Con il primo motivo parte ricorrente principale lamenta la nullità dellaData pubblicazione 11/06/2026pronuncia impugnata in relazione al disposto dell’art. 112 c.p.c. in quanto ilgiudice del merito non si sarebbe pronunciato in ordine alla sua eccezione diabusivo frazionamento del credito azionato da controparte.La censura, ancorché in astratto fondata, atteso che, in effetti, il [OSCURATO:PERSONA] non si è pronunciato sul punto, va respinta poiché, alla luce dei principidi economia processuale e di ragionevole durata del processo comecostituzionalizzato nell’art. 111, comma 2, Cost., nonché di una letturacostituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi,una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, la SupremaCorte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e deciderela causa nel merito, allorquando la questione di diritto posta con quel motivorisulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare ildispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno dellacausa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiedeulteriori accertamenti di fatto (Cass., Sez. 5, n. 16171 del 28 giugno 2017).Nella specie, la contestazione relativa all’abusivo frazionamento del creditodella parte ricorrente è manifestamente infondata.Infatti, in tema di crediti dell’avvocato per compensi professionali relativi adassistenza giudiziale a favore di un medesimo cliente in pluralità di giudizi,l’abusivo frazionamento del credito presuppone che il creditore, pur avendo lapossibilità di cumulare le pretese in unico procedimento, abbia, senza giustificatomotivo, moltiplicato le iniziative giudiziali, e non è, pertanto, ravvisabile quandoi diversi crediti, pure ascrivibili a un rapporto unitario, siano relativi a prestazionirese dinanzi a giudici diversi, sussistendo, in tale ipotesi, la competenza di diversigiudici ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 (Cass., Sez. 2, n. 4226 del25 febbraio 2026).Nella specie, la stessa parte ricorrente allega che gli ulteriori incarichiprofessionali per i quali la controparte avrebbe vantato dei crediti e cheavrebbero riguardato il medesimo rapporto professionale erano stati fatti valere,ai fini della liquidazione del compenso, davanti al Tribunale di Monza. Da ciò siNumero registro generale 13968/2020Numero sezionale 933/2026Numero di raccolta generale 19125/2026evince che, dovendo essere aditi giudici distinti per ragioni di competenza,Data pubblicazione 11/06/2026l’abusivo frazionamento non sarebbe stato configurabile.2) Con il secondo motivo parte ricorrente principale lamenta la violazionee/o falsa applicazione degli artt. 1292 c.c. e 115 c.p.c. perché il Tribunale diMilano avrebbe errato a ritenere che la controparte non fosse vincolata allaConvenzione operativa e tariffaria con i legali fiduciari dell’11 aprile 2013 e alrelativo allegato 1 contenente la Tabella dei parametri economici di riferimentoche erano stati conclusi con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA].A suo avviso la prestazione sarebbe stata unitaria e vi sarebbe stato unvincolo di solidarietà tra i due difensori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], peraltro conviventi,con la conseguenza che la controparte non avrebbe potuto reclamare un importosuperiore a quello spettante all’Avv. [OSCURATO:PERSONA].La censura è infondata.Infatti, nelle more del giudizio, è intervenuta l’ordinanza della Sez. 2 diquesta S.C. n. 34301 del 7 dicembre 2023 la quale, nel cassare l’ordinanza delTribunale di Monza relativa al contenzioso sopra menzionato, ha richiamato, inrelazione alla ricostruzione dell’esistenza dell’accordo tra le parti sui compensiprofessionali qui in questione, “Cass. 24/10/2023, n. 29432, che ha articolato«il principio di diritto alla stregua del quale, ai sensi dell’art. 2233, comma 3(come sostituito dall’art. 2, comma 2-bis, del d.l. n. 223 del 2006, conv., conmodif., dalla l. n. 248 del 2006), c.c., l’accordo di determinazione del compensoprofessionale tra avvocato e cliente deve rivestire la forma scritta “adsubstantiam” a pena di nullità, senza che rilevi la disciplina introdotta dall’art.13, comma 2, della legge n. 247 del 2012 (recante la nuova disciplinasull’ordinamento professionale forense), che, nell’innovare il solo profilo delmomento della stipula del negozio individuato, di regola, nella data delconferimento dell’incarico, ha lasciato invariato (con la previsione di cui alsuccessivo comma 6 dello stesso articolo 13) quello sul requisito di forma, conla conseguenza che, da un lato, l’accordo, quando non trasfuso in un unicodocumento sottoscritto da entrambe le parti, si intende formato quando laproposta, redatta in forma solenne, sia seguita dall’accettazione nella medesimaNumero registro generale 13968/2020Numero sezionale 933/2026Numero di raccolta generale 19125/2026forma e, dall’altro, che la scrittura non può essere sostituita con mezzi probatoriData pubblicazione 11/06/2026diversi e la prova per presunzioni semplici, al pari della testimonianza, sonoammissibili nei soli casi di perdita incolpevole del documento ex artt. 2724 e2725 c.c. (cfr. Cass. n. 717/2023 e Cass. n. 16383/2023)».La Suprema Corte ha, quindi, affermato che, anche successivamente allariforma dell’ordinamento forense (legge n. 247 del 2012), i compensi perl’attività dell’avvocato debbono essere pattuiti per iscritto, a pena di nullità,dovendosi escludere la tacita abrogazione del terzo comma dell’art. 2233, c.c.,che impone la forma scritta ad substantiam e che, con riguardo alla Convenzionein esame “È vero che esiste una pattuizione scritta del compenso, e cioè laconvenzione tariffaria dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], stipulata da BCC e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. Sitratta però di un accordo al quale la ricorrente è rimasta estranea, a prescinderedalla circostanza, eccentrica rispetto al tema di indagine, che il legale che hafirmato il patto fosse collega di studio e convivente more uxorio della parte.Neppure è sufficiente a supplire alla necessità che il patto sul compenso siaredatto per iscritto l’emissione, da parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], di due fatture diacconto di importo (euro 8.698,00) uguale alla tariffa fissata dalla convenzionecon i legali fiduciari intercorsa tra BCC e l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che evidentementevincolava soltanto i firmatari della convenzione e non la ricorrente”.Ne consegue che la Corte di cassazione ha escluso, in via ormai definitiva,che la Convenzione menzionata e il suo allegato fossero vincolanti per laricorrente incidentale (peraltro, in ordine a un rapporto unitario), quantomenoper difetto di forma del dedotto accordo.3) Con il terzo motivo parte ricorrente principale lamenta l’omessamotivazione in ordine a un fatto decisivo per il giudizio, ossia alla circostanzache la controparte avesse allegato, quale documento giustificativo del creditoazionato, le note spese riportanti anche i riferimenti dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].Con il quarto motivo contesta la violazione dell’art. 134 c.p.c. e la mancanzadi motivazione quanto all’utilizzo di tale ultimo documento.Le censure sono infondate per le stesse ragioni che hanno condotto al rigettodel secondo motivo.Numero registro generale 13968/2020Numero sezionale 933/2026Numero di raccolta generale 19125/2026Data pubblicazione 11/06/20264) Con il quinto motivo parte ricorrente principale lamenta la violazionedell’art. 112 c.p.c. in quanto il giudice del merito non si sarebbe pronunciato inordine all’avvenuto pagamento della somma di € 15.534,18 all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alle procedure concernenti la posizione F.lli Baronchellisrl e in attuazione dell’accordo del 29 aprile 2015.La censura è infondata, in quanto il Tribunale di Milano ha escluso in generalela rilevanza dei rapporti fra l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente incidentale ai fini delladefinizione della presente controversia, così implicitamente rigettandol’eccezione della parte ricorrente. Nella specie, non vi sono ragioni per ritenereche un versamento di denaro all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] si sia tradotto, automaticamente,in un adempimento in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].5) Con il sesto motivo parte ricorrente principale contesta la violazionedell’art. 112 c.p.c. in quanto il Tribunale di Milano non avrebbe tenuto contodelle effettive richieste avanzate dalla controparte nella sua nota spese perché:la maggiorazione del 60% sul compenso di primo grado non avrebbe potutoessere superiore al 30%, mentre il compenso della fase istruttoria non sarebbepotuto andare oltre € 4.225,00;sul compenso complessivo per il giudizio di primo grado non avrebbe potutoessere riconosciuto il rimborso per spese generali del 15%;la maggiorazione del 60% sul compenso per il giudizio di appello avrebbedovuto essere limitata alla minore aliquota del 20%;per le attività esecutive l’importo non sarebbe potuto andare oltre €2.095,00.Questo motivo va esaminato, per ragioni di connessione logica, assieme alprimo motivo del ricorso incidentale.Con quest’ultima contestazione la ricorrente incidentale lamenta la violazionee falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 2233 c.c. e del d.m. n. 55 del2014 perché il Tribunale di Milano non avrebbe tenuto conto che era stata chiestaNumero registro generale 13968/2020Numero sezionale 933/2026Numero di raccolta generale 19125/2026la liquidazione della “somma maggiore o minore che fosse accertata e ritenutaData pubblicazione 11/06/2026dovuta in corso di causa” o che fosse stata ritenuta di giustizia.Le due censure sono entrambe fondate nei termini che seguono.Infatti, il Tribunale di Milano ha calcolato, talora, il compenso della ricorrenteincidentale in maniera teoricamente corretta, ma senza considerare le specificherichieste di parte.Con riferimento al sesto motivo del ricorso principale risulta che la ricorrenteincidentale aveva individuato l’importo richiesto di € 15.860,00 per il giudizioprimo grado sulla base della nota spese del 5 luglio 2013, nella quale avevadomandato l’applicazione di un aumento per “Difese plurime” pari al 30%.Se ne ricava che il tribunale non avrebbe potuto riconoscere in suo favore,con riguardo al compenso de quo, tre aumenti del 20% per lo stesso titolo.Inoltre, in ordine alla richiesta inerente al secondo grado di giudizio, pari a €18.816,30, la nota proforma corretta al 12 febbraio 2015 menzionava unaumento del 20% “per presenza di più parti aventi stessa posizioneprocessuale”. Pertanto, il giudice del merito non poteva attribuire unamaggiorazione del 60%.Per quel che concerne il rimborso per spese generali del 15% nelprocedimento di primo grado si evidenzia, invece, che l’importo deve esserericonosciuto dall’autorità giudiziaria anche se non indicato nella nota spese.Infatti, il rimborso delle spese generali spetta all’avvocato in via automatica econ determinazione ex lege (Cass., Sez. 2, n. 17046 del 20 agosto 2015).Infine, per quel che interessa la fase istruttoria di prime cure e le attivitàesecutive, dalla lettura del provvedimento impugnato non appare che il [OSCURATO:PERSONA] abbia liquidato una somma maggiore, rispettivamente, di € 4.225,00e di € 2.095,00 (peraltro, le doglianze sono superate dall’accoglimento del primomotivo di ricorso incidentale per le ragioni che si esporranno).Venendo, poi, allo scrutinio del primo motivo del ricorso incidentale, si rilevache, in effetti, la ricorrente incidentale aveva domandato di liquidare i compensia lei dovuti con condanna al pagamento in suo favore “della somma di €35.364,19, oltre agli interessi di mora ex D. L.vo 231/02 dal dovuto al saldoNumero registro generale 13968/2020Numero sezionale 933/2026Numero di raccolta generale 19125/2026effettivo, o in quella somma maggiore o minore che fosse accertata e ritenutaData pubblicazione 11/06/2026dovuta in corso di causa, o che l’Ill.mo Tribunale adito riterrà di giustizia”.Al riguardo, è ormai consolidato il principio per il quale la formula“somma maggiore o minore risultante all’esito dell’istruttoria” o altre analogheespressioni, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condannaal pagamento di una somma determinata, non costituisceuna clausola meramente di stile quando persiste una ragionevole incertezzasull’ammontare del danno effettivamente da liquidarsi, con la conseguenza chedetta clausola è priva di rilevanza se, all’esito dell’istruttoria, compiuta anchetramite consulenza tecnica d’ufficio, sia risultata una somma maggiore di quellaoriginariamente richiesta e la parte si sia limitata a richiamare le conclusionirassegnate con l’atto introduttivo e la formula ivi riprodotta (Cass., Sez. 3, n.29537 del 15 novembre 2024; Cass., Sez. 1, n. 35302 del 30 novembre 2022).Nella specie, il Tribunale di Milano non ha tenuto conto della effettiva portatadella richiesta della ricorrente incidentale, non avendone neppure riportato iltesto. Pertanto, il ricorso incidentale va accolto sul punto in modo da consentireal giudice del rinvio il riesame dell’istanza.6) Con il settimo motivo parte ricorrente principale lamenta la violazione ofalsa applicazione dell’art. 4 del d.m. n. 55 del 2014 perché il tribunale nonavrebbe potuto riconoscere, ai sensi del comma 2 della menzionata disposizione,tre incrementi del compenso del 20%, atteso che la controparte avrebbe assistitouna sola parte e che non vi sarebbero state riunioni di procedimenti. Inoltre, allastessa sarebbe spettato, quanto alla procedura esecutiva immobiliare T. MilanoRGE n. 1454/14 (valore € 15.709,51) e al successivo atto di intervento nellamedesima procedura (riunita ad altre procedure) per € 24.359,43, non l’importodi € 1.645,00, previsto per le cause di valore rientrante tra € 26.001,00 ed €52.000,00, ma quello di € 1.080,00 (stabilito per lo scaglione da € 5.201,00 a €26.000,00). In particolare, in ordine all’atto d’intervento citato, avrebbe dovutoessere applicato il disposto dell’art. 4, comma 5, lett. e), d.m. n. 55 del 2014.Con l’ottavo motivo parte ricorrente principale contesta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1224 e 1284 c.c. e 4 d.lgs. n. 231 del 2002 perché, nellaNumero registro generale 13968/2020Numero sezionale 933/2026Numero di raccolta generale 19125/2026Data pubblicazione 11/06/2026specie, gli interessi moratori non sarebbero potuti decorrere se non dall’adozionedell’ordinanza impugnata, non essendo liquide le somme in questione.Le censure sono assorbite dall’accoglimento del sesto motivo del ricorsoprincipale.7) Con il secondo motivo di ricorso incidentale la ricorrente incidentaleprospetta la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e dell’art. 2233 c.c. perché ilTribunale di Milano nulla avrebbe deciso in ordine alle sue richieste concernentila procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 1454/14 promossa in forza dellasentenza 15078/13 del Tribunale di Milano.La censura è assorbita, alla luce dell’accoglimento del primo motivo delricorso incidentale.8) Il ricorso principale è accolto in ordine al sesto motivo, nei termini di cuiin motivazione, rigettati gli altri e assorbiti il settimo e l’ottavo.Il ricorso incidentale è accolto in ordine al primo motivo, per quanto diragione, assorbito il secondo.L’ordinanza impugnata è cassata con rinvio al Tribunale di Milano, in diversacomposizione, il quale deciderà la causa nel merito, anche sulle spese dilegittimità, rideterminando il compenso spettante a [OSCURATO:PERSONA] ai principi esposti in motivazione. P.Q.M- accoglie il sesto motivo del ricorso principale e il primo motivo di quelloincidentale per quanto di ragione, rigettati i motivi dal primo al quinto del ricorsoprincipale e assorbiti tutti gli altri;- cassa l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano, in diversacomposizione, che deciderà la causa nel merito, anche sulle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione II della CorteSuprema di Cassazione, il giorno 14 aprile 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco