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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 19246/2026

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mpugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 04/11/ 2025, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza emessa in data 27/11/2024 dal Tribunale di Como, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata dichiarata responsabile dei reati di cui agli artt. 44 comma 1 lett. c) d.P.R. n. 380/2001 e 181, comma 1, d.lgs n. 42/2004 e condannata alla pena di mesi due e giorni quindici di arresto ed euro 13.000,00 di ammenda, con ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando sette motivi di seguito enunciati.

Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 161 comma 4 e 179 cod.proc.pen.

Espone che con il deposito dell'atto di appello e relativo mandato ad appellare ex art. 581, comma 1 quater cod.proc.pen., la ricorrente aveva eletto domicilio presso la propria abitazione in Cantù, alla via Brambilla n. 16; il decreto di citazione a giudizio per il gravame era stato, invece, notificato presso il difensore, con conseguente nullità della sentenza impugnata.

Con il secondo motivo di ricorso deduce nullità sella sentenza per omessa pronuncia su eccezione difensiva.

Espone che con il primo motivo di appello si era eccepito che la decisione di primo grado era stata fondata sulle relazioni redatte dagli operanti nella fase delle indagini preliminari, atti inutilizzabili; su tale questione la Corte di appello era rimasta silente.

Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per i reati contestati.

Lamenta che l'affermazione di responsabilità era stata basata su elementi probatori deboli e giustificata con mere clausole di stile ed assertivi; inoltre, la responsabilità dell'imputata, legale rappresentante della società proprietaria del terreno oggetto delle condotte contestate, era stata fondata erroneamente ed in contrasto con i principii enunciati dalla giurisprudenza di legittimità sul solo dato formale del titolo di proprietà.

Con il quarto motivo deduce violazione dell'art. 131-bis cp e vizio di motivazione.

Lamenta che la Corte di appello, a fronte di un articolato motivo di gravame, aveva disatteso richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen. con motivazioni apodittiche e, comunque, erronee, senza operare una valutazione unitaria del fatto. 2Con il quinto motivo (erroneamente rubricato come quarto) deduce violazione degli artt. 62-bis, 133 cod.pen. e vizio di motivazione.

Lamenta che erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto le attenuanti generiche applicabili al solo reato più grave e non anche al reato satellite.

Con il sesto motivo (erroneamente rubricato come quinto) deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego di applicazione della pena pecuniaria sostitutiva.

Lamenta che diniego di applicazione della pena pecuniaria sostitutiva era stato fondato su tre precedenti penali dell'imputata, in violazione del divieto di reformatio in peius quale conseguenza del principio ne eat iudex ultra petita part-Lim, perché elemento non considerato dal Tribunale e senza indicazione specifica degli stessi, risultando in primo grado la presenza di un solo precedente penale.

Con il settimo motivo (erroneamente rubricato come sesto) deduce violazione degli artt. 163,164 e 165 cod.pen. e vizio di motivazione.

Lamenta che con riferimento alla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, la Corte di appello aveva espresso una motivazione assertiva, limitandosi ad affermare che l'imputata ne aveva già usufruito altre due volte, risultando in primo grado l'esistenza di un solo precedente. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Come si evince dall'esame degli atti processuali, ai quali questa Corte ha accesso vertendosi in ipotesi di violazione di norma processuale, il decreto di citazione per il giudizio di appello veniva notificato all'imputata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a mezzo del servizio postale, presso il domicilio eletto (in Cantù alla via Brambilla n. 16) e la notifica non andava a buon fine per irreperibilità della destinataria ("sconosciuto").

Il decreto in questione, quindi, veniva correttamente notificato al difensore a mezzo pec ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod.proc.pen.

Costituisce orientamento pacifico, infatti, che può aversi nullità della notifica eseguita al difensore ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., soltanto se la stessa non sia preceduta dalla verifica della insufficienza o inidoneità della dichiarazione di elezione di domicilio dell'imputato (cfr., Sez. 6, n. 50016 del 10/12/2015, B., Rv. 265693-01), verifica che nel caso risulta regolarmente compiuta.

2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile 3La doglianza è priva della necessaria specificità perché è formulata senza in alcun modo prospettare a questa Corte la possibile, ed in ipotesi, decisiva influenza degli elementi asseritamente inutilizzabili sulla complessiva motivazione posta a fondamento della affermazione di responsabilità, basata su un articolato compendio probatorio.

Questa Corte, con orientamento (Sez.2, n.7986 del 18/11/2016, dep.20/02/2017, Rv.269218; Sez.6,n.18764 del 05/02/2014, Rv.259452;Sez. 4, n. 18764 del 5.2.2014, Rv. 259452; Sez. 3, n. 3207 del 2.10.2014, dep. 2015, Rv. 262011) che il Collegio condivide e ribadisce, ha, infatti, osservato che, nei casi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità o la nullità di una prova dalla quale siano stati desunti elementi a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento; gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento.

3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.

La doglianza proposta è priva di confronto con la motivazione della sentenza che individua nella ricorrente la committente dei lavori abusivi e, quindi, il soggetto responsabile penalmente per l'attività illecita realizzata (vedi p 6 dove si chiarisce che l'imputata doveva ritenersi committente dei lavori abusivi in quanto proprietaria dei terreni oggetto dei lavori e beneficiaria degli stessi, trattandosi di lavori funzionali non all'attività agricola ma a migliorare l'accessibilità alla cascina e ad una sua più ampia e diversificata funzione).

Il motivo, quindi, prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181).

Trova, dunque, applicazione il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.2, n.19951 del 15/05/2008, Rv.240109;Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez.2, n.11951 del 29/01/2014, Rv.259425). 4La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità del ricorso (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 4.11 quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La Corte territoriale, nel valutare la richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen., ha denegato la configurabilità della predetta causa di esclusione della punibilità rimarcando la gravità del fatto sulla base di una valutazione in senso negativo della natura, entità e consistenza delle opere abusive (p. 6 della sentenza impugnata).

Le argomentazioni sono congrue e logiche e la motivazione, pertanto, si sottrae al sindacato di legittimità.

Del resto, questa Corte ha affermato che, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131- bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez 6-n.55107 del 08/11/2018, Rv.274647 - 01).

5. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Secondo quanto più volte ribadito da questa Corte, le modalità di calcolo della pena in ipotesi di reato continuato, si realizzano dapprima individuando la violazione più grave, desumibile dalla pena da irrogare per singoli reati confluenti nella continuazione, e tenendo conto della eventuale applicazione di circostanze aggravanti o attenuanti, oltre che dell'eventuale giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto, e solo successivamente procedendo all'aumento per la ritenuta continuazione (Sez.3, n. 225 del 28/06/201, dep.09/01/2018, Rv.272211 - 01; Sez. 6, n. 44368 del 15/10/2014, dep. 24/10/2014, P.G. in proc.

Piccirillo, Rv. 260625).

Ciò non significa, tuttavia, che delle circostanze attenuanti generiche non di debba tenere conto, sia pure solo implicitamente, anche in relazione ai reati satelliti: infatti, una volta che le attenuanti generiche siano concesse, le stesse devono riguardare tutti i reati posti in continuazione, salvo che per alcuni di essi il giudice le abbia espressamente escluse, diverse però essendo le modalità di operatività; infatti, mentre con riguardo al reato principale 5l'operatività delle circostanze sfocia nella diminuzione di pena ex art. 63 cod. pen., per i reati satelliti le stesse influiscono in sede di determinazione dell'aumento di pena ex art. 81 cod. pen. dipendendo l'entità dello stesso anche, appunto, tra gli altri elementi, dal riconoscimento delle medesime (vedi Sez. 6, n. 1898 del 17/11/1992, dep. 26/02/1993, Altamura ed altri, Rv. 193782).

La Corte di appello nel calcolo della pena si è uniformata a tali criteri, così correttamente determinando la pena da irrogare.

6. Il sesto motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Va osservato che l'art. 58 della

I. n. 689 del 1981 (rubricato "Potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive"), come modificato dal d.lgs. n. 150/2022, stabilisce al primo comma che «Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati.

La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato».

A sua volta, l'art. 20- bis cod. pen., indica che le pene sostitutive (la cui disciplina è declinata nella I.n 689 del 1981) sono: 1) la semilibertà sostitutiva; 2) la detenzione domiciliare sostitutiva; 3) il lavoro di pubblica utilità sostitutivo; 4) la pena pecuniaria sostitutiva.

E', quindi, riservato al potere discrezionale del giudice, da esercitare secondo i criteri indicati dall'art. 133 cod. pen., la scelta relativa sia all'an della sostituzione della pena detentiva che della misura sostitutiva da applicare, in quanto ritenuta più idonea alla rieducazione del condannato e dalla prevenzione del pericolo di commissione di altri reati.

Il giudizio prognostico demandato al giudice ha, dunque, un contenuto complesso ed individualizzato in quanto investe un duplice profilo: a) la valutazione della funzionalità della misura sostitutiva rispetto al reinserimento sociale del condannato e la conseguente scelta della misura più idonea alla realizzazione di tale obiettivo; b) la valutazione ex ante in ordine al futuro rispetto delle prescrizioni specifiche della singola misura, ove disposte.

La valutazione del giudice compiuta avuto riguardo ai criteri previsti dall'art. 133 cod.pen. e in ordine al pericolo che le prescrizioni non vengano adempiute costituisce un "accertamento di fatto", incensurabile in sede di legittimità, ove motivato in modo non manifestamente illogico.

Questa Corte ha già affermato il principio secondo cui "l'accertamento della sussistenza delle condizioni che, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 58, 6consentono di far luogo alla sostituzione della pena detentiva con una delle sanzioni sostitutive di cui all'art. 53 stessa legge costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità se motivato in modo non manifestamente illogico" (Sez.2, n. 13920 del 20/02/2015, Rv.263300; Sez. 2, n. 4564 del 09/02/1993, Rv. 194152); e ed è stato precisato che «La sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in esame, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato» (ex multis, Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558 - 01).

Tale principio è trasponibile anche alle nuove "pene sostitutive", atteso che la disciplina normativa introdotta continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai parametri di cui all'art. 133 cod.pen.

Nella specie, la Corte territoriale ha ritenuto l'inidoneità della misura sostitutiva rispetto al reinserimento sociale della condannata, in considerazione della personalità negativa dell'imputata, desunta dai tre precedenti penali in relazione ai quali aveva usufruito di vari benefici premiali, che però non avevano evitato la ricaduta nel reato.

La motivazione, correttamente basata sui parametri di cui all'art. 133 cod.pen., è specifica, congrua e non manifestamente illogica e si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità.

La motivazione è, inoltre, conforme al principio di diritto, in base al quale, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai soli precedenti penali dell'imputato purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte (Sez.5 n. 24093 del 13/05/2025, Rv.288210 - 01).

Nè coglie nel segno, infine, la dedotta violazione del divieto di reformatio in peius.

Ai fini dell'individuazione dell'ambito di cognizione attribuito al giudice di secondo grado dall'art. 597, comma primo, cod. proc. pen., infatti, per punto della decisione deve ritenersi quella statuizione della sentenza che può essere considerata in modo autonomo, non anche le argomentazioni esposte in motivazione, che riguardano il momento logico e non già quello decisionale del procedimento.

Ne deriva che, in ordine alla parte della sentenza suscettibile di autonoma valutazione che riguarda una specifica questione decisa in primo grado, il giudice dell'impugnazione può pervenire allo stesso risultato cui è pervenuto il 7primo giudice anche sulla base di considerazioni e argomenti diversi da quelli considerati dal primo giudice o alla luce di dati di fatto non valutati in primo grado, senza, con ciò, violare il principio dell'effetto parzialmente devolutivo dell'impugnazione (Sez.5, n. 40981 del 15/05/2014,Rv.261366 - 01).

7. Il settimo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Va rilevato, innanzitutto, che la richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena era già stata denegata dal giudice di primo grado; tale diniego è stato confermato dai Giudici di appello sul diverso rilievo che l'imputata aveva già usufruito due volte di tale beneficio.

Va osservato, poi, quanto alla contestazione delle risultanze del certificato penale esaminato dalla Corte di appello, che il certificato penale prodotto dal ricorrente è quello acquisito agli atti nel primo grado di giudizio (certificato con data 12/5/2020, nel quale è indicato un solo precedente penale e, cioè, sentenza di applicazione della pena del Gip del Tribunale di Como, irrevocabile il 28/6/2019 - reato di bancarotta fraudolenta in concorso - avente ad oggetto la pena di mesi 10 e giorni 20 di reclusione con sospensione condizionale della pena e non menzione), mentre negli atti processuali relativi al secondo grado di giudizio si riviene anche il certificato penale aggiornato, successivamente acquisito agli atti (certificato con data 22/10/2025, nel quale vengono riportate, oltre alla sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. già menzionata, anche le seguenti ulteriori condanne: decreto penale di condanna del Gip del Tribunale di Como esecutivo il 15/01/2023 - lesioni personali stradali- alla pena di mesi quattro di reclusione, pena sostituita con la multa di euro 9.000,00 di multa, con concessione dei benefici della sospensione condizionale e della non menzione; ed il decreto penale di condanna del Gip del Tribunale di Como esecutivo il 06.12.2023 - violazione delle norme contenute del T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero- alla pena di mesi due di reclusione ed euro 1.750,00 di multa, pena detentiva sostituita con la multa di euro 4.5000,00).

Risultano, pertanto, corretti i dati relativi ai tre precedenti penali a carico dell'imputata considerati dai Giudici di appello e, conseguentemente, aderente ai dati processuali ed al dato normativo di cui all'art. 164 cod.pen. la motivazione della Corte territoriale, che ha denegato la concessione del beneficio della sospensione condizionale sul rilievo dell'elemento ostativo costituito dall'aver la predetta usufruito già due volte di tale beneficio.

Questa Corte ha già chiarito come - stante la natura eccezionale della disposizione normativa che consente di accordare, per la seconda volta, il beneficio della sospensione condizionale - non sia consentita, a norma dell'art. 164 comma 4 cod. pen., una ulteriore pronuncia di favore in tal senso, poiché la predetta disposizione, nel consentire eccezionalmente di accordare nuovamente la pena 8sospesa, ha riguardo alla concessione del beneficio, correlata alla positiva prognosi di astensione dalla commissione di ulteriori reati (cfr ex multis Sez.1, n. 15823 del 06/03/2025, Rv.288108 - 01; Sez.1, n. 5909 del 16/01/2026, Rv.289443 - 01).

8. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

9. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibi P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mpugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 04/11/ 2025, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza emessa in data 27/11/2024 dal Tribunale di Como, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata dichiarata responsabile dei reati di cui agli artt. 44 comma 1 lett. c) d.P.R. n. 380/2001 e 181, comma 1, d.lgs n. 42/2004 e condannata alla pena di mesi due e giorni quindici di arresto ed euro 13.000,00 di ammenda, con ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando sette motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 161 comma 4 e 179 cod.proc.pen. Espone che con il deposito dell'atto di appello e relativo mandato ad appellare ex art. 581, comma 1 quater cod.proc.pen., la ricorrente aveva eletto domicilio presso la propria abitazione in Cantù, alla via Brambilla n. 16; il decreto di citazione a giudizio per il gravame era stato, invece, notificato presso il difensore, con conseguente nullità della sentenza impugnata. Con il secondo motivo di ricorso deduce nullità sella sentenza per omessa pronuncia su eccezione difensiva. Espone che con il primo motivo di appello si era eccepito che la decisione di primo grado era stata fondata sulle relazioni redatte dagli operanti nella fase delle indagini preliminari, atti inutilizzabili; su tale questione la Corte di appello era rimasta silente. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per i reati contestati. Lamenta che l'affermazione di responsabilità era stata basata su elementi probatori deboli e giustificata con mere clausole di stile ed assertivi; inoltre, la responsabilità dell'imputata, legale rappresentante della società proprietaria del terreno oggetto delle condotte contestate, era stata fondata erroneamente ed in contrasto con i principii enunciati dalla giurisprudenza di legittimità sul solo dato formale del titolo di proprietà. Con il quarto motivo deduce violazione dell'art. 131-bis cp e vizio di motivazione. Lamenta che la Corte di appello, a fronte di un articolato motivo di gravame, aveva disatteso richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen. con motivazioni apodittiche e, comunque, erronee, senza operare una valutazione unitaria del fatto. 2Con il quinto motivo (erroneamente rubricato come quarto) deduce violazione degli artt. 62-bis, 133 cod.pen. e vizio di motivazione. Lamenta che erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto le attenuanti generiche applicabili al solo reato più grave e non anche al reato satellite. Con il sesto motivo (erroneamente rubricato come quinto) deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego di applicazione della pena pecuniaria sostitutiva. Lamenta che diniego di applicazione della pena pecuniaria sostitutiva era stato fondato su tre precedenti penali dell'imputata, in violazione del divieto di reformatio in peius quale conseguenza del principio ne eat iudex ultra petita part-Lim, perché elemento non considerato dal Tribunale e senza indicazione specifica degli stessi, risultando in primo grado la presenza di un solo precedente penale. Con il settimo motivo (erroneamente rubricato come sesto) deduce violazione degli artt. 163,164 e 165 cod.pen. e vizio di motivazione. Lamenta che con riferimento alla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, la Corte di appello aveva espresso una motivazione assertiva, limitandosi ad affermare che l'imputata ne aveva già usufruito altre due volte, risultando in primo grado l'esistenza di un solo precedente. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Come si evince dall'esame degli atti processuali, ai quali questa Corte ha accesso vertendosi in ipotesi di violazione di norma processuale, il decreto di citazione per il giudizio di appello veniva notificato all'imputata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a mezzo del servizio postale, presso il domicilio eletto (in Cantù alla via Brambilla n. 16) e la notifica non andava a buon fine per irreperibilità della destinataria ("sconosciuto"). Il decreto in questione, quindi, veniva correttamente notificato al difensore a mezzo pec ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod.proc.pen. Costituisce orientamento pacifico, infatti, che può aversi nullità della notifica eseguita al difensore ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., soltanto se la stessa non sia preceduta dalla verifica della insufficienza o inidoneità della dichiarazione di elezione di domicilio dell'imputato (cfr., Sez. 6, n. 50016 del 10/12/2015, B., Rv. 265693-01), verifica che nel caso risulta regolarmente compiuta. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile 3La doglianza è priva della necessaria specificità perché è formulata senza in alcun modo prospettare a questa Corte la possibile, ed in ipotesi, decisiva influenza degli elementi asseritamente inutilizzabili sulla complessiva motivazione posta a fondamento della affermazione di responsabilità, basata su un articolato compendio probatorio. Questa Corte, con orientamento (Sez.2, n.7986 del 18/11/2016, dep.20/02/2017, Rv.269218; Sez.6,n.18764 del 05/02/2014, Rv.259452;Sez. 4, n. 18764 del 5.2.2014, Rv. 259452; Sez. 3, n. 3207 del 2.10.2014, dep. 2015, Rv. 262011) che il Collegio condivide e ribadisce, ha, infatti, osservato che, nei casi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità o la nullità di una prova dalla quale siano stati desunti elementi a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento; gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento. 3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. La doglianza proposta è priva di confronto con la motivazione della sentenza che individua nella ricorrente la committente dei lavori abusivi e, quindi, il soggetto responsabile penalmente per l'attività illecita realizzata (vedi p 6 dove si chiarisce che l'imputata doveva ritenersi committente dei lavori abusivi in quanto proprietaria dei terreni oggetto dei lavori e beneficiaria degli stessi, trattandosi di lavori funzionali non all'attività agricola ma a migliorare l'accessibilità alla cascina e ad una sua più ampia e diversificata funzione). Il motivo, quindi, prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181). Trova, dunque, applicazione il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.2, n.19951 del 15/05/2008, Rv.240109;Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez.2, n.11951 del 29/01/2014, Rv.259425). 4La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità del ricorso (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 4.11 quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale, nel valutare la richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen., ha denegato la configurabilità della predetta causa di esclusione della punibilità rimarcando la gravità del fatto sulla base di una valutazione in senso negativo della natura, entità e consistenza delle opere abusive (p. 6 della sentenza impugnata). Le argomentazioni sono congrue e logiche e la motivazione, pertanto, si sottrae al sindacato di legittimità. Del resto, questa Corte ha affermato che, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131- bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez 6-n.55107 del 08/11/2018, Rv.274647 - 01). 5. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Secondo quanto più volte ribadito da questa Corte, le modalità di calcolo della pena in ipotesi di reato continuato, si realizzano dapprima individuando la violazione più grave, desumibile dalla pena da irrogare per singoli reati confluenti nella continuazione, e tenendo conto della eventuale applicazione di circostanze aggravanti o attenuanti, oltre che dell'eventuale giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto, e solo successivamente procedendo all'aumento per la ritenuta continuazione (Sez.3, n. 225 del 28/06/201, dep.09/01/2018, Rv.272211 - 01; Sez. 6, n. 44368 del 15/10/2014, dep. 24/10/2014, P.G. in proc. Piccirillo, Rv. 260625). Ciò non significa, tuttavia, che delle circostanze attenuanti generiche non di debba tenere conto, sia pure solo implicitamente, anche in relazione ai reati satelliti: infatti, una volta che le attenuanti generiche siano concesse, le stesse devono riguardare tutti i reati posti in continuazione, salvo che per alcuni di essi il giudice le abbia espressamente escluse, diverse però essendo le modalità di operatività; infatti, mentre con riguardo al reato principale 5l'operatività delle circostanze sfocia nella diminuzione di pena ex art. 63 cod. pen., per i reati satelliti le stesse influiscono in sede di determinazione dell'aumento di pena ex art. 81 cod. pen. dipendendo l'entità dello stesso anche, appunto, tra gli altri elementi, dal riconoscimento delle medesime (vedi Sez. 6, n. 1898 del 17/11/1992, dep. 26/02/1993, Altamura ed altri, Rv. 193782). La Corte di appello nel calcolo della pena si è uniformata a tali criteri, così correttamente determinando la pena da irrogare. 6. Il sesto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va osservato che l'art. 58 della I. n. 689 del 1981 (rubricato "Potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive"), come modificato dal d.lgs. n. 150/2022, stabilisce al primo comma che «Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato». A sua volta, l'art. 20- bis cod. pen., indica che le pene sostitutive (la cui disciplina è declinata nella I.n 689 del 1981) sono: 1) la semilibertà sostitutiva; 2) la detenzione domiciliare sostitutiva; 3) il lavoro di pubblica utilità sostitutivo; 4) la pena pecuniaria sostitutiva. E', quindi, riservato al potere discrezionale del giudice, da esercitare secondo i criteri indicati dall'art. 133 cod. pen., la scelta relativa sia all'an della sostituzione della pena detentiva che della misura sostitutiva da applicare, in quanto ritenuta più idonea alla rieducazione del condannato e dalla prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. Il giudizio prognostico demandato al giudice ha, dunque, un contenuto complesso ed individualizzato in quanto investe un duplice profilo: a) la valutazione della funzionalità della misura sostitutiva rispetto al reinserimento sociale del condannato e la conseguente scelta della misura più idonea alla realizzazione di tale obiettivo; b) la valutazione ex ante in ordine al futuro rispetto delle prescrizioni specifiche della singola misura, ove disposte. La valutazione del giudice compiuta avuto riguardo ai criteri previsti dall'art. 133 cod.pen. e in ordine al pericolo che le prescrizioni non vengano adempiute costituisce un "accertamento di fatto", incensurabile in sede di legittimità, ove motivato in modo non manifestamente illogico. Questa Corte ha già affermato il principio secondo cui "l'accertamento della sussistenza delle condizioni che, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 58, 6consentono di far luogo alla sostituzione della pena detentiva con una delle sanzioni sostitutive di cui all'art. 53 stessa legge costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità se motivato in modo non manifestamente illogico" (Sez.2, n. 13920 del 20/02/2015, Rv.263300; Sez. 2, n. 4564 del 09/02/1993, Rv. 194152); e ed è stato precisato che «La sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in esame, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato» (ex multis, Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558 - 01). Tale principio è trasponibile anche alle nuove "pene sostitutive", atteso che la disciplina normativa introdotta continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai parametri di cui all'art. 133 cod.pen. Nella specie, la Corte territoriale ha ritenuto l'inidoneità della misura sostitutiva rispetto al reinserimento sociale della condannata, in considerazione della personalità negativa dell'imputata, desunta dai tre precedenti penali in relazione ai quali aveva usufruito di vari benefici premiali, che però non avevano evitato la ricaduta nel reato. La motivazione, correttamente basata sui parametri di cui all'art. 133 cod.pen., è specifica, congrua e non manifestamente illogica e si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità. La motivazione è, inoltre, conforme al principio di diritto, in base al quale, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai soli precedenti penali dell'imputato purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte (Sez.5 n. 24093 del 13/05/2025, Rv.288210 - 01). Nè coglie nel segno, infine, la dedotta violazione del divieto di reformatio in peius. Ai fini dell'individuazione dell'ambito di cognizione attribuito al giudice di secondo grado dall'art. 597, comma primo, cod. proc. pen., infatti, per punto della decisione deve ritenersi quella statuizione della sentenza che può essere considerata in modo autonomo, non anche le argomentazioni esposte in motivazione, che riguardano il momento logico e non già quello decisionale del procedimento. Ne deriva che, in ordine alla parte della sentenza suscettibile di autonoma valutazione che riguarda una specifica questione decisa in primo grado, il giudice dell'impugnazione può pervenire allo stesso risultato cui è pervenuto il 7primo giudice anche sulla base di considerazioni e argomenti diversi da quelli considerati dal primo giudice o alla luce di dati di fatto non valutati in primo grado, senza, con ciò, violare il principio dell'effetto parzialmente devolutivo dell'impugnazione (Sez.5, n. 40981 del 15/05/2014,Rv.261366 - 01). 7. Il settimo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va rilevato, innanzitutto, che la richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena era già stata denegata dal giudice di primo grado; tale diniego è stato confermato dai Giudici di appello sul diverso rilievo che l'imputata aveva già usufruito due volte di tale beneficio. Va osservato, poi, quanto alla contestazione delle risultanze del certificato penale esaminato dalla Corte di appello, che il certificato penale prodotto dal ricorrente è quello acquisito agli atti nel primo grado di giudizio (certificato con data 12/5/2020, nel quale è indicato un solo precedente penale e, cioè, sentenza di applicazione della pena del Gip del Tribunale di Como, irrevocabile il 28/6/2019 - reato di bancarotta fraudolenta in concorso - avente ad oggetto la pena di mesi 10 e giorni 20 di reclusione con sospensione condizionale della pena e non menzione), mentre negli atti processuali relativi al secondo grado di giudizio si riviene anche il certificato penale aggiornato, successivamente acquisito agli atti (certificato con data 22/10/2025, nel quale vengono riportate, oltre alla sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. già menzionata, anche le seguenti ulteriori condanne: decreto penale di condanna del Gip del Tribunale di Como esecutivo il 15/01/2023 - lesioni personali stradali- alla pena di mesi quattro di reclusione, pena sostituita con la multa di euro 9.000,00 di multa, con concessione dei benefici della sospensione condizionale e della non menzione; ed il decreto penale di condanna del Gip del Tribunale di Como esecutivo il 06.12.2023 - violazione delle norme contenute del T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero- alla pena di mesi due di reclusione ed euro 1.750,00 di multa, pena detentiva sostituita con la multa di euro 4.5000,00). Risultano, pertanto, corretti i dati relativi ai tre precedenti penali a carico dell'imputata considerati dai Giudici di appello e, conseguentemente, aderente ai dati processuali ed al dato normativo di cui all'art. 164 cod.pen. la motivazione della Corte territoriale, che ha denegato la concessione del beneficio della sospensione condizionale sul rilievo dell'elemento ostativo costituito dall'aver la predetta usufruito già due volte di tale beneficio. Questa Corte ha già chiarito come - stante la natura eccezionale della disposizione normativa che consente di accordare, per la seconda volta, il beneficio della sospensione condizionale - non sia consentita, a norma dell'art. 164 comma 4 cod. pen., una ulteriore pronuncia di favore in tal senso, poiché la predetta disposizione, nel consentire eccezionalmente di accordare nuovamente la pena 8sospesa, ha riguardo alla concessione del beneficio, correlata alla positiva prognosi di astensione dalla commissione di ulteriori reati (cfr ex multis Sez.1, n. 15823 del 06/03/2025, Rv.288108 - 01; Sez.1, n. 5909 del 16/01/2026, Rv.289443 - 01). 8. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 9. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibi P.Q.M
Decreto Cassazione n. 19246/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris