CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2021
Cassazione n. 01937/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Catanzaro ha confermato la sentenza resa il 28 giugno 2017 dal Tribunale di Cosenza che ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di truffa ascritto in rubrica e lo ha condannato alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della parte civile. Si addebita all'imputato di avere nella qualità di dipendente di una società che gestiva una sala giochi, generato titoli di vincita che venivano utilizzati come titoli di credito e posti direttamente all'incasso, così procurandosi un ingiusto profitto pari a circa 82.000 € Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: - violazione dell'articolo 640 cod.pen. E vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della iniusta locupletatio e della deminutio patrimoni poiché la parte civile non ha mai prodotto i ticket che si assumono illecitamente generati e la motivazione della sentenza è contraddittoria e illogica, in quanto se i ticket generati non vengono usati per giocare non si crea nessun danno per la parte offesa. - Mancanza di motivazione in ordine alla valutazione della prova documentale costituita dai fogli sui quali venivano indicate le turnazioni dei giorni e degli orari lavorativi e delle dichiarazioni della teste Malgorzaka; -violazione di una norma processuale stabilite a pena di inutilizzabilità in quanto la sentenza afferma che non occorrono riscontri esterni alle dichiarazioni rese dai testi il cui narrato risulta attendibile. La giurisprudenza tuttavia con riferimento alla cosiddetta confessione stragiudiziale ha affermato che la ammissione di responsabilità fatta dall'imputato terzi deve essere inquadrata nella figura della testimonianza indiretta o de relato e sottoposta a verifica riguardante l'attendibilità del soggetto dichiarante e supportata da adeguati riscontri estrinseci, che nel caso di specie sono assenti violazione dell'art. 640 cod.pen. in relazione al requisito dell'artifizio o raggiro, poiché i ticket generati dalla stampante non possono costituire artifizi e raggiri in quanto la disponibilità della stampante da parte di tutti i dipendenti esclude la possibilità di parlare di attività ingannatorie. Il ricorso è inammissibile. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue doglianze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non si confronta con l'articolata ed esaustiva motivazione della corte che ha fornito adeguata risposta a tutte le doglianze formulate e si limita a reiterare le censure già formulate. Il primo motivo di ricorso è infondato poiché la corte ha bene spiegato che, sebbene non tutti i ticket emessi falsamente dall'imputato sono stati incassati e sono rientrati, le persone offese hanno riscontrato delle anomalie nelle perdite della società proprio in relazione all'attività fraudolenta dell'imputato. Non è vero che la corte non ha tenuto in considerazione i documenti che attestavano le turnazioni dei dipendenti della sala giochi e la testimonianza della teste Malgorzaka. La corte inoltre poi ha considerato la confessione stragiudiziale resa dall'imputato e riferita dalle due persone offese. In relazione al valore probatorio della confessione stragiudiziale la corte ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità secondo cui la confessione assume il valore del mezzo di prova che la immette nel processo e, pertanto, se è riferita da un teste non necessita di riscontri esterni, ma è sufficiente che la testimonianza sia ritenuta attendibile. Il ricorrente non si confronta con questa motivazione e reitera la censura. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 7/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] e Estensore [OSCURATO:PERSONA] A BORSELLINO