CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 29114/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1667- 20 2 4 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. -[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] / [OSCURATO:PARTITA_IVA]– in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e dife nde in virtù di procur a special e su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro COMUNE di UDINE – c. f. 0 0168650307 - in persona del sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, alla via B. Tortolini, n. 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] –questi ultimi dell’avvocatura municipale - lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza della Corte d’Appello di Trieste n. 294 dei 26.4/6.6.2023, vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; rilevato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, 2° co., c.p.c. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che a norma dell’art. 391, 2° co., c.p.c. deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna parte ricorrent e a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 4.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, oltre agli oneri accessori come per legge ed oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00. Così deciso in Roma,l