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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 giugno 2026

Cassazione n. 20971/2026

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[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoALBERTO PIZZOFERRATO;- ricorrenti -contro2026 I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'ASSICURAZIONE2386 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonchè controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del suo Presidente e legale rappresentante protempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Numero registro generale 15291/2021Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati eN umero sezionale 2386/2026Numero di raccolta generale 20971/2026difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- intimati -avverso la sentenza n. 230/2021 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 22/03/2021 R.G.N. 212/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].R.G. 15291/21Rilevato che:Con sentenza del giorno 22.3.2021 n. 230, la Corte d’appello diBologna accoglieva il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Inail avversola sentenza del tribunale di Bologna che aveva accolto, previariunione, i ricorsi di Fattoriabilità soc. coop. sociale Onlus inliquidazione e [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale legalerappresentante della società, nei confronti degli esitidell’accertamento ispettivo di cui al verbale unico (Vuan) con ilquale erano state contestate alcune violazioni riferite al periodo4/2014 – 12/2016, in riferimento al lavoro accessorio (mediantevoucher) che celava, ad avviso di Inps e Inail, un rapporto dilavoro subordinato.La Corte d’appello, a sostegno dei propri assunti di accoglimentodel gravame dell’Istituto previdenziale e di quello assicurativo,riteneva con riferimento alla conversione del rapporto di lavoro,che se pure non si voleva applicare alcun automatismo per laNumero registro generale 15291/2021conversione del lavoro accessorio nella forma subordinataN, umero sezionale 2386/2026Numero di raccolta generale 20971/2026laddove non fossero stati rispettati i presupposti di quelloData pubblicazione 20/06/2026accessorio, come disciplinato dall’art. 70 del d.lgs. n. 276/2003(vigente ratione temporis), non era, tuttavia, inibito al giudiceverificare la rispondenza in concreto dell’attività allo schema dellavoro subordinato e come tale qualificarlo.La Corte d’appello accoglieva, altresì, alcuni motivi specificidell’Inail sull’aumento del rischio tariffario in riferimento ad unlavoratore, per la maggiore consistenza dell’orario di lavoro (cfr.p. 5 della sentenza impugnata), per l’uso di un automezzo inriferimento ad un altro (cfr. p. 6) e per diversa attività svolta,in riferimento ad un altro ancora.Avverso tale sentenza, Fattoriabilità soc. coop. sociale Onlus inliquidazione e [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale legalerappresentante della società ricorrono in cassazione sulla basedi sei motivi, mentre l’Inps e l’Inail hanno resistito concontroricorso.L’Inail ha prodotto memoria.[OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giornidall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.Considerato che:Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono il vizio diviolazione di legge, in particolare, dell’art. 70 del d.lgs. n.276/03, dell’art. 48 del d.lgs. n. 81/15, dell’art. 1 del d.lgs. n.81/15, degli artt. 2094 e degli artt. 2697 c.c., dell’art. 115comma 1 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3, 4e 5 c.p.c., e per error in procedendo e/o omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio, perché erroneamente la Corted’appello aveva fatto derivare dalla violazione della normativasul lavoro accessorio (relativamente ai parametri economici etemporali, previsti dall’art. 70 del d.lgs. n. 276/03), l’automaticaNumero registro generale 15291/2021conversione dei rapporti lavorativi in rapporti di lavoro di tipoN umero sezionale 2386/2026Numero di raccolta generale 20971/2026subordinato.Data pubblicazione 20/06/2026Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono il vizio diviolazione di legge, in particolare, degli artt.416 comma 3 e 115c.p.c., degli artt. 2697, 2094 c.c., in relazione all’art. 360 primocomma nn. 3, 4 e 5 c.p.c., e il vizio di omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio, per avere ritenuto erroneamenteoperante il principio di non contestazione rispetto alleallegazioni dell’Inps, in materia di asserita sussistenza dellasubordinazione e per avere applicato in maniera errata, i principisul riparto dell’onere probatorio.Con il terzo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono il vizio diviolazione di legge, in particolare, dell’art. 3 del DL n. 12/02convertito in legge n. 23.4.02 n. 73, dell’art. 2697, dell’art. 115c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3, 4 e 5 c.p.c.,e il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio,per avere il giudice del gravame violato l’art. 3 cit., in assenzadei presupposti e/o per avere omesso di considerare il numeroesiguo di ore lavorate dai voucheristi ai fini di rideterminare ildebito contributivo preteso e le sanzioni comminate.Con il quarto motivo di ricorso, i ricorrenti deducono il vizio diviolazione di legge, in particolare, dell’art. 2697, dell’art. 115c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3, 4 e 5 c.p.c.,e il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio,per avere la Corte del merito erroneamente ritenuto, alla lucedegli esiti dell’accertamento ispettivo che il sig. [OSCURATO:PERSONA] avevasvolto la sua prestazione lavorativa con un orario di lavoro fulltime di 38 ore settimanali (anziché, in regime part.

Time di 30ore settimanali) e conseguentemente che il medesimo avrebbesvolto la sua prestazione lavorativa in nero, con ogniNumero registro generale 15291/2021Numero sezionale 2386/2026conseguenza sotto il profilo contributivo, assicuraNtuimveoro di era ccolta generale 20971/2026Data pubblicazione 20/06/2026sanzionatorio.Con il quinto motivo di ricorso, i ricorrenti deducono il vizio diviolazione di legge, in particolare, degli artt. 1 e ss. del DM12.12.2000, dell’art. 2697, dell’art. 115 c.p.c., in relazioneall’art. 360 primo comma nn. 3, 4 e 5 c.p.c., e il vizio di omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio, perchéerroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto fondata lapretesa dell’Inail, relativa alla rideterminazione del premioassicurativo dovuto in relazione alle posizioni dei sig.ri [OSCURATO:PERSONA], accertando che in ragione dell’attività svolta dai suindicatilavoratori, i medesimi avrebbero dovuto essere assicurati conuna voce tariffaria diversa rispetto a quella applicata.Con il sesto motivo di ricorso, i ricorrenti deducono il vizio diviolazione di legge, in particolare, dell’art. 2697, degli artt. 112e 324 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3, 4 e 5c.p.c., e il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio, perché la Corte d’appello aveva erroneamente ritenutoche la sentenza di primo grado, laddove aveva accertatol’infondatezza della pretesa dell’Inail in relazione ai premiassicurativi dovuti per la posizione del sig. [OSCURATO:PERSONA] (comericalcolati nel verbale unico), fosse stata pronunciata ultra petitaovvero in assenza di una specifica domanda della società, senzaavvedersi che la società aveva chiesto accertarsi l’illegittimitàdegli esiti del verbale ispettivo, anche in relazione agli asseritipremi assicurativi omessi per la posizione del sig. [OSCURATO:PERSONA].Il primo motivo è inammissibile perché non si confronta conl’effettiva statuizione espressa dalla Corte d’appello secondo cuianche a prescindere da una conversione automatica, non erainibito al giudice di verificare la rispondenza in concretodell’attività accessoria allo schema del lavoro subordinato eNumero registro generale 15291/2021Numero sezionale 2386/2026come tale quantificarlo: in questa prospettiva, l’individuNuamzeiroo ndi era ccolta generale 20971/2026Data pubblicazione 20/06/2026degli elementi della subordinazione è questione di competenzaesclusiva del giudice del merito, che è incensurabile incassazione, a meno che non vi sia una motivazione illogica ocontraddittoria nella sentenza (cfr. Cass. n. 13071/24).Il secondo e quarto motivo, che possono essere oggetto di unesame congiunto, sono inammissibili sia per la inestricabilemescolanza di vizi eterogenei, quali violazione di legge edomesso esame di fatti decisivi, senza la formulazione dicircostanziate censure avverso specifiche statuizioni dellasentenza impugnata (cfr. Cass. n. 6807/19), sia perché i motivitendono alla rivalutazione del materiale istruttorio; nel merito, imotivi sono, altresì, infondati, in quanto la decisione non è statapresa in forza del principio di non contestazione o di erratoriparto dell’onere probatorio, ma attraverso l’accertamentodell’esistenza degli indici sintomatici della subordinazione, cfr.pp. 3 e 4 della sentenza impugnata (secondo motivo), così comeGovoni, cfr. p. 5 della sentenza impugnata (quarto motivo).Il terzo motivo, premessa la inestricabile mescolanza di vizieterogenei (di cui al precedente motivo), è inammissibile,perché solleva censure sulla ricostruzione dei fatti, conriferimento al numero di ore lavorate dai voucheristi, e ciò alfine di determinare il debito contributivo preteso e le sanzionicomminate, che è questione di competenza esclusiva del giudicedel merito, non censurabile in cassazione se non nei limiti di cuiall’art. 360 primo comma n. 5 novellato, nella specie preclusoda una statuizione che ha trattato ex professo la questione, conuna motivazione ben al di sopra del “minimo costituzionale”.Il quinto e sesto motivo, che possono essere oggetto di unesame congiunto, premessa la inestricabile mescolanza di viziNumero registro generale 15291/2021eterogenei (di cui ai precedenti motivi), e premesso il valoreN umero sezionale 2386/2026Numero di raccolta generale 20971/2026probatorio dei verbali ispettivi (cfr. Cass. n. 19982/20), sonoData pubblicazione 20/06/2026inammissibili, perché sollevano censure sulla ricostruzione deifatti, con riferimento alla rideterminazione del premioassicurativo in relazione alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per iquali è stato accertato dalla Corte d’appello sia sulla base deiverbali ispettivi che sulle deposizioni testimoniali (quindi, nonsulla base di mere presunzioni) che la effettiva attività deipredetti comportava un rischio maggiore e quindi una tariffa dipremio più alta.All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spesedi lite, che vengono liquidate come in dispositivo.Sussistono i presupposti per il versamento da parte delricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato atitolo di contributo unificato.

P.Q.[OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEDichiara il ricorso inammissibile.Condanna la società ricorrente a pagare le spese di lite cheliquida sia a favore dell’Inps che a favore dell’Inail, nell’importodi € 3.000,00, oltre € 200,00, per esborsi, oltre il 15% per spesegenerali, oltre accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ovedovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, anorma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13.5.2026.Il PresidenteDott.ssa Lucia EspositoNumero registro generale 15291/2021Numero sezionale 2386/2026Numero di raccolta generale 20971/2026Data pubblicazione 20/06/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoALBERTO PIZZOFERRATO;- ricorrenti -contro2026 I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'ASSICURAZIONE2386 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonchè controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del suo Presidente e legale rappresentante protempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Numero registro generale 15291/2021Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati eN umero sezionale 2386/2026Numero di raccolta generale 20971/2026difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- intimati -avverso la sentenza n. 230/2021 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 22/03/2021 R.G.N. 212/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].R.G. 15291/21Rilevato che:Con sentenza del giorno 22.3.2021 n. 230, la Corte d’appello diBologna accoglieva il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Inail avversola sentenza del tribunale di Bologna che aveva accolto, previariunione, i ricorsi di Fattoriabilità soc. coop. sociale Onlus inliquidazione e [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale legalerappresentante della società, nei confronti degli esitidell’accertamento ispettivo di cui al verbale unico (Vuan) con ilquale erano state contestate alcune violazioni riferite al periodo4/2014 – 12/2016, in riferimento al lavoro accessorio (mediantevoucher) che celava, ad avviso di Inps e Inail, un rapporto dilavoro subordinato.La Corte d’appello, a sostegno dei propri assunti di accoglimentodel gravame dell’Istituto previdenziale e di quello assicurativo,riteneva con riferimento alla conversione del rapporto di lavoro,che se pure non si voleva applicare alcun automatismo per laNumero registro generale 15291/2021conversione del lavoro accessorio nella forma subordinataN, umero sezionale 2386/2026Numero di raccolta generale 20971/2026laddove non fossero stati rispettati i presupposti di quelloData pubblicazione 20/06/2026accessorio, come disciplinato dall’art. 70 del d.lgs. n. 276/2003(vigente ratione temporis), non era, tuttavia, inibito al giudiceverificare la rispondenza in concreto dell’attività allo schema dellavoro subordinato e come tale qualificarlo.La Corte d’appello accoglieva, altresì, alcuni motivi specificidell’Inail sull’aumento del rischio tariffario in riferimento ad unlavoratore, per la maggiore consistenza dell’orario di lavoro (cfr.p. 5 della sentenza impugnata), per l’uso di un automezzo inriferimento ad un altro (cfr. p. 6) e per diversa attività svolta,in riferimento ad un altro ancora.Avverso tale sentenza, Fattoriabilità soc. coop. sociale Onlus inliquidazione e [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale legalerappresentante della società ricorrono in cassazione sulla basedi sei motivi, mentre l’Inps e l’Inail hanno resistito concontroricorso.L’Inail ha prodotto memoria.[OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giornidall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.Considerato che:Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono il vizio diviolazione di legge, in particolare, dell’art. 70 del d.lgs. n.276/03, dell’art. 48 del d.lgs. n. 81/15, dell’art. 1 del d.lgs. n.81/15, degli artt. 2094 e degli artt. 2697 c.c., dell’art. 115comma 1 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3, 4e 5 c.p.c., e per error in procedendo e/o omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio, perché erroneamente la Corted’appello aveva fatto derivare dalla violazione della normativasul lavoro accessorio (relativamente ai parametri economici etemporali, previsti dall’art. 70 del d.lgs. n. 276/03), l’automaticaNumero registro generale 15291/2021conversione dei rapporti lavorativi in rapporti di lavoro di tipoN umero sezionale 2386/2026Numero di raccolta generale 20971/2026subordinato.Data pubblicazione 20/06/2026Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono il vizio diviolazione di legge, in particolare, degli artt.416 comma 3 e 115c.p.c., degli artt. 2697, 2094 c.c., in relazione all’art. 360 primocomma nn. 3, 4 e 5 c.p.c., e il vizio di omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio, per avere ritenuto erroneamenteoperante il principio di non contestazione rispetto alleallegazioni dell’Inps, in materia di asserita sussistenza dellasubordinazione e per avere applicato in maniera errata, i principisul riparto dell’onere probatorio.Con il terzo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono il vizio diviolazione di legge, in particolare, dell’art. 3 del DL n. 12/02convertito in legge n. 23.4.02 n. 73, dell’art. 2697, dell’art. 115c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3, 4 e 5 c.p.c.,e il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio,per avere il giudice del gravame violato l’art. 3 cit., in assenzadei presupposti e/o per avere omesso di considerare il numeroesiguo di ore lavorate dai voucheristi ai fini di rideterminare ildebito contributivo preteso e le sanzioni comminate.Con il quarto motivo di ricorso, i ricorrenti deducono il vizio diviolazione di legge, in particolare, dell’art. 2697, dell’art. 115c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3, 4 e 5 c.p.c.,e il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio,per avere la Corte del merito erroneamente ritenuto, alla lucedegli esiti dell’accertamento ispettivo che il sig. [OSCURATO:PERSONA] avevasvolto la sua prestazione lavorativa con un orario di lavoro fulltime di 38 ore settimanali (anziché, in regime part. Time di 30ore settimanali) e conseguentemente che il medesimo avrebbesvolto la sua prestazione lavorativa in nero, con ogniNumero registro generale 15291/2021Numero sezionale 2386/2026conseguenza sotto il profilo contributivo, assicuraNtuimveoro di era ccolta generale 20971/2026Data pubblicazione 20/06/2026sanzionatorio.Con il quinto motivo di ricorso, i ricorrenti deducono il vizio diviolazione di legge, in particolare, degli artt. 1 e ss. del DM12.12.2000, dell’art. 2697, dell’art. 115 c.p.c., in relazioneall’art. 360 primo comma nn. 3, 4 e 5 c.p.c., e il vizio di omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio, perchéerroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto fondata lapretesa dell’Inail, relativa alla rideterminazione del premioassicurativo dovuto in relazione alle posizioni dei sig.ri [OSCURATO:PERSONA], accertando che in ragione dell’attività svolta dai suindicatilavoratori, i medesimi avrebbero dovuto essere assicurati conuna voce tariffaria diversa rispetto a quella applicata.Con il sesto motivo di ricorso, i ricorrenti deducono il vizio diviolazione di legge, in particolare, dell’art. 2697, degli artt. 112e 324 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3, 4 e 5c.p.c., e il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio, perché la Corte d’appello aveva erroneamente ritenutoche la sentenza di primo grado, laddove aveva accertatol’infondatezza della pretesa dell’Inail in relazione ai premiassicurativi dovuti per la posizione del sig. [OSCURATO:PERSONA] (comericalcolati nel verbale unico), fosse stata pronunciata ultra petitaovvero in assenza di una specifica domanda della società, senzaavvedersi che la società aveva chiesto accertarsi l’illegittimitàdegli esiti del verbale ispettivo, anche in relazione agli asseritipremi assicurativi omessi per la posizione del sig. [OSCURATO:PERSONA].Il primo motivo è inammissibile perché non si confronta conl’effettiva statuizione espressa dalla Corte d’appello secondo cuianche a prescindere da una conversione automatica, non erainibito al giudice di verificare la rispondenza in concretodell’attività accessoria allo schema del lavoro subordinato eNumero registro generale 15291/2021Numero sezionale 2386/2026come tale quantificarlo: in questa prospettiva, l’individuNuamzeiroo ndi era ccolta generale 20971/2026Data pubblicazione 20/06/2026degli elementi della subordinazione è questione di competenzaesclusiva del giudice del merito, che è incensurabile incassazione, a meno che non vi sia una motivazione illogica ocontraddittoria nella sentenza (cfr. Cass. n. 13071/24).Il secondo e quarto motivo, che possono essere oggetto di unesame congiunto, sono inammissibili sia per la inestricabilemescolanza di vizi eterogenei, quali violazione di legge edomesso esame di fatti decisivi, senza la formulazione dicircostanziate censure avverso specifiche statuizioni dellasentenza impugnata (cfr. Cass. n. 6807/19), sia perché i motivitendono alla rivalutazione del materiale istruttorio; nel merito, imotivi sono, altresì, infondati, in quanto la decisione non è statapresa in forza del principio di non contestazione o di erratoriparto dell’onere probatorio, ma attraverso l’accertamentodell’esistenza degli indici sintomatici della subordinazione, cfr.pp. 3 e 4 della sentenza impugnata (secondo motivo), così comeGovoni, cfr. p. 5 della sentenza impugnata (quarto motivo).Il terzo motivo, premessa la inestricabile mescolanza di vizieterogenei (di cui al precedente motivo), è inammissibile,perché solleva censure sulla ricostruzione dei fatti, conriferimento al numero di ore lavorate dai voucheristi, e ciò alfine di determinare il debito contributivo preteso e le sanzionicomminate, che è questione di competenza esclusiva del giudicedel merito, non censurabile in cassazione se non nei limiti di cuiall’art. 360 primo comma n. 5 novellato, nella specie preclusoda una statuizione che ha trattato ex professo la questione, conuna motivazione ben al di sopra del “minimo costituzionale”.Il quinto e sesto motivo, che possono essere oggetto di unesame congiunto, premessa la inestricabile mescolanza di viziNumero registro generale 15291/2021eterogenei (di cui ai precedenti motivi), e premesso il valoreN umero sezionale 2386/2026Numero di raccolta generale 20971/2026probatorio dei verbali ispettivi (cfr. Cass. n. 19982/20), sonoData pubblicazione 20/06/2026inammissibili, perché sollevano censure sulla ricostruzione deifatti, con riferimento alla rideterminazione del premioassicurativo in relazione alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per iquali è stato accertato dalla Corte d’appello sia sulla base deiverbali ispettivi che sulle deposizioni testimoniali (quindi, nonsulla base di mere presunzioni) che la effettiva attività deipredetti comportava un rischio maggiore e quindi una tariffa dipremio più alta.All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spesedi lite, che vengono liquidate come in dispositivo.Sussistono i presupposti per il versamento da parte delricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato atitolo di contributo unificato. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEDichiara il ricorso inammissibile.Condanna la società ricorrente a pagare le spese di lite cheliquida sia a favore dell’Inps che a favore dell’Inail, nell’importodi € 3.000,00, oltre € 200,00, per esborsi, oltre il 15% per spesegenerali, oltre accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ovedovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, anorma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13.5.2026.Il PresidenteDott.ssa Lucia EspositoNumero registro generale 15291/2021Numero sezionale 2386/2026Numero di raccolta generale 20971/2026Data pubblicazione 20/06/2026