Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1813/2015
ECLI:EU:T:2015:93
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62014TO0708_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
[OSCURATO:PERSONA] causa T‑708/14,
[OSCURATO:PERSONA], SL, con sede a Barcellona (Spagna), rappresentata da I. [OSCURATO:PERSONA]‑Lafuente, avvocato,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI),
convenuto,
controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI:
[OSCURATO:PERSONA], con sede a Tokyo (Giappone),
avente ad oggetto il ricorso proposto contro le decisioni della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 2 e 4 luglio 2014 (procedimenti R 1813/2013‑2, R 2013/2013‑2, R 1626/2013‑2 e R 1631/2013‑2), relative a procedimenti di opposizione tra la [OSCURATO:PERSONA], SL e la [OSCURATO:PERSONA],
IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),
composto da S. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), presidente, F. Dehousse e A. M. Collins, giudici,
cancelliere: E. Coulon
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
Fatti e procedimento
1. Con decisioni del 2 e 4 luglio 2014 (procedimenti R 1813/2013‑2, R 2013/2013‑2, R 1626/2013‑2 e R 1631/2013‑2), relative a procedimenti di opposizione tra la [OSCURATO:PERSONA], SL e la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: le «decisioni impugnate»), la seconda commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) ha respinto l’opposizione proposta dalla ricorrente avverso la registrazione dei marchi comunitari denominativi e figurativo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Tali decisioni sono state notificate alla ricorrente l’11 e il 15 luglio 2014.
2. Con atto introduttivo pervenuto mediante posta elettronica alla cancelleria del Tribunale il 22 settembre 2014, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
3. Il 30 settembre 2014 sono pervenute alla cancelleria del Tribunale una versione cartacea dell’atto introduttivo del ricorso e una lettera di accompagnamento datata 26 settembre 2014, nonché sei copie autentiche dell’atto introduttivo e alcune pagine di correzione di quest’ultimo. La lettera di accompagnamento, che non era stata trasmessa mediante posta elettronica, conteneva la firma autografa dell’avvocato della ricorrente. L’atto introduttivo era una copia scansionata, provvista della firma scansionata dell’avvocato della ricorrente e non della sua firma autografa. La cancelleria lo ha fatto presente all’avvocato della ricorrente.
4. Con lettera datata 1° ottobre 2014, pervenuta alla cancelleria il 2 ottobre 2014, l’avvocato della ricorrente ha inviato alla cancelleria l’ultima pagina dell’atto introduttivo (pagina 17) recante la sua firma autografa. Tale firma, tuttavia, non era identica a quella apposta sull’atto introduttivo inviato mediante posta elettronica il 22 settembre 2014; l’avvocato della ricorrente ne è stato informato mediante telecopia del 23 ottobre 2014.
Conclusioni della ricorrente
5. La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– annullare le decisioni impugnate;
– annullare la registrazione dei marchi per i prodotti e i servizi di cui è causa;
– condannare l’UAMI alle spese.
In diritto
6. Ai sensi dell’articolo 111 del regolamento di procedura del Tribunale, quando il ricorso è manifestamente irricevibile, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.
7. Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide, in applicazione di tale articolo, di statuire senza proseguire il procedimento.
8. Ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1), il ricorso avverso la decisione di una commissione di ricorso dell’UAMI deve essere inoltrato entro due mesi dalla notifica di detta decisione. Conformemente all’articolo 102, paragrafo 2, del regolamento di procedura, i termini processuali sono aumentati di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni.
9. Secondo una costante giurisprudenza, detto termine di impugnazione è perentorio, dato che è stato istituito per garantire la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche ed evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia, e spetta al giudice dell’Unione europea verificare d’ufficio se sia stato rispettato [v., per analogia, sentenza del 23 gennaio 1997, Coen, C‑246/95, Racc., EU:C:1997:33, punto 21; sentenza del 18 settembre 1997, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, T‑121/96 e T‑151/96, Racc., EU:T:1997:132, punti 38 e 39, e ordinanza del 3 ottobre 2012, Tecnimed/UAMI – Ecobrands (ZAPPER‑CLICK), T‑360/10, EU:T:2012:517, punto 12].
10. Nel caso di specie, come indicato al precedente punto 1, le decisioni impugnate sono state notificate alla ricorrente l’11 e il 15 luglio 2014.
11. Dalle norme sul computo dei termini processuali previste all’articolo 101, paragrafo 1, e all’articolo 102, paragrafo 2, del regolamento di procedura risulta che i termini di ricorso sono scaduti il 22 e il 25 settembre 2014.
12. Ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento di procedura, «[l]’originale di ogni atto processuale dev’essere sottoscritto dall’agente o dall’avvocato della parte».
13. Ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 6, del regolamento di procedura, la data in cui una copia dell’originale firmato di un atto processuale perviene alla cancelleria del Tribunale mediante telecopia o mediante posta elettronica è presa in considerazione, ai fini dell’osservanza dei termini processuali, soltanto qualora l’originale firmato dell’atto sia depositato in tale cancelleria entro i dieci giorni successivi al ricevimento della telecopia o del messaggio di posta elettronica. Inoltre, il punto 7 delle istruzioni pratiche alle parti dinanzi al Tribunale (GU 2012, L 68, pag. 23, rettifica nella GU 2012, L 73, pag. 23), prevede che, in caso di divergenza tra l’originale firmato e la copia precedentemente depositata, sia presa in considerazione solo la data dell’originale firmato.
14. Quindi, se la trasmissione del testo inviato mediante posta elettronica non soddisfa i requisiti di certezza del diritto imposti dall’articolo 43 del regolamento di procedura, la data di trasmissione della copia dell’atto introduttivo per telefax o mediante posta elettronica non può essere presa in considerazione ai fini del rispetto del termine di ricorso e soltanto la data di deposito dell’originale firmato deve essere presa in considerazione a tali fini (v., per analogia, ordinanza del 13 dicembre 2013, Marcuccio/Commissione, F‑2/13, Racc. FP, EU:F:2013:214, punto 43, confermata a seguito di impugnazione con ordinanza del 22 maggio 2014, Marcuccio/Commissione, T‑148/14 P, Racc. FP, EU:T:2014:315, punto 9 e giurisprudenza ivi citata).
15. Inoltre, ai fini del deposito regolare di qualsiasi atto processuale, l’articolo 43 del regolamento di procedura, disciplinante la possibilità di prendere in considerazione come data di presentazione di un ricorso quella della trasmissione mediante posta elettronica di una copia dell’originale firmato, impone al rappresentante della parte di sottoscrivere di suo pugno l’originale dell’atto prima di trasmetterlo mediante posta elettronica e di depositare questo medesimo originale nella cancelleria del Tribunale al più tardi nei dieci giorni successivi. Ciò premesso, qualora consti retrospettivamente che l’originale firmato dell’atto che viene materialmente depositato nella cancelleria del Tribunale nei dieci giorni successivi alla sua trasmissione mediante posta elettronica non reca, quanto meno, una sottoscrizione identica a quella figurante sul documento trasmesso mediante posta elettronica, tale elemento è sufficiente per constatare che questi due documenti sono differenti, quand’anche le sottoscrizioni siano state effettivamente apposte dalla medesima persona (v., per analogia, ordinanza Marcuccio/Commissione, punto 14 supra, EU:F:2013:214, punti 40 e 41).
16. Nel caso di specie, l’atto introduttivo recante una firma scansionata è pervenuto mediante posta elettronica alla cancelleria del Tribunale il 22 settembre 2014, ossia prima della scadenza del termine di ricorso.
17. La versione cartacea dell’atto introduttivo del ricorso è pervenuta alla cancelleria del Tribunale il 30 settembre 2014. [OSCURATO:PERSONA], si trattava di una copia scansionata dell’originale dell’atto introduttivo su cui era apposta unicamente la firma scansionata dell’avvocato della ricorrente (v. precedente punto 3). Detto atto introduttivo, dunque, non conteneva la firma autografa dell’avvocato della ricorrente. Di certo, sulla lettera di accompagnamento pervenuta alla cancelleria il 30 settembre 2014 era apposta la firma autografa dell’avvocato. [OSCURATO:PERSONA], tale lettera di accompagnamento non compariva nella spedizione mediante posta elettronica del 22 settembre 2014. Dunque non è possibile considerare l’atto introduttivo come firmato in forma autografa e come corrispondente all’originale dell’atto introduttivo inviato mediante posta elettronica.
18. Si deve dunque necessariamente rilavare che il documento pervenuto mediante posta elettronica alla cancelleria del Tribunale il 22 settembre 2014 non è una riproduzione dell’originale dell’atto introduttivo pervenuto alla cancelleria a mezzo posta il successivo 30 settembre.
19. Inoltre, non è possibile ritenere che il mancato deposito dell’originale firmato dell’atto introduttivo entro i dieci giorni successivi al ricevimento da parte della cancelleria del Tribunale della copia dell’atto introduttivo mediante posta elettronica sia stato regolarizzato a seguito del deposito, in data 2 ottobre 2014, della pagina dell’originale dell’atto introduttivo recante la firma autografa dell’avvocato della ricorrente. Infatti, tale deposito – che, per di più, non ha ad oggetto il testo integrale dell’originale dell’atto introduttivo – comprende una firma che non è identica a quella apposta sull’atto introduttivo inviato mediante posta elettronica il 22 settembre 2014 (v. precedente punto 4).
20. Pertanto, l’originale firmato dell’atto introduttivo non è stato depositato in cancelleria entro i dieci giorni successivi al ricevimento da parte di quest’ultima della copia dell’atto introduttivo mediante posta elettronica.
21. In tal caso, conformemente all’articolo 43, paragrafo 6, del regolamento di procedura, ai fini del rispetto del termine di ricorso deve essere presa in considerazione soltanto la data di deposito dell’originale firmato dell’atto introduttivo [ordinanze del 28 aprile 2008, PubliCare [OSCURATO:PERSONA]/UAMI (Publicare), T‑358/07, EU:T:2008:130, punto 13, e del 28 novembre 2011, Noscira/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] (ZENTYLOR), T‑307/11, EU:T:2011:697, punto 15].
22. Nel caso di specie, i documenti inviati dalla ricorrente sono pervenuti alla cancelleria unitamente ad una lettera di accompagnamento debitamente firmata in forma autografa in data 30 settembre 2014, ossia oltre il termine di ricorso che scadeva il 22 e il 25 settembre 2014.
23. Pertanto, si deve concludere che l’atto introduttivo non è stato depositato prima della scadenza del termine di ricorso.
24. Occorre inoltre ricordare che la mancata presentazione dell’originale dell’atto introduttivo del ricorso firmato da un avvocato abilitato a tal fine non rientra tra le irregolarità formali che possono essere sanate conformemente all’articolo 44, paragrafo 6, del regolamento di procedura. Infatti, deve ritenersi che quest’obbligo configuri un requisito di forma sostanziale tale da essere applicato restrittivamente, sicché la sua inosservanza comporti l’irricevibilità del ricorso alla scadenza dei termini processuali (v., in tal senso, sentenza del 22 settembre 2011, Bell & Ross/UAMI, C‑426/10 P, Racc., EU:C:2011:612, punto 42; ordinanza del 21 settembre 2012, Noscira/UAMI, C‑69/12 P, EU:C:2012:589, punti 22 e 23, e sentenza del 23 maggio 2007, Parlamento/Eistrup, T‑223/06 P, Racc., EU:T:2007:153, punti 48 e 51).
25. Inoltre, la ricorrente non ha dimostrato – e neppure dedotto – un errore scusabile né l’esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore che consentirebbe al Tribunale di derogare al termine in questione in base all’articolo 45, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale ai sensi dell’articolo 53 di detto Statuto.
26. Date tali circostanze, il ricorso dev’essere respinto in quanto manifestamente irricevibile, senza che sia necessario notificarlo all’UAMI.
Sulle spese
27. Poiché la presente ordinanza è stata adottata anteriormente alla notifica dell’atto introduttivo del ricorso all’UAMI e prima che quest’ultimo potesse sostenere spese, è sufficiente decidere che la ricorrente sopporterà le proprie spese, a norma dell’articolo 87, paragrafo 1, del regolamento di procedura.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è respinto.
2) [OSCURATO:PERSONA], SL sopporterà le proprie spese.
Lussemburgo, 3 febbraio 2015