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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 6 aprile 2026

Cassazione n. 08500/2026

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con indicazione dell’indirizzo pec;- ricorrente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,- intimato -avverso dell’ordinanza n. cronol. 6184/2023 del TRIBUNALE DICATANZARO, pubblicata in data 19/9/2023, corretta con decreto n.cronol. 6597/2023 del 28/9/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/11/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21063/2023Numero sezionale 2893/2025Numero di raccolta generale 8500/2026Data pubblicazione 06/04/20261.

Con ricorso ex artt. 702 bis cod. proc. civ. e 14 d. lgs. n.150/2011 depositato in data 14/6/2019, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] haconvenuto in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Catanzaro, il Comune diOlivadi, chiedendone la condanna al pagamento in suo favore di euro8.171.07, a titolo di compenso per l’attività professionale espletata, insuo favore, nel primo grado del giudizio civile iscritto al n.

RG101101/2006 del Tribunale di Catanzaro - sezione distaccata diChiaravalle.Ha rappresentato che, nel procedimento, il Comune era statoconvenuto in indebito arricchimento, per aver ricevuto attività dismaltimento residui solidi urbani nel periodo tra il 4/12/1998 e il30/4/1999 senza riconoscere alcun corrispettivo; erano pure staticonvenuti gli amministratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e VittorioLupis che avevano chiesto in riconvenzionale la condanna del Comunein manleva.

Con sentenza n. 91/2019 il Tribunale di Chiaravalle avevadichiarato inammissibile la domanda nei confronti del Comune diOlivadi, con vittoria di spese, ma, in accoglimento della domandariconvenzionale, aveva condannato l’ente a indennizzare gliamministratori invece condannati in favore del terzo attore.2.

Con ordinanza n. cronol. 6184/2023 del 19/9/2023, ilTribunale di Catanzaro, in parziale accoglimento della domanda, nellacontumacia del Comune, ha condannato il Comune di Olivadi a pagarein favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 188,00, oltre rimborsospese generali, IVA e CPA e interessi legali dalla decisione al soddisfo.Per quel che qui rileva, il Tribunale ha applicato i parametriminimi e negato l’applicabilità della maggiorazione ex art. 4, comma 2,d.m. 55/2014, perché l’avvocato istante «ha prestato la propria operasolamente in favore dell’Ente locale»; ha, quindi, liquidato l’importofinale previa decurtazione dell’acconto già ricevuto dal legale ericonosciuto gli interessi ex comma IV dell’art. 1224 cod. civ. soltantoRic. 2023 n. 21063 sez.

S2 - ad. 27-11-2025 -2-Numero registro generale 21063/2023Numero sezionale 2893/2025Numero di raccolta generale 8500/2026Data pubblicazione 06/04/2026a decorrere dalla liquidazione, ritenendo non ravvisabile la mora primadi tale operazione.3.

Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione, affidato a tre motivi; il Comune di Olivadi non ha svoltodifese.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, articolato in riferimento ai n. 3 e 5 delcomma I dell’art. 360 cpc, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato, con un primoprofilo, la nullità della ordinanza per mancanza totale di motivazione eomesso esame di fatti decisivi per il giudizio già oggetto di discussionetra le parti, nonché, in riferimento al n. 4, per violazione dell’art. 112cod. proc. civ.In particolare, il ricorrente ha lamentato che il Tribunale avrebbe,pur in mancanza di domanda da parte dell’Ente convenuto, applicato iminimi tariffari, sebbene in nessun documento fosse previsto unaccordo sul punto, e nonostante la quantificazione degli onorari nellarichiesta di pagamento fosse stata effettuata in riferimento all’importoliquidato in favore dell’ente nel giudizio presupposto; non avrebbe,inoltre, considerato che la parcella non era stata contestata dalComune di Olivadi che, al contrario, ricevendola, aveva proposto unpagamento dilazionato, da lui accettato, e successivamentecorrisposto, in corso di causa, un acconto.Con un secondo profilo, il ricorrente ha dedotto che il Tribunaleavrebbe anche errato nella determinazione del residuo onorariodovuto, liquidato secondo i minimi, poiché ha operato la sottrazione tracorrisposto e dovuto in riferimento a due grandezze non omogenee,accessori che invece erano stati calcolati.1.1.

Il primo profilo del motivo è in parte infondato e in parteinammissibile.Ric. 2023 n. 21063 sez.

S2 - ad. 27-11-2025 -3-Numero registro generale 21063/2023Numero sezionale 2893/2025Numero di raccolta generale 8500/2026Data pubblicazione 06/04/2026Dalla motivazione dell’ordinanza – che non risulta affattoapparente secondo i parametri indicati da questa Corte, ormai in modoconsolidato (v.

Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; tra le tante,in ultimo, Cass. Sez. 1, n. 7090 del 03/03/2022) – non si evince che ilricorrente abbia proposto una domanda di liquidazione di compensifondata su un precedente accordo vincolante con il Comune assistito;piuttosto, il Tribunale (v. pag. 4 dell’ordinanza, punto 3.3.) hagiustificato l’applicazione dei parametri minimi in riferimento alleindicazioni operate dallo stesso difensore istante nella proposta,formulata al Comune, di assistenza per la fase di appello.Ciò precisato, certamente non sussiste la denunciata violazionedel principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112cod. proc. civ. che ricorre unicamente quando il giudice, interferendonel potere dispositivo delle parti, alteri uno degli elementi obiettivi diidentificazione dell'azione (petitum o causa petendi) ed emetta unprovvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato),oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso(petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delleeccezioni fatte valere dai contraddittori (Cass. Sez. 5, n. 644 del10/01/2025, con indicazione dei precedenti rilevanti).Nel caso in esame, il Tribunale ha unicamente esercitato il suopotere discrezionale di liquidazione del compenso, in assenza dispecifica deduzione di un accordo, riconoscendo un importo inferiore alpreteso, ma calcolato nei limiti minimi, peraltro motivandonel’applicazione.Come chiarito da questa Corte, non costituisce violazione dell'art.112 cod. proc. civ. l'accoglimento d'ufficio di una domanda che rientriin quella, di maggiore ampiezza, ritualmente proposta dalla parte (allaquale, del resto, è sempre consentito procedere alla riduzione dellapretesa originariamente formulala).

Ciò trova giustificazione nella ratioRic. 2023 n. 21063 sez.

S2 - ad. 27-11-2025 -4-Numero registro generale 21063/2023Numero sezionale 2893/2025Numero di raccolta generale 8500/2026Data pubblicazione 06/04/2026del citato art. 112, che è quella di garantire il contraddittorio, cioè diimpedire che trovino accoglimento domande sulle quali la contropartenon sia stata in grado di difendersi; esigenza questa che non è in alcunmodo frustrata allorquando il bene accordato sia comunque ricompresonel petitum tempestivamente formulato e non esuli dalla causapetendi, intesa come l'insieme delle circostanze di fatto,indipendentemente dalla loro qualificazione giuridica, posta afondamento della pretesa (cfr. fra le tante, Cass. nn. 6757/11,15186/04, 1613/03, 8479/02, 475/02, 8520/94, 1508/94 e11764/92).In particolare, la liquidazione d'ufficio d'un corrispettivo d'operainferiore e non corrispondente a quello domandato non deve essereoggetto di una specifica richiesta del committente, perché le parti nonhanno l'onere di domandare che il giudice eserciti i propri poterid'ufficio per accogliere in misura ridotta la domanda, per l'ovviaconsiderazione che, proprio in quanto tali, detti poteri non sonosubordinati ad un’istanza (così Cass. Sez. 2, n. 21397 del 18/09/2013).A ciò si aggiunga che è lo stesso art. 2233 cod. civ. a porre unagaranzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazionedel compenso, attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzioneintervenuta fra le parti e poi, esclusivamente in mancanza diquest'ultima e in ordine successivo, alle tariffe ed agli usi e, infine, alladeterminazione del giudice (Cass. Sez. 6 - L, n. 29212 del 12/11/2019,con indicazione dei precedenti rilevanti): per principio consolidato nellagiurisprudenza di questa Corte, l'art. 2233 cod.civ., nella parte in cuidispone che, in mancanza di accordo tra le parti, il compenso èdeterminato dal giudice in base alle tariffe, attribuisce un poterediscrezionale al giudice che, se congruamente motivato ed esercitatoin conformità alle tariffe professionali, è insindacabile in cassazione; ilpotere discrezionale può esplicarsi anche nell'aumento o nella riduzioneRic. 2023 n. 21063 sez.

S2 - ad. 27-11-2025 -5-Numero registro generale 21063/2023Numero sezionale 2893/2025Numero di raccolta generale 8500/2026Data pubblicazione 06/04/2026dei compensi e ciò a prescindere dall'istanza del professionista o,correlativamente, dalla richiesta del cliente; le tariffe condeterminazione del massimo e del minimo hanno, infatti, soltanto lafunzione di fissare i limiti dell'autonomia privata nella determinazionedel compenso e di dettare i criteri di liquidazione che, in mancanza diaccordo, il giudice è tenuto a rispettare, senza pregiudizio degli spazidi discrezionalità che i criteri stessi consentono e senza che alprofessionista sia attribuita l'unilaterale ed incensurabile potestà diindicare, sia pure nella forbice dei parametri, il compenso dovuto dalproprio cliente (Cass. n. 29212/2019 cit.).1.2.

In questo quadro, poi, la censura di omessa valutazione delcontenuto delle due mail che conterrebbero un accordo èinammissibile, perché di questi documenti non risulta dettagliatamenteriportato il contenuto, sicché è preclusa la valutazione della lororilevanza ex n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ.Per principio consolidato, infatti, il mancato esame di undocumento può essere denunciato per cassazione, quale vizio di cuiall'art. 360, comma I, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall'art.54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, soltanto nelcaso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivodella controversia e, segnatamente, quando il documento nonesaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare,con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia dellealtre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento delgiudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi privadi fondamento (Cass. Sez. 1, n. 16583 del 13/06/2024; Sez. 3, n.16812 del 26/06/2018).1.3.

L’esame del secondo profilo è, invece, assorbito in sensoproprio, in conseguenza della fondatezza dei motivi di seguitoesaminati, per le considerazioni seguenti.Ric. 2023 n. 21063 sez.

S2 - ad. 27-11-2025 -6-Numero registro generale 21063/2023Numero sezionale 2893/2025Numero di raccolta generale 8500/2026Data pubblicazione 06/04/20262.

Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3 delcomma I dell’art. 360 c.p.c., il ricorrente ha prospettato la violazione efalsa interpretazione dell’art. 4, comma 2, dm 55/2014 per avere ilTribunale ritenuto che l’aumento ex art. 4 spetti soltanto quando ildifensore assista più parti oltre la prima, laddove il secondo periodoprescrive che la stessa disposizione si applichi anche nel caso in cuil'avvocato assista un solo soggetto contro più soggetti.2.1.

Il motivo è fondato.

Il Tribunale ha negato la maggiorazioneperché l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha assistito soltanto l’ente territoriale e noni funzionari, sebbene la difesa sia stata svolta nei confronti di unapluralità di parti.Alla fattispecie è applicabile l’art. 4, comma 2, d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.55 nel testo successivo alle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 1,lettera c), del d.m. 8 marzo 2018, n. 37, per essere la liquidazioneeffettuata dopo l’entrata in vigore della modifica (art. 6 stesso d.m. n.37/2018), ma l’attività professionale già esaurita all’entrata in vigoredella successiva modifica del d.m. 13 agosto 2022, n. 147 (art. 6 diquest’ultimo d.m.).Secondo questa norma, quando in una causa l'avvocato assistepiù soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unicopuò di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nellamisura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo ditrenta; la disposizione di cui al periodo precedente si applica quandopiù cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nelcaso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti.La ratio della disposizione è da individuarsi nell'esigenza diremunerare l'avvocato in misura maggiore quando maggiore è stato ilsuo impegno, evitando, al contempo, una duplicazione del compenso afronte di un'attività soltanto formalmente reiterata, maRic. 2023 n. 21063 sez.

S2 - ad. 27-11-2025 -7-Numero registro generale 21063/2023Numero sezionale 2893/2025Numero di raccolta generale 8500/2026Data pubblicazione 06/04/2026sostanzialmente unitaria nelle ipotesi dell'unicità della causa o di unapluralità di cause riunite: l’esigenza, evidentemente, ricorre sia nelcaso in cui l'avvocato assista più soggetti aventi la stessa posizioneprocessuale sia nella situazione simmetrica in cui difenda una solaparte contro più soggetti, secondo la regola ubi eadem ratio, ibi eademdispositio. (Cass. Sez. 3, n. 2956 del 31/01/2024).3.

Infine, con il terzo motivo, articolato in riferimento al n. 3,l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato la violazione dell’art. 1224 cod. civ., peressere stata stabilita la decorrenza degli interessi moratori non giàdalla data di messa in mora del debitore bensì dalla data di liquidazioneoperata con l’ordinanza impugnata.3.1.

Anche questo motivo è fondato.Per giurisprudenza ormai consolidata, nel caso di richiesta aventead oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali resedall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224cod. civ. competono a far data dalla messa in mora, coincidente con ladata della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiestastragiudiziale di adempimento e non anche dalla successiva data in cuiintervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esitodel procedimento sommario di cui all'art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011:non può, infatti, escludersi l’utilità degli effetti della messa in morasoltanto perché la liquidazione sia poi effettuata dal giudice in misurainferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore (Cass., Sez. 2,n. 12905 del 14/05/2025; Sez. 2, n. 24973 del 19/08/2022;Sez. 6 - 2, n. 8611 del 16/03/2022).4.

Dall’accoglimento del secondo e terzo motivo deriva, in logicaconseguenza, l’assorbimento in senso proprio del secondo profilo delprimo motivo: l’ordinanza impugnata, infatti, deve essere cassata, conrinvio al Tribunale di Catanzaro in diversa composizione perchéprovveda a rideterminare i compensi spettanti all’avv. [OSCURATO:PERSONA] perRic. 2023 n. 21063 sez.

S2 - ad. 27-11-2025 -8-Numero registro generale 21063/2023Numero sezionale 2893/2025Numero di raccolta generale 8500/2026Data pubblicazione 06/04/2026l’attività professionale spiegata in favore del Comune di Olivadi, inapplicazione dei principi e dei rilievi in fatto suesposti, effettuato,altresì, il ricalcolo e la sottrazione dell’acconto già corrisposto.Statuendo in rinvio, il Tribunale liquiderà anche le spese dilegittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso, assorbito ilsecondo profilo del primo motivo, dichiarato inammissibile il primoprofilo; cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Catanzaroin diversa composizione, anche per le spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della secondasezione civile della Corte suprema di Cassazione del 27 novembre2025.Il PresidenteRic. 2023 n. 21063 sez.

S2 - ad. 27-11-2025 -9-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
con indicazione dell’indirizzo pec;- ricorrente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,- intimato -avverso dell’ordinanza n. cronol. 6184/2023 del TRIBUNALE DICATANZARO, pubblicata in data 19/9/2023, corretta con decreto n.cronol. 6597/2023 del 28/9/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/11/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21063/2023Numero sezionale 2893/2025Numero di raccolta generale 8500/2026Data pubblicazione 06/04/20261. Con ricorso ex artt. 702 bis cod. proc. civ. e 14 d. lgs. n.150/2011 depositato in data 14/6/2019, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] haconvenuto in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Catanzaro, il Comune diOlivadi, chiedendone la condanna al pagamento in suo favore di euro8.171.07, a titolo di compenso per l’attività professionale espletata, insuo favore, nel primo grado del giudizio civile iscritto al n. RG101101/2006 del Tribunale di Catanzaro - sezione distaccata diChiaravalle.Ha rappresentato che, nel procedimento, il Comune era statoconvenuto in indebito arricchimento, per aver ricevuto attività dismaltimento residui solidi urbani nel periodo tra il 4/12/1998 e il30/4/1999 senza riconoscere alcun corrispettivo; erano pure staticonvenuti gli amministratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e VittorioLupis che avevano chiesto in riconvenzionale la condanna del Comunein manleva. Con sentenza n. 91/2019 il Tribunale di Chiaravalle avevadichiarato inammissibile la domanda nei confronti del Comune diOlivadi, con vittoria di spese, ma, in accoglimento della domandariconvenzionale, aveva condannato l’ente a indennizzare gliamministratori invece condannati in favore del terzo attore.2. Con ordinanza n. cronol. 6184/2023 del 19/9/2023, ilTribunale di Catanzaro, in parziale accoglimento della domanda, nellacontumacia del Comune, ha condannato il Comune di Olivadi a pagarein favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 188,00, oltre rimborsospese generali, IVA e CPA e interessi legali dalla decisione al soddisfo.Per quel che qui rileva, il Tribunale ha applicato i parametriminimi e negato l’applicabilità della maggiorazione ex art. 4, comma 2,d.m. 55/2014, perché l’avvocato istante «ha prestato la propria operasolamente in favore dell’Ente locale»; ha, quindi, liquidato l’importofinale previa decurtazione dell’acconto già ricevuto dal legale ericonosciuto gli interessi ex comma IV dell’art. 1224 cod. civ. soltantoRic. 2023 n. 21063 sez. S2 - ad. 27-11-2025 -2-Numero registro generale 21063/2023Numero sezionale 2893/2025Numero di raccolta generale 8500/2026Data pubblicazione 06/04/2026a decorrere dalla liquidazione, ritenendo non ravvisabile la mora primadi tale operazione.3. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione, affidato a tre motivi; il Comune di Olivadi non ha svoltodifese.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, articolato in riferimento ai n. 3 e 5 delcomma I dell’art. 360 cpc, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato, con un primoprofilo, la nullità della ordinanza per mancanza totale di motivazione eomesso esame di fatti decisivi per il giudizio già oggetto di discussionetra le parti, nonché, in riferimento al n. 4, per violazione dell’art. 112cod. proc. civ.In particolare, il ricorrente ha lamentato che il Tribunale avrebbe,pur in mancanza di domanda da parte dell’Ente convenuto, applicato iminimi tariffari, sebbene in nessun documento fosse previsto unaccordo sul punto, e nonostante la quantificazione degli onorari nellarichiesta di pagamento fosse stata effettuata in riferimento all’importoliquidato in favore dell’ente nel giudizio presupposto; non avrebbe,inoltre, considerato che la parcella non era stata contestata dalComune di Olivadi che, al contrario, ricevendola, aveva proposto unpagamento dilazionato, da lui accettato, e successivamentecorrisposto, in corso di causa, un acconto.Con un secondo profilo, il ricorrente ha dedotto che il Tribunaleavrebbe anche errato nella determinazione del residuo onorariodovuto, liquidato secondo i minimi, poiché ha operato la sottrazione tracorrisposto e dovuto in riferimento a due grandezze non omogenee,accessori che invece erano stati calcolati.1.1. Il primo profilo del motivo è in parte infondato e in parteinammissibile.Ric. 2023 n. 21063 sez. S2 - ad. 27-11-2025 -3-Numero registro generale 21063/2023Numero sezionale 2893/2025Numero di raccolta generale 8500/2026Data pubblicazione 06/04/2026Dalla motivazione dell’ordinanza – che non risulta affattoapparente secondo i parametri indicati da questa Corte, ormai in modoconsolidato (v. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; tra le tante,in ultimo, Cass. Sez. 1, n. 7090 del 03/03/2022) – non si evince che ilricorrente abbia proposto una domanda di liquidazione di compensifondata su un precedente accordo vincolante con il Comune assistito;piuttosto, il Tribunale (v. pag. 4 dell’ordinanza, punto 3.3.) hagiustificato l’applicazione dei parametri minimi in riferimento alleindicazioni operate dallo stesso difensore istante nella proposta,formulata al Comune, di assistenza per la fase di appello.Ciò precisato, certamente non sussiste la denunciata violazionedel principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112cod. proc. civ. che ricorre unicamente quando il giudice, interferendonel potere dispositivo delle parti, alteri uno degli elementi obiettivi diidentificazione dell'azione (petitum o causa petendi) ed emetta unprovvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato),oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso(petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delleeccezioni fatte valere dai contraddittori (Cass. Sez. 5, n. 644 del10/01/2025, con indicazione dei precedenti rilevanti).Nel caso in esame, il Tribunale ha unicamente esercitato il suopotere discrezionale di liquidazione del compenso, in assenza dispecifica deduzione di un accordo, riconoscendo un importo inferiore alpreteso, ma calcolato nei limiti minimi, peraltro motivandonel’applicazione.Come chiarito da questa Corte, non costituisce violazione dell'art.112 cod. proc. civ. l'accoglimento d'ufficio di una domanda che rientriin quella, di maggiore ampiezza, ritualmente proposta dalla parte (allaquale, del resto, è sempre consentito procedere alla riduzione dellapretesa originariamente formulala). Ciò trova giustificazione nella ratioRic. 2023 n. 21063 sez. S2 - ad. 27-11-2025 -4-Numero registro generale 21063/2023Numero sezionale 2893/2025Numero di raccolta generale 8500/2026Data pubblicazione 06/04/2026del citato art. 112, che è quella di garantire il contraddittorio, cioè diimpedire che trovino accoglimento domande sulle quali la contropartenon sia stata in grado di difendersi; esigenza questa che non è in alcunmodo frustrata allorquando il bene accordato sia comunque ricompresonel petitum tempestivamente formulato e non esuli dalla causapetendi, intesa come l'insieme delle circostanze di fatto,indipendentemente dalla loro qualificazione giuridica, posta afondamento della pretesa (cfr. fra le tante, Cass. nn. 6757/11,15186/04, 1613/03, 8479/02, 475/02, 8520/94, 1508/94 e11764/92).In particolare, la liquidazione d'ufficio d'un corrispettivo d'operainferiore e non corrispondente a quello domandato non deve essereoggetto di una specifica richiesta del committente, perché le parti nonhanno l'onere di domandare che il giudice eserciti i propri poterid'ufficio per accogliere in misura ridotta la domanda, per l'ovviaconsiderazione che, proprio in quanto tali, detti poteri non sonosubordinati ad un’istanza (così Cass. Sez. 2, n. 21397 del 18/09/2013).A ciò si aggiunga che è lo stesso art. 2233 cod. civ. a porre unagaranzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazionedel compenso, attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzioneintervenuta fra le parti e poi, esclusivamente in mancanza diquest'ultima e in ordine successivo, alle tariffe ed agli usi e, infine, alladeterminazione del giudice (Cass. Sez. 6 - L, n. 29212 del 12/11/2019,con indicazione dei precedenti rilevanti): per principio consolidato nellagiurisprudenza di questa Corte, l'art. 2233 cod.civ., nella parte in cuidispone che, in mancanza di accordo tra le parti, il compenso èdeterminato dal giudice in base alle tariffe, attribuisce un poterediscrezionale al giudice che, se congruamente motivato ed esercitatoin conformità alle tariffe professionali, è insindacabile in cassazione; ilpotere discrezionale può esplicarsi anche nell'aumento o nella riduzioneRic. 2023 n. 21063 sez. S2 - ad. 27-11-2025 -5-Numero registro generale 21063/2023Numero sezionale 2893/2025Numero di raccolta generale 8500/2026Data pubblicazione 06/04/2026dei compensi e ciò a prescindere dall'istanza del professionista o,correlativamente, dalla richiesta del cliente; le tariffe condeterminazione del massimo e del minimo hanno, infatti, soltanto lafunzione di fissare i limiti dell'autonomia privata nella determinazionedel compenso e di dettare i criteri di liquidazione che, in mancanza diaccordo, il giudice è tenuto a rispettare, senza pregiudizio degli spazidi discrezionalità che i criteri stessi consentono e senza che alprofessionista sia attribuita l'unilaterale ed incensurabile potestà diindicare, sia pure nella forbice dei parametri, il compenso dovuto dalproprio cliente (Cass. n. 29212/2019 cit.).1.2. In questo quadro, poi, la censura di omessa valutazione delcontenuto delle due mail che conterrebbero un accordo èinammissibile, perché di questi documenti non risulta dettagliatamenteriportato il contenuto, sicché è preclusa la valutazione della lororilevanza ex n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ.Per principio consolidato, infatti, il mancato esame di undocumento può essere denunciato per cassazione, quale vizio di cuiall'art. 360, comma I, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall'art.54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, soltanto nelcaso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivodella controversia e, segnatamente, quando il documento nonesaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare,con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia dellealtre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento delgiudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi privadi fondamento (Cass. Sez. 1, n. 16583 del 13/06/2024; Sez. 3, n.16812 del 26/06/2018).1.3. L’esame del secondo profilo è, invece, assorbito in sensoproprio, in conseguenza della fondatezza dei motivi di seguitoesaminati, per le considerazioni seguenti.Ric. 2023 n. 21063 sez. S2 - ad. 27-11-2025 -6-Numero registro generale 21063/2023Numero sezionale 2893/2025Numero di raccolta generale 8500/2026Data pubblicazione 06/04/20262. Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3 delcomma I dell’art. 360 c.p.c., il ricorrente ha prospettato la violazione efalsa interpretazione dell’art. 4, comma 2, dm 55/2014 per avere ilTribunale ritenuto che l’aumento ex art. 4 spetti soltanto quando ildifensore assista più parti oltre la prima, laddove il secondo periodoprescrive che la stessa disposizione si applichi anche nel caso in cuil'avvocato assista un solo soggetto contro più soggetti.2.1. Il motivo è fondato. Il Tribunale ha negato la maggiorazioneperché l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha assistito soltanto l’ente territoriale e noni funzionari, sebbene la difesa sia stata svolta nei confronti di unapluralità di parti.Alla fattispecie è applicabile l’art. 4, comma 2, d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.55 nel testo successivo alle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 1,lettera c), del d.m. 8 marzo 2018, n. 37, per essere la liquidazioneeffettuata dopo l’entrata in vigore della modifica (art. 6 stesso d.m. n.37/2018), ma l’attività professionale già esaurita all’entrata in vigoredella successiva modifica del d.m. 13 agosto 2022, n. 147 (art. 6 diquest’ultimo d.m.).Secondo questa norma, quando in una causa l'avvocato assistepiù soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unicopuò di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nellamisura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo ditrenta; la disposizione di cui al periodo precedente si applica quandopiù cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nelcaso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti.La ratio della disposizione è da individuarsi nell'esigenza diremunerare l'avvocato in misura maggiore quando maggiore è stato ilsuo impegno, evitando, al contempo, una duplicazione del compenso afronte di un'attività soltanto formalmente reiterata, maRic. 2023 n. 21063 sez. S2 - ad. 27-11-2025 -7-Numero registro generale 21063/2023Numero sezionale 2893/2025Numero di raccolta generale 8500/2026Data pubblicazione 06/04/2026sostanzialmente unitaria nelle ipotesi dell'unicità della causa o di unapluralità di cause riunite: l’esigenza, evidentemente, ricorre sia nelcaso in cui l'avvocato assista più soggetti aventi la stessa posizioneprocessuale sia nella situazione simmetrica in cui difenda una solaparte contro più soggetti, secondo la regola ubi eadem ratio, ibi eademdispositio. (Cass. Sez. 3, n. 2956 del 31/01/2024).3. Infine, con il terzo motivo, articolato in riferimento al n. 3,l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato la violazione dell’art. 1224 cod. civ., peressere stata stabilita la decorrenza degli interessi moratori non giàdalla data di messa in mora del debitore bensì dalla data di liquidazioneoperata con l’ordinanza impugnata.3.1. Anche questo motivo è fondato.Per giurisprudenza ormai consolidata, nel caso di richiesta aventead oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali resedall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224cod. civ. competono a far data dalla messa in mora, coincidente con ladata della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiestastragiudiziale di adempimento e non anche dalla successiva data in cuiintervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esitodel procedimento sommario di cui all'art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011:non può, infatti, escludersi l’utilità degli effetti della messa in morasoltanto perché la liquidazione sia poi effettuata dal giudice in misurainferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore (Cass., Sez. 2,n. 12905 del 14/05/2025; Sez. 2, n. 24973 del 19/08/2022;Sez. 6 - 2, n. 8611 del 16/03/2022).4. Dall’accoglimento del secondo e terzo motivo deriva, in logicaconseguenza, l’assorbimento in senso proprio del secondo profilo delprimo motivo: l’ordinanza impugnata, infatti, deve essere cassata, conrinvio al Tribunale di Catanzaro in diversa composizione perchéprovveda a rideterminare i compensi spettanti all’avv. [OSCURATO:PERSONA] perRic. 2023 n. 21063 sez. S2 - ad. 27-11-2025 -8-Numero registro generale 21063/2023Numero sezionale 2893/2025Numero di raccolta generale 8500/2026Data pubblicazione 06/04/2026l’attività professionale spiegata in favore del Comune di Olivadi, inapplicazione dei principi e dei rilievi in fatto suesposti, effettuato,altresì, il ricalcolo e la sottrazione dell’acconto già corrisposto.Statuendo in rinvio, il Tribunale liquiderà anche le spese dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso, assorbito ilsecondo profilo del primo motivo, dichiarato inammissibile il primoprofilo; cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Catanzaroin diversa composizione, anche per le spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della secondasezione civile della Corte suprema di Cassazione del 27 novembre2025.Il PresidenteRic. 2023 n. 21063 sez. S2 - ad. 27-11-2025 -9-
Decreto Cassazione n. 08500/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris