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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07144/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta violazione dell'art. 512 cod. proc. pen., in riferimento alla ritenuta imprevedibilità dell'impossibilità della ripetizione della testimonianza, non è deducibile in quanto non devoluto in appello (in tal sede il ricorrente aveva contestato, infatti, l'idoneità probatoria delle dichiarazioni testimoniali); che il secondo motivo di ricorso è aspecifico in quanto non si confronta con le argomentazioni del giudice di merito che alle pagg. 5 -6 della sentenza impugnata ha correttamente motivato in ordine alla capacità dimostrativa di dette dichiarazioni testimoniali, in quanto corroborate da ulteriori significative fonti di prova; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; considerato che la parte civile non ha apportato alcun contributo utile alla decisione, la richiesta di liquidazione delle spese deve essere rigettata (Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Rv. 278834 - 01; Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, Rv. 281960 - 03) P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Rigetta uv bit ^ rk2-1 la richiesta di rifusione delle spes4r parte civile Così deciso, il 13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta violazione dell'art. 512 cod. proc. pen., in riferimento alla ritenuta imprevedibilità dell'impossibilità della ripetizione della testimonianza, non è deducibile in quanto non devoluto in appello (in tal sede il ricorrente aveva contestato, infatti, l'idoneità probatoria delle dichiarazioni testimoniali); che il secondo motivo di ricorso è aspecifico in quanto non si confronta con le argomentazioni del giudice di merito che alle pagg. 5 -6 della sentenza impugnata ha correttamente motivato in ordine alla capacità dimostrativa di dette dichiarazioni testimoniali, in quanto corroborate da ulteriori significative fonti di prova; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; considerato che la parte civile non ha apportato alcun contributo utile alla decisione, la richiesta di liquidazione delle spese deve essere rigettata (Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Rv. 278834 - 01; Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, Rv. 281960 - 03) P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta uv bit ^ rk2-1 la richiesta di rifusione delle spes4r parte civile Così deciso, il 13
Sentenza Cassazione n. 07144/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris