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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 maggio 2001

Cassazione n. 47436/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 21/05/2001 avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; k letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso à inammissibile perché i motivi prospettati afferenti al mancato cji-ektutv, riconoscimento delleigeneriche e del beneficio della sospensione condizionale della pena sono manifestamente infondati in quanto la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive su tali punti ( cfr pag 4, ultimi due capoversi) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 31 ottobre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 21/05/2001 avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; k letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso à inammissibile perché i motivi prospettati afferenti al mancato cji-ektutv, riconoscimento delleigeneriche e del beneficio della sospensione condizionale della pena sono manifestamente infondati in quanto la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive su tali punti ( cfr pag 4, ultimi due capoversi) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 31 ottobre 2024.
Sentenza Cassazione n. 47436/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris