Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34209/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso, vertente sulla rilevanza penale della condotta, è manifestamente infondato; che, infatti, integra il delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina la condotta di chi, dietro corrispettivo in denaro, contragga simulato matrimonio con un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea al fine di fargli conseguire un titolo per l'accesso o la permanenza nel territorio italiano, senza che rilevino le sorti del matrimonio stesso; avendo lo straniero comunque questi ottenuto, sul presupposto delle nozze, il permesso di ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato (Sez. 1, n. 2302 del 13/11/2020, dep. 2021, M., Rv. 280220-01).

Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso, vertente sulla rilevanza penale della condotta, è manifestamente infondato; che, infatti, integra il delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina la condotta di chi, dietro corrispettivo in denaro, contragga simulato matrimonio con un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea al fine di fargli conseguire un titolo per l'accesso o la permanenza nel territorio italiano, senza che rilevino le sorti del matrimonio stesso; avendo lo straniero comunque questi ottenuto, sul presupposto delle nozze, il permesso di ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato (Sez. 1, n. 2302 del 13/11/2020, dep. 2021, M., Rv. 280220-01). Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 34209/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris