CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43367/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 5/7/2022 del Tribunale di Trento visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile per la genericità delle censure che attaccano la motivazione della disposta confisca che, viceversa, risulta fondata su un adeguato apparato giustificativo. La confisca è argomentata in relazione disposizione di cui all'art. 240-bis cod. pen., sulla scorta della qualificazione del fatto come delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e in coerenza con la previsione contenuta nel comma 7-bis dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 evidenziando la insussistenza di idonee giustificazioni dell'imputato per documentare la legittima provenienza della somma e la sua sproporzione rispetto all'attività lavorativa esercitata. Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 4 novemb