CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24491/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di VENE2'IA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Venezia, il 7 giugno 2021, ha confermato la pronunzia di condanna emessa a suo carico in data 12 febbraio 2020 dal Tribunale di Padova, che lo aveva condannato alla pena di giustizia per il reato p. e p. dall'art. 116, comma 15 e 17, Cod.Strada (con recidiva nel biennio). Ne chiede l'annullamento lamentando, con unico motivo, vizio di motivazione per mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. 2. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, atteso che il ricorrente non si confronta con il percorso motivazionale debil:amente sviluppato sul punto dalla Corte veneziana, che appare corretto nell'esercizio della valutazione attribuita sul punto al giudice di merito. In proposito, va ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (v. Cass., Sez. III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia). Nulla deve osservarsi, peraltro, a proposito della dedotta violazione dell'art. 62-bis cod. pen. nel caso di specie, visto c:he, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (ex multis Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Tale principio è stato nella specie rispettato nel percorso argomentativo della Corte di merito, che sottolinea i precedenti penali e il comportamento dell'imputato in occasione del reato, ricavandone la pericolosità del giudicabile; tanto appare sufficiente a fondare il percorso argomentativo che ha condotto la Corte distrettuale al diniego delle attenuanti generiche sulla base della valutazione negativa della personalità del soggetto, ai sensi dell'art. 133 cod.pen. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Rom