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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 febbraio 2022

Cassazione n. 22598/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica del difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata del 27 ottobre 2020, la Corte d'appello di Milano ha, per quanto di rilievo in questa sede, confermato la decisione del Tribunale di Monza del 29 gennaio 2018, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto aggravato in concorso in relazione all'asportazione di dieci chili di materiale ferroso e venticinque chili di rame, prelevati da un cantiere recintato di proprietà del Demanio di Milano, Regione Lombardia, sito in Lentate sul Seveso.

2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso l'imputato per mezzo del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., con il quale deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento alle aggravanti di cui agli artt. 625, comma 1 n. 2 prima parte e 7 cod. pen..

Evidenzia, con un primo argomento, come da alcun elemento estrinseco fosse desumibile la natura pubblicistica del cantiere, dismesso e privo di indicazioni, con conseguente violazione del principio della personalità della responsabilità penale.

Con un secondo punto, deduce l'omessa esplicazione di quale specifico profilo dell'esposizione alla pubblica fede sia stato, nella specie, ravvisato, in considerazione dello stato di abbandono dei luoghi e della natura dei reperti, che ne esclude ogni utilità.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23 dl. n. 137 del 7 febbraio 2022, il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. Con memoria del 24 febbraio 2022, il difensore dell'imputato ha rassegnato per iscritto le proprie conclusioni, controdeducendo alle argomentazioni del procuratore generale ed insistendo sui profili di censura svolti con il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo punto di censura è aspecifico. 1.1.

Il ricorrente non contesta la proprietà pubblica del sito, appartenente all'Agenzia del Demanio di Milano, Regione Lombardia, e dei reperti sottratti, destinati alla funzionalità del cantiere ivi installato, e non attualmente attivo, per la realizzazione di alloggi destinati alla Guardia di Finanza; contesta, invece, la consapevolezza, in capo all'agente, della natura pubblicistica del luogo e dei materiali ivi giacenti, in assenza di alcun dato estrinseco atto a rendere evidente la títolarità del sito.La questione - invero solo genericamente prospettata nel ricorso - investe il tema dell'imputabilità soggettiva delle aggravanti che, come è noto, implica la portata applicativa dell'59 comma secondo cod. peri,.

L'art. 1 della legge 7 febbraio 1990, n. 19, che ha modificato la predetta norma, ha sostituito al criterio della valutazione oggettiva delle aggravanti quello dell'attribuzione all'agente sulla base dell'effettiva conoscenza di esso o della inescusabile ignoranza, addebitabile quanto meno a titolo di colpa.

Il criterio generale di imputazione delle circostanze aggravanti previsto dall'art. 59, comma secondo, cod. pen. - per il quale è necessario che esse siano conosciute o ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa - opera anche ai fini del riconoscimento delle circostanze di natura oggettiva, quale è quella in esame, in quanto immanente alla pubblica proprietà e destinazione del bene; ed è sufficiente che l'agente abbia ignorato per colpa, da verificare secondo il canone della prevedibilità in concreto, la sussistenza dei suoi elementi costitutivi.

Il coefficiente psichico necessario per il riconoscimento delle predette aggravanti non si identifica, invero, con il dolo (ovvero con la piena consapevolezza ed accettazione dell'evento accessorio), dato che è necessario solo che la circostanza che aggrava la condotta sia, in alternativa: a) conosciuta; b) ignorata per colpa; c) ritenuta inesistente per errore determinato da colpa.

1.2. Nel quadro così delineato, la generica ed assertiva censura del ricorrente si limita a rivendicare l'inesistenza di specifiche segnalazioni, in tal modo introducendo profili di fatto che la Corte territoriale ha esplicitamente disatteso, nel corpo complessivo della motivazione, reputando il video versato in atti dalla difesa solo parzialmente riproduttivo dello stato dei luoghi.

Il primo argomento di censura è, pertanto, aspecifico. 2.

Il secondo punto è, del pari, generico e manifestamente infondato.

2.1. La censura, che sostanzialmente sembra introdurre - peraltro senza che tale profilo sia stato sottoposto al giudice del merito - un deficit dell'imputazione, nella misura in cui contesta quale connotato abbia assunto, nel caso al vaglio, il requisito dell'esposizione alla pubblica fede, non si confronta con il capo d'incolpazione - che evoca la necessità - né con il costrutto argomentativo della sentenza impugnata, che ha esplicitamente rimarcato la destinazione a servizio del cantiere del materiale sottratto, inserito nel sistema di trasformazione della corrente elettrica e da questo con violenza separato, in tal modo enunciando la necessità della sua dotazione per l'impianto e, per tal via, l'inamovibilità dal sito e la necessaria esposizione alla pubblica fede.2.2.

Nel resto, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del consolidato principio per cui, in tema di furto, è configurabile l'aggravante della esposizione alla pubblica fede dei beni anche quando l'area in cui si trovano è recintata, nel caso in cui, per la particolare modalità di accesso, essa risulti priva di vigilanza continua (Sez. 5, n. 51098 del 21/09/2017, Scaturro, Rv. 271602), sottraendosi anche sotto profilo ad ogni censura.

Il ricorso è, pertanto, inammissibile.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo determinare in Euro tremila, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 1'11 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CORT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica del difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata del 27 ottobre 2020, la Corte d'appello di Milano ha, per quanto di rilievo in questa sede, confermato la decisione del Tribunale di Monza del 29 gennaio 2018, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto aggravato in concorso in relazione all'asportazione di dieci chili di materiale ferroso e venticinque chili di rame, prelevati da un cantiere recintato di proprietà del Demanio di Milano, Regione Lombardia, sito in Lentate sul Seveso. 2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso l'imputato per mezzo del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., con il quale deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento alle aggravanti di cui agli artt. 625, comma 1 n. 2 prima parte e 7 cod. pen.. Evidenzia, con un primo argomento, come da alcun elemento estrinseco fosse desumibile la natura pubblicistica del cantiere, dismesso e privo di indicazioni, con conseguente violazione del principio della personalità della responsabilità penale. Con un secondo punto, deduce l'omessa esplicazione di quale specifico profilo dell'esposizione alla pubblica fede sia stato, nella specie, ravvisato, in considerazione dello stato di abbandono dei luoghi e della natura dei reperti, che ne esclude ogni utilità. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23 dl. n. 137 del 7 febbraio 2022, il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Con memoria del 24 febbraio 2022, il difensore dell'imputato ha rassegnato per iscritto le proprie conclusioni, controdeducendo alle argomentazioni del procuratore generale ed insistendo sui profili di censura svolti con il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo punto di censura è aspecifico. 1.1. Il ricorrente non contesta la proprietà pubblica del sito, appartenente all'Agenzia del Demanio di Milano, Regione Lombardia, e dei reperti sottratti, destinati alla funzionalità del cantiere ivi installato, e non attualmente attivo, per la realizzazione di alloggi destinati alla Guardia di Finanza; contesta, invece, la consapevolezza, in capo all'agente, della natura pubblicistica del luogo e dei materiali ivi giacenti, in assenza di alcun dato estrinseco atto a rendere evidente la títolarità del sito.La questione - invero solo genericamente prospettata nel ricorso - investe il tema dell'imputabilità soggettiva delle aggravanti che, come è noto, implica la portata applicativa dell'59 comma secondo cod. peri,. L'art. 1 della legge 7 febbraio 1990, n. 19, che ha modificato la predetta norma, ha sostituito al criterio della valutazione oggettiva delle aggravanti quello dell'attribuzione all'agente sulla base dell'effettiva conoscenza di esso o della inescusabile ignoranza, addebitabile quanto meno a titolo di colpa. Il criterio generale di imputazione delle circostanze aggravanti previsto dall'art. 59, comma secondo, cod. pen. - per il quale è necessario che esse siano conosciute o ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa - opera anche ai fini del riconoscimento delle circostanze di natura oggettiva, quale è quella in esame, in quanto immanente alla pubblica proprietà e destinazione del bene; ed è sufficiente che l'agente abbia ignorato per colpa, da verificare secondo il canone della prevedibilità in concreto, la sussistenza dei suoi elementi costitutivi. Il coefficiente psichico necessario per il riconoscimento delle predette aggravanti non si identifica, invero, con il dolo (ovvero con la piena consapevolezza ed accettazione dell'evento accessorio), dato che è necessario solo che la circostanza che aggrava la condotta sia, in alternativa: a) conosciuta; b) ignorata per colpa; c) ritenuta inesistente per errore determinato da colpa. 1.2. Nel quadro così delineato, la generica ed assertiva censura del ricorrente si limita a rivendicare l'inesistenza di specifiche segnalazioni, in tal modo introducendo profili di fatto che la Corte territoriale ha esplicitamente disatteso, nel corpo complessivo della motivazione, reputando il video versato in atti dalla difesa solo parzialmente riproduttivo dello stato dei luoghi. Il primo argomento di censura è, pertanto, aspecifico. 2. Il secondo punto è, del pari, generico e manifestamente infondato. 2.1. La censura, che sostanzialmente sembra introdurre - peraltro senza che tale profilo sia stato sottoposto al giudice del merito - un deficit dell'imputazione, nella misura in cui contesta quale connotato abbia assunto, nel caso al vaglio, il requisito dell'esposizione alla pubblica fede, non si confronta con il capo d'incolpazione - che evoca la necessità - né con il costrutto argomentativo della sentenza impugnata, che ha esplicitamente rimarcato la destinazione a servizio del cantiere del materiale sottratto, inserito nel sistema di trasformazione della corrente elettrica e da questo con violenza separato, in tal modo enunciando la necessità della sua dotazione per l'impianto e, per tal via, l'inamovibilità dal sito e la necessaria esposizione alla pubblica fede.2.2. Nel resto, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del consolidato principio per cui, in tema di furto, è configurabile l'aggravante della esposizione alla pubblica fede dei beni anche quando l'area in cui si trovano è recintata, nel caso in cui, per la particolare modalità di accesso, essa risulti priva di vigilanza continua (Sez. 5, n. 51098 del 21/09/2017, Scaturro, Rv. 271602), sottraendosi anche sotto profilo ad ogni censura. Il ricorso è, pertanto, inammissibile. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo determinare in Euro tremila, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CORT