CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 18362/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Perugia il 10/10/2022; visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile [OSCURATO:PERSONA] 1.0thmen Ahmed ha presentato domanda di restituzione in termine per proporre impugnazione avverso le sentenze emesse dalla Corte di appello di Perugia: a) il 12.10.2021, divenuta definitiva il 24.2.2022; b) il 10.10.2022, divenuta definitiva il 23.2.2023 (così testualmente la richiesta). Assume il ricorrente che entrambi i processi sarebbero stati celebrati in sua assenza "nonostante fosse detenuto"; l'imputato, in particolare, non avrebbe mai ricevuto comunicazione degli atti, delle date di udienza e non sarebbe stato tradotto in udienza e sarebbe stato assistito da un difensore di ufficio con il quale non avrebbe avuto nessun contatto., Dunque, si argomenta, [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai avuto conoscenza effettiva e legale dei processi prima del 26/04/2023, quando, cioè, gli fu notificato in carcere l'ordine di esecuzione. In atti, si aggiunge, non vi sarebbe nessuna rinuncia alla partecipazione alle udienze. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La richiesta è innanzitutto generica quanto al suo oggetto, non essendo stato affatto chiarito, cioè, se essa riguardi solo la sentenza n.1060 del 10.10.2022 e divenuta irrevocabile il 23.2.2023, ovvero anche quella emessa dalla stessa Corte di appello di Perugia il 12.10.2021, divenuta irrevocabile il 24.2.2022. Quanto a quest'ultima sentenza nulla di specifico é stato dedotto, nulla è stato allegato in concreto. Quanto alla sentenza n. 1060 del 10.10.2022, diversamente dagli assunti difensivi, in atti vi è la prova che: a) l'imputato fu assistito in quel processo da due difensori di fiducia e non da un difensore d'ufficio; b) l'imputato aveva eletto domicilio presso un terzo difensore; c) il decreto di citazione per il giudizio di appello fu notificato personalmente allo stesso imputato il 26 agosto 2022 presso la [OSCURATO:PERSONA] di Brindisi, in cui era ristretto per altra causa. Dunque, una conoscenza effettiva del processo e della citazione a giudizio di appello al quale l'imputato non partecipò personalmente ma fu assistito dai suoi difensori di fiducia (cfr., intestazione sentenza). Non è chiara quindi la ragione per cui il condannato dovrebbe essere rimesso nel termine per impugnare la sentenza, atteso che l'eventuale nullità di atti del giudizio di appello avrebbe dovuto e potuto essere dedotta in udienza e con il ricorso per cassazione. Nel caso di specie, non è ravvisabile né una nullità assoluta ed insanabile derivante dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, e neppure una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo derivante da prospettate nullità (Cfr., Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, Lovric, Rv. 280931). 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,