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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19697/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; _NUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] v

1. Con l'oniiinari epigrafe il Tribunale d sorveglianza di Roma rigettava la misura alternativa della detenzione domiciliare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di giustizia e osservava che l'esperienza tratta„nnentale, cominciata nel 2018, determinava un residuo pena u:gtgte importante da espiare, con la conseguenza che non si ravvisavano, ancora, le condizioni per la concessione del benficio, ancora prematuro.

2. Avverso tale ordinanza il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia,rPatrizia Sebastianelii, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla rteni insussistenza dei presupposti per la concessione della misura alternativa alla detenzione stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Roma, con un percorso motivazionale Y lo e manifestamente illogico, che non teneva conto elEas, da un lato, della relazone di sintesi eFiall'altro, del percorso che Guarino aveva già compiuto.

3. Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente infondati e non ammessi in caso di ricorso per cassazione.

Deve, in proposito, rilevarsi che il ricorso del Guarino non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione nel merito dei presupposti per la revoca della misura della detenzione ddiiioiliare„ precedentemente concessa, correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza. n7; invero, venivano ( orrettamente valutati gli elementi risultanti agli atti, con •.one congrua e d erronea appiicazione della legge penale e processuale, .icenz.i;mi in particolare che Guarino aveva ancora un periodo da scontare rilevante.

Tenuto cento degli indicatori soggettivi, il Tribunale di sorveglianza nel passaggio esplicitato nelle pagine 1 e 2 del provvedimento impugnato, evidenziava correttamente l'assoluta inidoneL7i '_in!h misura alternativa applicata ad assolvere alle finalità di prevenzione speciale, proprie penitenziario.

Per ciuest,n ree i.'rattandosi di rilievi essenzialmente in fatto, il ricorso proposto nell'interesse cesoie dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento 1Ji e erocessnoli e, non reo' rendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma a c immenile, determina )iie in 3.0D0.0D euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.

Don.

P.Q.M.

Dichiara inarninissibil._ il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delie spese processuali e o versamento ciella somma di .000,00 euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso ii 28/.10/2_021. [OSCURATO:PERSONA]'' r :.e)rft [OSCURATO:PERSONA] onio Ce r.(1, [OSCURATO:PERSONA] DEPOSIT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; _NUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] v 1. Con l'oniiinari epigrafe il Tribunale d sorveglianza di Roma rigettava la misura alternativa della detenzione domiciliare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di giustizia e osservava che l'esperienza tratta„nnentale, cominciata nel 2018, determinava un residuo pena u:gtgte importante da espiare, con la conseguenza che non si ravvisavano, ancora, le condizioni per la concessione del benficio, ancora prematuro. 2. Avverso tale ordinanza il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia,rPatrizia Sebastianelii, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla rteni insussistenza dei presupposti per la concessione della misura alternativa alla detenzione stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Roma, con un percorso motivazionale Y lo e manifestamente illogico, che non teneva conto elEas, da un lato, della relazone di sintesi eFiall'altro, del percorso che Guarino aveva già compiuto. 3. Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente infondati e non ammessi in caso di ricorso per cassazione. Deve, in proposito, rilevarsi che il ricorso del Guarino non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione nel merito dei presupposti per la revoca della misura della detenzione ddiiioiliare„ precedentemente concessa, correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza. n7; invero, venivano ( orrettamente valutati gli elementi risultanti agli atti, con •.one congrua e d erronea appiicazione della legge penale e processuale, .icenz.i;mi in particolare che Guarino aveva ancora un periodo da scontare rilevante. Tenuto cento degli indicatori soggettivi, il Tribunale di sorveglianza nel passaggio esplicitato nelle pagine 1 e 2 del provvedimento impugnato, evidenziava correttamente l'assoluta inidoneL7i '_in!h misura alternativa applicata ad assolvere alle finalità di prevenzione speciale, proprie penitenziario. Per ciuest,n ree i.'rattandosi di rilievi essenzialmente in fatto, il ricorso proposto nell'interesse cesoie dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento 1Ji e erocessnoli e, non reo' rendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma a c immenile, determina )iie in 3.0D0.0D euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. Don. P.Q.M. Dichiara inarninissibil._ il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delie spese processuali e o versamento ciella somma di .000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso ii 28/.10/2_021. [OSCURATO:PERSONA]'' r :.e)rft [OSCURATO:PERSONA] onio Ce r.(1, [OSCURATO:PERSONA] DEPOSIT
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