CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2021
Cassazione n. 41865/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe che in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, riconosciuto il giudizio di equiva- lenza tra la circostanza attenuanti generiche rispetto alla circostanza aggravante dell'esposizione della merce alla pubblica fede ed alla recidiva, rideterminava la pena nei suoi confronti in mesi otto di reclusione ed euro 200 di multa. 2. Il ricorrente lamenta difetto motivazionale in relazione alla mancata esclu- sione della circostanza aggravante di cui all'art.61 n.7 cod.pen. assumendo che la condotta era stata costantemente monitorata da personale del supermercato che aveva poi portato all'arresto del prevenuto. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto non si confronta con il contenuto della decisione impugnata la quale ha esaminato, con motivazione congrua e non con- traddittoria, tutte le ragioni di doglianza formulate nel presente ricorso. Il giudice ha assolto in maniera corretta, e pertanto immune da vizi di legitti- mità, il proprio onere motivazionale in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante riportando la costante giurisprudenza del giudice di legittimità che ha escluso che la presenza di telecamere all'interno dei locali destinati alla vendita self service valgano ad escludere che la merce sia esposta a pubblica fede in ra- gione del carattere discontinuo della sorveglianza e del fatto che la presenza di videosorveglianza non esclude la consumazione del reato ma semmai può agevo- lare l'identificazione del reo. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 29 Settembre 2021 Il Consigliere estensore I