CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 08329/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iderato in diritto 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché il provvedimento è motivato con il pericolo di ripristino dei collegamenti con il gruppo criminale organizzato di appartenenza, ed è stato fondato sull’operatività attuale di tale gruppo e sull’esistenza di scambi di corrispondenza tra il detenuto ed i signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esponenti di tale gruppo criminale, che, però, non dovrebbero essere considerati, in quanto fondati sulla volontà del detenuto di mantenere rapporti di amicizia personale. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Il ricorso è fondato. L’ordinanza ha motivato l’accoglimento del reclamo, ed il rigetto consequenziale dell’istanza del condannato, con il pericolo del ripristino dei collegamenti con il gruppo criminale organizzato di appartenenza, in conformità al sistema processuale originato dalla decisione della Corte costituzionale 23 ottobre 2019, n. 253, e compendiato adesso nell’art. 4-bis, comma 1-bis, ord. pen., come novellato dall’art. 1 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla l. 30 dicembre 2022, n. 199. Il pericolo di ripristino è stato motivato, come visto sopra, con la corrispondenza epistolare che il ricorrente ha in atto con due persone detenute, a loro volta esponenti di tale gruppo criminale. Il ricorso deduce che la corrispondenza con queste due persone sarebbe neutra, in quanto nata da rapporti di amicizia personale, ed evidenzia che, eliminato il riferimento a tale corrispondenza, mancherebbe ogni elemento da cui ricavare il pericolo di ripristino dei collegamenti con l’organizzazione criminale di appartenenza. Il motivo è fondato. Il pericolo di ripristino dei collegamenti con l’organizzazione criminale di appartenenza è un giudizio di tipo prognostico che il giudice di sorveglianza deve effettuare ricavandolo dagli elementi dell’istruttoria svolta nel corso del procedimento e dalla tipologia di beneficio che gli è stato chiesto dal condannato. Il pericolo di ripristino, in quanto giudizio prognostico, dipende anche dalle caratteristiche del beneficio richiesto, perché i medesimi elementi informativi raccolti nell’istruttoria possono far deporre per la sussistenza del pericolo di ripristino a fronte della richiesta di un beneficio che consente una più ampia libertà di movimento per l’interessato e possono deporre in senso contrario se la richiesta ha ad oggetto un beneficio più contenuto. I benefici del comma 1 dell’art. 4-bis ord. pen. (“l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata”), cui si applica la previsione del comma 1-bis citato, sono, infatti, molto diversi tra loro, per libertà di movimento concessa all’interessato; i permessi premio possono avere, a loro volta, un contenuto che è modulabile, in senso più o meno contenitivo, dal magistrato di sorveglianza. Nel caso in esame, il condannato aveva chiesto un permesso premio di quattro ore per stare con i familiari, e che avrebbe fruito a fortiori nella stessa località in cui è posto il carcere in cui è detenuto. Considerata la limitatezza della forcella temporale oggetto del permesso richiesto, e la necessità di fruire lo stesso in luoghi che sono molto lontani da quelli in cui opera il gruppo criminale di appartenenza, nonché la impossibilità che durante il permesso il condannato possa incontrare le due persone con cui è in corrispondenza che sono, a loro volta, detenute, il pericolo di ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata durante la fruizione del permesso premio si rivela puramente astratto, e, pertanto, la motivazione sul giudizio prognostico manifestamente illogica “per carenza di connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e le conclusioni” (Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, Sanfilippo, Rv. 271636). Ne consegue che l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sono state rivolte e che essa deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tr