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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 45896/2022

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 11/10/2021 dalla Corte d'Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza quanto alla omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione delle attenuanti generiche, e la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Torino, in data 08/09/2015, con la quale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, nella qualità di socio accomandatario della [OSCURATO:SOCIETA]., alla pena di giustizia in relazione ai delitti di dichiarazione fraudolenta e dichiarazione infedele per l'anno di imposta 2007 (capi A e B), nonchè di occultamento delle scritture contabili (capo C), con applicazione delle pene accessorie di cui all'art. 12 d.lgs. n. 74 del 2000 e della confisca del profitto; il [OSCURATO:PERSONA] era stato altresì condannato per la dichiarazione infedele, relativa allo stesso anno di imposta, concernente il reddito delle persone fisiche (capo D).

In particolare, la Corte d'Appello: dichiarava non doversi procedere in ordine ai capi A), B) e D) per essere i relativi reati estinti per intervenuta prescrizione; rideterminava la pena per il residuo capo C) e la pena accessoria; revocava la confisca per equivalente; confermava, nel resto, la sentenza impugnata.

2. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità.

Si censura la sentenza per aver ritenuto sussistente il reato di occultamento sulla sola base del fatto che le fatture non sarebbero state registrate nelle scritture contabili, dal momento che almeno sei fatture erano state invece correttamente indicate nel registro IVA.

Si lamenta inoltre il mancato apprezzamento dei rilievi svolti in appello in ordine al fatto che non era stata pregiudicata, né resa più difficile, la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, come comprovato dal fatto che l'Agenzia delle Entrate aveva proceduto ad accertamento di tipo analitico (si richiama un passaggio della deposizione dell'operante secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] non aveva presentato le fatture, ma i registri, che combaciavano con il suo elenco clienti).

Si censura infine il silenzio della Corte su quanto evidenziato in ordine allo scarto temporale tra la liquidazione della società e la verifica fiscale, "che ragionevolmente avrebbe potuto giustificare" una difficoltà nel reperimento della documentazione.

2.2. Omessa motivazione in ordine alla richiesta di applicazione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale.

Si censura l'omessa motivazione al riguardo, anche in relazione al minimo impatto della condotta di ostacolo nella ricostruzione del volume di affari ai fini IVA.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata quanto alla omessa pronuncia sulle attenuanti generiche, condividendo i rilievi difensivi, e l'inammissibilità del ricorso nel resto, assumendo rilevanza anche la necessità di acquisire presso terzi la documentazione societaria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è parzialmente fondato.

2. Le doglianze concernenti l'affermazione di responsabilità sono inammissibili, perché prive delle necessarie connotazioni di specificità.2 Questa Suprema Corte, con orientamento del tutto consolidato, ha chiarito che «è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 -

01. In senso analogo, cfr. ad es.

Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01).

Tale condivisibile indirizzo interpretativo è senz'altro applicabile nella fattispecie in esame, dal momento che le censure difensive reiterate anche in questa sede (volte a contestare la sussistenza del reato di occultamento delle scritture facendo leva sulla parziale registrazione delle fatture, e sul fatto che l'Agenzia delle Entrate era comunque stata in grado di procedere con accertamento analitico) evitano di confrontarsi con il cuore dell'accusa, la cui fondatezza è stata chiaramente esposta dai giudici di merito.

In particolare, emerge con assoluta chiarezza il fatto che l'accusa di occultamento si riferisce alle fatture esibite dai clienti della [OSCURATO:SOCIETA] ed acquisite in copia, risultate in molti casi di importo superiore a quelle registrate dalla società: fatture, queste ultime, precostituite proprio al fine di inserirle in contabilità, avuto riguardo al ripetuto utilizzo di una numerazione "bis" e alla restituzione di tali fatture da parte del commercialista, dopo l'adempimento contabile (cfr. la seconda pagina della parte motiva della sentenza d'appello, che valorizza le dichiarazioni del consulente fiscale PEGOLO sul fatto che, quando il [OSCURATO:PERSONA] ricorreva alla numerazione bis, "era indice che lo stesso già intendeva occultare il documento fiscale, mentre quando la fattura non recava la numerazione bis, ed era di importo diverso da quello indicato nelle vere fatture predisposte per i clienti, significava che il [OSCURATO:PERSONA] aveva predisposto ad hoc un falso documento contabile di minore importo al solo fine di farlo confluire in contabilità".

V. anche pagg. 8 ss. della sentenza di primo grado).

Il ricorso non ha inteso confutare con la necessaria specificità tale percorso argomentativo, all'esito del quale ben si comprende che la giustificazione data per il mancato reperimento delle fatture rinvenute in copia presso i clienti (l'allagamento del garage in cui erano custodite) sia stata ritenuta priva di consistenza.

Né vale argomentare, in senso contrario,, valorizzando il fatto che la vicenda sia stata ricostruita attraverso la documentazione rinvenuta presso i clienti della [OSCURATO:SOCIETA]: questa Suprema Corte è invero costante nell'affermare che «in tema di reati tributari, l'impossibilità di ricostruire il reddito od il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili, elemento costitutivo del reato di cui all'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. :74, non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all'acquisizione della documentazione mancante presso terzi o aliunde» (così ad es.

Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Vitali, Rv. 274862 - 02).

Né, tanto meno, 3 può conferirsi rilievo al tempo trascorso, che secondo il ricorrente "ragionevolmente avrebbe potuto giustificare" le difficoltà nel reperimento.

Al riguardo, deve osservarsi che l'assunto difensivo presenta carattere meramente congetturale, sicchè nessun particolare rilievo va attribuito al mancato esame di tale ipotesi dalla Corte territoriale.

3. E' invece fondata la censura relativa al silenzio motivazionale sulla richiesta, formulata in appello, di concessL delle attenuanti generiche.

Si tratta di una omessa pronuncia che impone l'annullamento della sentenza impugnata, in parte qua, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino (deve ritenersi evidentemente assorbita l'ulteriore doglianza concernente la mancata pronuncia anche sulla richiesta di concessione della sospensione condizionale).

Peraltro, le considerazioni in precedenza svolte sulla manifesta infondatezza e genericità dei rilievi formulati nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], quanto alla sua penale responsabilità, impongono anche la declaratoria di irrevocabilità di tale affermazione, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa motivazione sulla richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale respons

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 11/10/2021 dalla Corte d'Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza quanto alla omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione delle attenuanti generiche, e la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Torino, in data 08/09/2015, con la quale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, nella qualità di socio accomandatario della [OSCURATO:SOCIETA]., alla pena di giustizia in relazione ai delitti di dichiarazione fraudolenta e dichiarazione infedele per l'anno di imposta 2007 (capi A e B), nonchè di occultamento delle scritture contabili (capo C), con applicazione delle pene accessorie di cui all'art. 12 d.lgs. n. 74 del 2000 e della confisca del profitto; il [OSCURATO:PERSONA] era stato altresì condannato per la dichiarazione infedele, relativa allo stesso anno di imposta, concernente il reddito delle persone fisiche (capo D). In particolare, la Corte d'Appello: dichiarava non doversi procedere in ordine ai capi A), B) e D) per essere i relativi reati estinti per intervenuta prescrizione; rideterminava la pena per il residuo capo C) e la pena accessoria; revocava la confisca per equivalente; confermava, nel resto, la sentenza impugnata. 2. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità. Si censura la sentenza per aver ritenuto sussistente il reato di occultamento sulla sola base del fatto che le fatture non sarebbero state registrate nelle scritture contabili, dal momento che almeno sei fatture erano state invece correttamente indicate nel registro IVA. Si lamenta inoltre il mancato apprezzamento dei rilievi svolti in appello in ordine al fatto che non era stata pregiudicata, né resa più difficile, la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, come comprovato dal fatto che l'Agenzia delle Entrate aveva proceduto ad accertamento di tipo analitico (si richiama un passaggio della deposizione dell'operante secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] non aveva presentato le fatture, ma i registri, che combaciavano con il suo elenco clienti). Si censura infine il silenzio della Corte su quanto evidenziato in ordine allo scarto temporale tra la liquidazione della società e la verifica fiscale, "che ragionevolmente avrebbe potuto giustificare" una difficoltà nel reperimento della documentazione. 2.2. Omessa motivazione in ordine alla richiesta di applicazione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale. Si censura l'omessa motivazione al riguardo, anche in relazione al minimo impatto della condotta di ostacolo nella ricostruzione del volume di affari ai fini IVA. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata quanto alla omessa pronuncia sulle attenuanti generiche, condividendo i rilievi difensivi, e l'inammissibilità del ricorso nel resto, assumendo rilevanza anche la necessità di acquisire presso terzi la documentazione societaria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 2. Le doglianze concernenti l'affermazione di responsabilità sono inammissibili, perché prive delle necessarie connotazioni di specificità.2 Questa Suprema Corte, con orientamento del tutto consolidato, ha chiarito che «è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01. In senso analogo, cfr. ad es. Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01). Tale condivisibile indirizzo interpretativo è senz'altro applicabile nella fattispecie in esame, dal momento che le censure difensive reiterate anche in questa sede (volte a contestare la sussistenza del reato di occultamento delle scritture facendo leva sulla parziale registrazione delle fatture, e sul fatto che l'Agenzia delle Entrate era comunque stata in grado di procedere con accertamento analitico) evitano di confrontarsi con il cuore dell'accusa, la cui fondatezza è stata chiaramente esposta dai giudici di merito. In particolare, emerge con assoluta chiarezza il fatto che l'accusa di occultamento si riferisce alle fatture esibite dai clienti della [OSCURATO:SOCIETA] ed acquisite in copia, risultate in molti casi di importo superiore a quelle registrate dalla società: fatture, queste ultime, precostituite proprio al fine di inserirle in contabilità, avuto riguardo al ripetuto utilizzo di una numerazione "bis" e alla restituzione di tali fatture da parte del commercialista, dopo l'adempimento contabile (cfr. la seconda pagina della parte motiva della sentenza d'appello, che valorizza le dichiarazioni del consulente fiscale PEGOLO sul fatto che, quando il [OSCURATO:PERSONA] ricorreva alla numerazione bis, "era indice che lo stesso già intendeva occultare il documento fiscale, mentre quando la fattura non recava la numerazione bis, ed era di importo diverso da quello indicato nelle vere fatture predisposte per i clienti, significava che il [OSCURATO:PERSONA] aveva predisposto ad hoc un falso documento contabile di minore importo al solo fine di farlo confluire in contabilità". V. anche pagg. 8 ss. della sentenza di primo grado). Il ricorso non ha inteso confutare con la necessaria specificità tale percorso argomentativo, all'esito del quale ben si comprende che la giustificazione data per il mancato reperimento delle fatture rinvenute in copia presso i clienti (l'allagamento del garage in cui erano custodite) sia stata ritenuta priva di consistenza. Né vale argomentare, in senso contrario,, valorizzando il fatto che la vicenda sia stata ricostruita attraverso la documentazione rinvenuta presso i clienti della [OSCURATO:SOCIETA]: questa Suprema Corte è invero costante nell'affermare che «in tema di reati tributari, l'impossibilità di ricostruire il reddito od il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili, elemento costitutivo del reato di cui all'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. :74, non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all'acquisizione della documentazione mancante presso terzi o aliunde» (così ad es. Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Vitali, Rv. 274862 - 02). Né, tanto meno, 3 può conferirsi rilievo al tempo trascorso, che secondo il ricorrente "ragionevolmente avrebbe potuto giustificare" le difficoltà nel reperimento. Al riguardo, deve osservarsi che l'assunto difensivo presenta carattere meramente congetturale, sicchè nessun particolare rilievo va attribuito al mancato esame di tale ipotesi dalla Corte territoriale. 3. E' invece fondata la censura relativa al silenzio motivazionale sulla richiesta, formulata in appello, di concessL delle attenuanti generiche. Si tratta di una omessa pronuncia che impone l'annullamento della sentenza impugnata, in parte qua, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino (deve ritenersi evidentemente assorbita l'ulteriore doglianza concernente la mancata pronuncia anche sulla richiesta di concessione della sospensione condizionale). Peraltro, le considerazioni in precedenza svolte sulla manifesta infondatezza e genericità dei rilievi formulati nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], quanto alla sua penale responsabilità, impongono anche la declaratoria di irrevocabilità di tale affermazione, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa motivazione sulla richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale respons
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