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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 08263/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 GIUGNO 1973 avverso la sentenza resa il 30 gennaio 2020 dalla CORTE di APPELLO di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza resa il 25 maggio 2013 dal Tribunale di Catania, sezione distaccata di Giarre, che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di ricettazione di un ciclomotore di provenienza furtiva. 2.Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato deducendo: 2.1 vizio di motivazione poiché la corte ha formulato un erroneo giudizio di colpevolezza incorrendo nel vizio di travisamento della prova, poiché non ha considerato la sentenza n. 3776 del 2016 emessa dalla Corte di appello di Catania, che ha assolto l'imputato dal delitto di furto del ciclomotore oggetto della contestata ricettazione, rinvenuto all'interno del garage di proprietà dell'imputato; da quella sentenza risulta che Melita aveva affermato di avere dato il garage in locazione ad un giovane di cui forniva nome e cognome, ma tale giustificazione non è mai stata oggetto di approfondimento in sede di indagine. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

La censura formulata con l'unico motivo di ricorso non è stata sollevata con i motivi di appello con cui sì è dedotto che all'esito di un precedente giudizio l'imputato era stato assolto dal reato di furto di un veicolo rinvenuto nel medesimo garage in cui si trovava il ciclomotore oggetto del presente giudizio, ma la censura si riferiva esclusivamente alla mancata astensione del giudice relatore che aveva giudicato anche quel fatto.

La corte ha reso al riguardo adeguata motivazione, osservando che la parte interessata avrebbe dovuto avvalersi della ricusazione e non poteva con l'appello lamentarsi della mancata astensione del giudice.

Nel merito della vicenda la corte ha poi osservato che l'assunto difensivo dell'imputato, il quale ha giustificato la presenza della moto rinvenuta nel garage di sua proprietà e nella sua disponibilità, affermando di aver locato il garage a soggetto di cui non ha indicato elementi utili alla identificazione, è apparso inverosimile e del tutto sganciato dalle emergenze processuali.

Per tali ragioni, facendo corretta applicazione di un consolidato orientamento giurisprudenziale ha concluso che l'inverosimile giustificazione da parte dell'imputato della apparente disponibilità di un veicolo rubato, palesa la sua piena consapevolezza della provenienza furtiva ed integra il reato di ricettazione contestato.

Per tali ragioni nel caso in esame non ricorre alcun travisamento della prova. 2rinammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.

M . dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 13 gennaio 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 GIUGNO 1973 avverso la sentenza resa il 30 gennaio 2020 dalla CORTE di APPELLO di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza resa il 25 maggio 2013 dal Tribunale di Catania, sezione distaccata di Giarre, che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di ricettazione di un ciclomotore di provenienza furtiva. 2.Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato deducendo: 2.1 vizio di motivazione poiché la corte ha formulato un erroneo giudizio di colpevolezza incorrendo nel vizio di travisamento della prova, poiché non ha considerato la sentenza n. 3776 del 2016 emessa dalla Corte di appello di Catania, che ha assolto l'imputato dal delitto di furto del ciclomotore oggetto della contestata ricettazione, rinvenuto all'interno del garage di proprietà dell'imputato; da quella sentenza risulta che Melita aveva affermato di avere dato il garage in locazione ad un giovane di cui forniva nome e cognome, ma tale giustificazione non è mai stata oggetto di approfondimento in sede di indagine. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. La censura formulata con l'unico motivo di ricorso non è stata sollevata con i motivi di appello con cui sì è dedotto che all'esito di un precedente giudizio l'imputato era stato assolto dal reato di furto di un veicolo rinvenuto nel medesimo garage in cui si trovava il ciclomotore oggetto del presente giudizio, ma la censura si riferiva esclusivamente alla mancata astensione del giudice relatore che aveva giudicato anche quel fatto. La corte ha reso al riguardo adeguata motivazione, osservando che la parte interessata avrebbe dovuto avvalersi della ricusazione e non poteva con l'appello lamentarsi della mancata astensione del giudice. Nel merito della vicenda la corte ha poi osservato che l'assunto difensivo dell'imputato, il quale ha giustificato la presenza della moto rinvenuta nel garage di sua proprietà e nella sua disponibilità, affermando di aver locato il garage a soggetto di cui non ha indicato elementi utili alla identificazione, è apparso inverosimile e del tutto sganciato dalle emergenze processuali. Per tali ragioni, facendo corretta applicazione di un consolidato orientamento giurisprudenziale ha concluso che l'inverosimile giustificazione da parte dell'imputato della apparente disponibilità di un veicolo rubato, palesa la sua piena consapevolezza della provenienza furtiva ed integra il reato di ricettazione contestato. Per tali ragioni nel caso in esame non ricorre alcun travisamento della prova. 2rinammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q. M . dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 13 gennaio 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA]
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