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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04671/2025

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uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo sull'affermazione di responsabilità è genericamente proposto per ragioni in fatto alle quali la sentenza ha risposto, senza incorrere in vizi logici e giuridici, considerando il quantitativo di stupefacente rinvenuto all'imputato (dal quale erano ricavabili 276 dosi) e le stessekntraddittorie dichiarazioni dell'imputato; Ritenuto che il secondo motivo sulla recidiva costituisce generica censura al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha confermato la sussistenza della recidiva sulla base delle ripetute condanne nel quinquennio a pene significative per vari reati, rispetto ai quali incensurabile è il giudizio circa la dimostrata maggiore colpevolezza dell'imputato; Ritenuto che il terzo motivo sul trattamento saRkionatorio è parimenti generica censura al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha considerato sia le circostanze del fatto che la negativa personalità dell'imputato desunta dalle plurime emergenze del casellario giudiziario a suo carico; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ! pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13.12.202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo sull'affermazione di responsabilità è genericamente proposto per ragioni in fatto alle quali la sentenza ha risposto, senza incorrere in vizi logici e giuridici, considerando il quantitativo di stupefacente rinvenuto all'imputato (dal quale erano ricavabili 276 dosi) e le stessekntraddittorie dichiarazioni dell'imputato; Ritenuto che il secondo motivo sulla recidiva costituisce generica censura al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha confermato la sussistenza della recidiva sulla base delle ripetute condanne nel quinquennio a pene significative per vari reati, rispetto ai quali incensurabile è il giudizio circa la dimostrata maggiore colpevolezza dell'imputato; Ritenuto che il terzo motivo sul trattamento saRkionatorio è parimenti generica censura al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha considerato sia le circostanze del fatto che la negativa personalità dell'imputato desunta dalle plurime emergenze del casellario giudiziario a suo carico; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ! pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende. Così deciso il 13.12.202
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