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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14171/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2024 del TRIBUNALE di MANTOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello - poi riqualificato come ricorso per cassazione dalla Corte territoriale in relazione all'art.593, comma 3, cod.proc.pen. - avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dall'art.186, comma 1, lett.c) e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285.

L'unico motivo di impugnazione, attinente alla concreta sussistenza dell'accertato tasso alcolemico, è manifestamente infondato.

La contestazione inerente alla valutazione compiuta dagli operanti di P.G. in sede di verbale è estrinsecamente aspecifica, in quanto la pronuncia di condanna è stata fondata unicamente sull'accertamento compiuto mediante l'apparecchio etilometrico.

Quanto alla contestazione inerente alla mancata prova della omologazione e certificazione inerente alla regolarità dell'apparecchio misuratore, la stessa è manifestamente infondata atteso la sentenza impugnata è in linea con la più recente giurisprudenza di questa Corte, in base alla quale, in tema di guida in stato di ebbrezza, il pubblico ministero ha l'onere di fornire la prova dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dall'art. 379 reg. esec. cod. strada, nel solo caso in cui l'imputato abbia allegato elementi idonei a contestare l'effettuazione di tali adempimenti, non essendo sufficiente, a tal fine, la mera richiesta del predetto di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alla revisione periodica dello strumento (Sez. 4, n. 26281 del 29/05/2024, Sacchetti, Rv. 286500; Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Garbin, Rv. 281828); onere non adempiuto nel caso di specie, in cui l'imputato si è limitato a contestare genericamente l'assenza delle verifiche e dell'omologazione.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. 2 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2024 del TRIBUNALE di MANTOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello - poi riqualificato come ricorso per cassazione dalla Corte territoriale in relazione all'art.593, comma 3, cod.proc.pen. - avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dall'art.186, comma 1, lett.c) e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285. L'unico motivo di impugnazione, attinente alla concreta sussistenza dell'accertato tasso alcolemico, è manifestamente infondato. La contestazione inerente alla valutazione compiuta dagli operanti di P.G. in sede di verbale è estrinsecamente aspecifica, in quanto la pronuncia di condanna è stata fondata unicamente sull'accertamento compiuto mediante l'apparecchio etilometrico. Quanto alla contestazione inerente alla mancata prova della omologazione e certificazione inerente alla regolarità dell'apparecchio misuratore, la stessa è manifestamente infondata atteso la sentenza impugnata è in linea con la più recente giurisprudenza di questa Corte, in base alla quale, in tema di guida in stato di ebbrezza, il pubblico ministero ha l'onere di fornire la prova dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dall'art. 379 reg. esec. cod. strada, nel solo caso in cui l'imputato abbia allegato elementi idonei a contestare l'effettuazione di tali adempimenti, non essendo sufficiente, a tal fine, la mera richiesta del predetto di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alla revisione periodica dello strumento (Sez. 4, n. 26281 del 29/05/2024, Sacchetti, Rv. 286500; Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Garbin, Rv. 281828); onere non adempiuto nel caso di specie, in cui l'imputato si è limitato a contestare genericamente l'assenza delle verifiche e dell'omologazione. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. 2 P.Q.M
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