CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11589/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] g') avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha revocato la detenzione domiciliare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi di ricorso proposti (vizio di motivazione, sotto il profilo della carenza e della illogicità, per omessa valutazione, tra l'altro, di documentazione inerente altro domicilio ove eseguire la detenzione domiciliare e la revoca della querela a suo tempo presentata dalla madre del condannato) sono costituiti da doglianze in punto di fatto, dunque, non consentite in sede di legittimità e, comunque, riproduttive di censure vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza, nonché non scanditi dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni su cui fonda la decisione oggetto di ricorso per cassazione; Considerato infatti che, ai fini della revoca della misura alternativa della detenzione domiciliare, ciò che rileva è la natura negativa del comportamento tenuto ai fini della permanenza della misura premiale (Sez. 1, n. 28841 del 17/05/2019, Tinnirello, Rv. 276394); tanto considerato che il provvedimento concessivo del beneficio è naturalmente connotato da una stabilità relativa, allo stato degli atti (Sez. 1, n. 636 del 11/02/1993, Chianetta, Rv. 196861) non assimilabile al giudicato ma suscettibile di revoca o modifica in presenza di elementi di novità, destinati a incidere in misura determinante sulla sussistenza delle condizioni che legittimano la misura alternativa e la sua permanenza in funzione delle finalità perseguite; Considerato, altresì, che detto giudizio di fatto è rimesso al giudice di sorveglianza e, se adeguatamente motivato, non può essere suscettibile dì (ri)esame in sede di legittimità; Rilevato invero, che il provvedimento censurato ha chiarito, con valutazione di merito articolata, completa e non manifestamente illogica, che nel corso della detenzione domiciliare l'odierno ricorrente ha fatto costantemente uso di sostanze stupefacenti assieme al fratello Alberto, come riferito dalla madre del condannato; Ritenuto, quindi, che le censure sollevate, oltre a devolvere critiche di mero fatto, sono manifestamente infondate in quanto denunciano un presunto vizio di motivazione, smentito dalla lettura del provvedimento impugnato, coerente ed in linea con l'indicato indirizzo interpretativo, avendo reputato, il Tribunale di sorveglianza non più compatibile la condotta del soggetto con la misura alternativa; Rilevato in ogni caso, che non può essere devoluto in questa sede, l'esame della documentazione che si assume trascurata dal Tribunale quanto ad altro domicilio presso il quale dare esecuzione alla misura e l'avvenuta remissione della querela presentata dalla madre, atteso che tale documentazione non appare sufficiente a superare la rilevata inidoneità del soggetto alla prosecuzione della misura, conseguente al comportamento accertato in violazione delle prescrizioni e tenuto conto, in ogni caso, che la remissione della querela non potrebbe riverberare i propri effettivi rispetto alla misura alternativa riguardando, invece, il profilo della procedibilità rispetto al reato commesso ai danni della madre; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così